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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31905/2023

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a seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ef.A4 te,Q c_ade.4..cCug_o r c.)25.)<AD-70) Cot-k‘ tAltf,e.q.g4t i t% h', (94.(2,‘rlì r atLe C.a91/09 udite-H-difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 2 dicembre 2022 il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza GIP Napoli del 4 novembre 2022. 1.1 La contestazione cautelare riguarda : a) la condotta di promozione e organizzazione relativa ad una associazione denominata Ordine di Hagal, avente finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art.270 bis cod.pen.); b) la condotta - concorsuale - punita dall'art.604 bis cod.pen. in tema di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

2. In sintesi il Tribunale evidenzia quanto al capo b) che gli indagati realizzavano propaganda ideologica antisemita (negazione della Shoah e dei crimini di guerra nazisti) attraverso un canale Telegram cui aderivano più di seicento persone, con superamento della soglia di pericolosità idonea a concretizzare la punibilità.

Quanto al capo a) il Tribunale dopo aver ripercorso gli elementi di fatto relativi alla esistenza del particolare sodalizio, ne confermava l'inquadramento nella norma incriminatrice di cui all'art.270 bis cod.pen. .

Si tratta di una associazione di ispirazione neonazista tesa a promuovere (come emerge essenzialmente dai contenuti dei colloqui intercettati e dall'analisi di testi pubblicati sui vari canali social) il compimento di atti di violenza con finalità terroristico/eversive.

Sussiste, secondo il Tribunale, la gravità indiziaria sia sotto il profilo del requisito 'strutturale' (selezione degli adepti, particolari modalità di ingresso, esistenza di una sede sociale, autofinanziamento) tale da concretizzare una struttura stabile e caratterizzata da uno stretto legame operativo tra gli associati, che sotto il profilo 'funzionale' della esistenza del programma criminoso e della concreta progettualità di 'passare all'azione' con metodi violenti (viene in particolare evidenziata la conversazione intercettata in data 28.1.2021, in una con le emergenze investigative riguardanti il possesso di armi in capo al Testa e al Radomsky, così come l'esistenza di contatti tra il Radomsky e contesti neonazisti operanti in territorio estero) .Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia la costante azione di propaganda e proselitismo - in stretto contato con [OSCURATO:PERSONA] - che lo pone in una condizione di organizzatore, posto che si occupava dell'inquadramento di nuovi adepti.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. 2.1 Dopo aver ripercorso i contenuti delle doglianze mosse innanzi al Tribunale del Riesame, si afferma - in sintesi - che: a) non è stata ritenuta sussistente, erroneamente, la assenza di autonoma valutazione degli elementi di prova da parte del GIP.

Il titolo cautelare genetico riporta integralmente i contenuti della richiesta del Pubblico Ministero, con ampi stralci delle informative di polizia giudiziaria.

A fronte di tale dato obiettivo è mancata la valutazione critica degli elementi di prova indicati a carico e non sono stati valutati gli elementi a favore dell'indagato; b) vi è motivazione viziata in punto di ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza.

La condotta del [OSCURATO:PERSONA] si risolve, in realtà, in un rapporto di amicizia con [OSCURATO:PERSONA], i cui contenuti sono stati enfatizzati e travisati.

Il ricorrente non ha mai formalmente aderito all'ordine di Hagal.

Vi sarebbe motivazione generica anche in punto di ricorrenza delle esigenze cautelari.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza - oltre che genericità - dei motivi addotti. 3.1 La prima deduzione riguarda la pretesa assenza di 'autonoma valutazione' dei presupposti in fatto della cautela da parte del GIP.

Su tale punto si rileva che il Tribunale ha motivato in maniera congrua - e dunque insindacabile in sede di legittimità - su tale deduzione affermando da un lato che l'importazione nel provvedimento dei dati conoscitivi (in massima parte rappresentati da conversazioni intercettate) è da ritenersi consentita, dall'altro che il GIP ha mostrato in sede valutativa arnte autonomia e capacità di analisi delle emergenze di fatto.

Sul tema, va ribadito che il recupero anche integrale nel corpo della decisione del contenuto di atti di indagine noti alle parti è del tutto legittimo, trattandosi di una tecnica redazionale che non influisce sulla autonomia valutativa del giudice.In numerosi arresti di questa Corte (tra cui v.

Sez.

I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265983; Sez.

V n. 11922/2016, Belsito, rv 266428; Sez.

H n. 5497 del 29.1.2016, Pellegrino, rv 266336; Sez.

VI n. 13864 del 16.3.2017, Marra, rv 269648) si è infatti precisato che la previsione a pena di nullità (art. 292 co.1 lett. c come novellato ai sensi della legge n. 47 del 2015) della necessità di 'autonoma valutazione' da parte del GIP dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, oltre a non possedere carattere innovativo, è compatibile con l' utilizzo di una tecnica redazionale - per relationem - o che incorpori nel provvedimento del giudice parti della richiesta del pubblico ministero, per ciò che attiene i contenuti delle fonti dimostrative utilizzate, essendo imposta non già una riscrittura di aspetti del fatto, quanto una 'visibile' elaborazione autonoma delle ragioni per cui dalle fonti citate si possa trarre il convincimento della sussistenza dei parametri previsti dalla legge per l'adozione della misura.

Non è dunque la 'percentuale grafica' di conformità tra richiesta e decisione a determinare il particolare vizio, quanto la constatazione di una mera apparenza di motivazione proveniente dall'organo terzo, nel caso in esame ragionevolmente esclusa dal Tribunale. 3.2 La seconda deduzione è del tutto generica, nel senso che reitera la impostazione difensiva evitando di confrontarsi con i contenuti argomentativi della decisione.

Il Tribunale ha, in particolare, citato stralci di conversazioni che dimostrano l'adesione dell'indagato al progetto coltivato dall'Ammendola e l'inserimento nel sodalizio con compiti organizzativi, aspetti che non sono minimamente contrastati nell'assertivo ricorso difensivo.

Analogamente, la motivazione in punto di ricorrenza del pericolo di reiterazione è correlata alla esistenza di presunzione legale (sia pure relativa) ed all'assenza di elementi tali da neutralizzarne i contenuti.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma iter disp.att. cod.proc.pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ef.A4 te,Q c_ade.4..cCug_o r c.)25.)<AD-70) Cot-k‘ tAltf,e.q.g4t i t% h', (94.(2,‘rlì r atLe C.a91/09 udite-H-difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 2 dicembre 2022 il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza GIP Napoli del 4 novembre 2022. 1.1 La contestazione cautelare riguarda : a) la condotta di promozione e organizzazione relativa ad una associazione denominata Ordine di Hagal, avente finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art.270 bis cod.pen.); b) la condotta - concorsuale - punita dall'art.604 bis cod.pen. in tema di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. 2. In sintesi il Tribunale evidenzia quanto al capo b) che gli indagati realizzavano propaganda ideologica antisemita (negazione della Shoah e dei crimini di guerra nazisti) attraverso un canale Telegram cui aderivano più di seicento persone, con superamento della soglia di pericolosità idonea a concretizzare la punibilità. Quanto al capo a) il Tribunale dopo aver ripercorso gli elementi di fatto relativi alla esistenza del particolare sodalizio, ne confermava l'inquadramento nella norma incriminatrice di cui all'art.270 bis cod.pen. . Si tratta di una associazione di ispirazione neonazista tesa a promuovere (come emerge essenzialmente dai contenuti dei colloqui intercettati e dall'analisi di testi pubblicati sui vari canali social) il compimento di atti di violenza con finalità terroristico/eversive. Sussiste, secondo il Tribunale, la gravità indiziaria sia sotto il profilo del requisito 'strutturale' (selezione degli adepti, particolari modalità di ingresso, esistenza di una sede sociale, autofinanziamento) tale da concretizzare una struttura stabile e caratterizzata da uno stretto legame operativo tra gli associati, che sotto il profilo 'funzionale' della esistenza del programma criminoso e della concreta progettualità di 'passare all'azione' con metodi violenti (viene in particolare evidenziata la conversazione intercettata in data 28.1.2021, in una con le emergenze investigative riguardanti il possesso di armi in capo al Testa e al Radomsky, così come l'esistenza di contatti tra il Radomsky e contesti neonazisti operanti in territorio estero) .Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia la costante azione di propaganda e proselitismo - in stretto contato con [OSCURATO:PERSONA] - che lo pone in una condizione di organizzatore, posto che si occupava dell'inquadramento di nuovi adepti. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. 2.1 Dopo aver ripercorso i contenuti delle doglianze mosse innanzi al Tribunale del Riesame, si afferma - in sintesi - che: a) non è stata ritenuta sussistente, erroneamente, la assenza di autonoma valutazione degli elementi di prova da parte del GIP. Il titolo cautelare genetico riporta integralmente i contenuti della richiesta del Pubblico Ministero, con ampi stralci delle informative di polizia giudiziaria. A fronte di tale dato obiettivo è mancata la valutazione critica degli elementi di prova indicati a carico e non sono stati valutati gli elementi a favore dell'indagato; b) vi è motivazione viziata in punto di ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza. La condotta del [OSCURATO:PERSONA] si risolve, in realtà, in un rapporto di amicizia con [OSCURATO:PERSONA], i cui contenuti sono stati enfatizzati e travisati. Il ricorrente non ha mai formalmente aderito all'ordine di Hagal. Vi sarebbe motivazione generica anche in punto di ricorrenza delle esigenze cautelari. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza - oltre che genericità - dei motivi addotti. 3.1 La prima deduzione riguarda la pretesa assenza di 'autonoma valutazione' dei presupposti in fatto della cautela da parte del GIP. Su tale punto si rileva che il Tribunale ha motivato in maniera congrua - e dunque insindacabile in sede di legittimità - su tale deduzione affermando da un lato che l'importazione nel provvedimento dei dati conoscitivi (in massima parte rappresentati da conversazioni intercettate) è da ritenersi consentita, dall'altro che il GIP ha mostrato in sede valutativa arnte autonomia e capacità di analisi delle emergenze di fatto. Sul tema, va ribadito che il recupero anche integrale nel corpo della decisione del contenuto di atti di indagine noti alle parti è del tutto legittimo, trattandosi di una tecnica redazionale che non influisce sulla autonomia valutativa del giudice.In numerosi arresti di questa Corte (tra cui v. Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265983; Sez. V n. 11922/2016, Belsito, rv 266428; Sez. H n. 5497 del 29.1.2016, Pellegrino, rv 266336; Sez. VI n. 13864 del 16.3.2017, Marra, rv 269648) si è infatti precisato che la previsione a pena di nullità (art. 292 co.1 lett. c come novellato ai sensi della legge n. 47 del 2015) della necessità di 'autonoma valutazione' da parte del GIP dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, oltre a non possedere carattere innovativo, è compatibile con l' utilizzo di una tecnica redazionale - per relationem - o che incorpori nel provvedimento del giudice parti della richiesta del pubblico ministero, per ciò che attiene i contenuti delle fonti dimostrative utilizzate, essendo imposta non già una riscrittura di aspetti del fatto, quanto una 'visibile' elaborazione autonoma delle ragioni per cui dalle fonti citate si possa trarre il convincimento della sussistenza dei parametri previsti dalla legge per l'adozione della misura. Non è dunque la 'percentuale grafica' di conformità tra richiesta e decisione a determinare il particolare vizio, quanto la constatazione di una mera apparenza di motivazione proveniente dall'organo terzo, nel caso in esame ragionevolmente esclusa dal Tribunale. 3.2 La seconda deduzione è del tutto generica, nel senso che reitera la impostazione difensiva evitando di confrontarsi con i contenuti argomentativi della decisione. Il Tribunale ha, in particolare, citato stralci di conversazioni che dimostrano l'adesione dell'indagato al progetto coltivato dall'Ammendola e l'inserimento nel sodalizio con compiti organizzativi, aspetti che non sono minimamente contrastati nell'assertivo ricorso difensivo. Analogamente, la motivazione in punto di ricorrenza del pericolo di reiterazione è correlata alla esistenza di presunzione legale (sia pure relativa) ed all'assenza di elementi tali da neutralizzarne i contenuti. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma iter disp.att. cod.proc.pen. Così
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