CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 21744/2016 in data 13 Aprile 2016 la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, annullava parzialmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 24/07/2015 nella parte in cui i giudici di merito avevano escluso il vincolo della continuazione rispetto alle precedenti condanne riportate per il reato di cui ali' art.416 bis c.p. in relazione alla partecipazione del predetto al clan dei Casalesi e di cui ai processi "Spartacus" ed "Ammutinato".1.1. La Corte d'Appello di Napoli, quale giudice del rinvio, con sentenza in data 5 Marzo 2019, confermava la sentenza impugnata ritenendo che non potevano rinvenirsi nelle plurime diversificate condotte desunte dalle due sentenze irrevocabili prospettate dalla difesa una medesima ed unitaria ideazione delinquenziale nell' imputato tale da poter configurare il nesso di continuazione fra i detti reati e quelli oggetto del presente procedimento. 2. Contro la suddetta pronuncia l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 628 c.p.p. in relazione agli artt. 627 comma 3 c.p.p. nonché 81, 416 bis c.p.p. Rileva che la corte di appello, nel disattendere il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte - la quale aveva, peraltro, evidenziato la irrilevanza dello stato di detenzione dell' imputato ai fini della esclusione del vincolo della continuazione - aveva pretermesso la disamina degli indici necessari per l' apprezzamento della sussistenza del vincolo della continuazione quali la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia di reati e la omogeneità delle violazioni. Assume che del tutto erroneamente la corte territoriale, nel negare il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i segmenti di partecipazione oggetto dei diversi procedimenti penali che avevano visto lo Schiavone da sempre partecipe del clan dei Casalesi gruppo Schiavone con posizione apicale, aveva posto in rilievo il dato relativo al mutamento oggettivo e soggettivo della compagine, elementi privi di rilievo anche tenuto conto della natura del reato associativo. Osserva che la violazione del dictum della Cassazione appariva ancora più evidente laddove era stata evidenziata l' inverosimiglianza della circostanza che il ricorrente, detenuto al 41 bis 0.P., fosse stato in grado di ideare la commissione di un sodalizio diretto alla commissione di reati di illecita concorrenza ex art. 513 bis c.p. in altro territorio rispetto a quello casertano, non tenendo conto che la richiesta di riconoscimento della continuazione riguardava, comunque, condotte inquadrabili nella fattispecie di cui all' art. 416 bis c.p. Evidenza che la corte di appello aveva trascurato di considerare che, già nella sentenza della corte di appello in data 24 Luglio 2015, i giudici avevano ricostruito i fatti nel senso di rilevare la permanenza della partecipazione dell' imputato nel medesimo clan di Casalesi, lo stesso dei processi c.d. "Spartacus" ed "Ammutinato" e che i giudici di merito avevano omesso di valutare la natura dei vari sodalizi, la loro operatività e la loro continuità nel tempo non tenendo in debita considerazione il dato della continuità temporale dei fatti ricompresi fra gli anni novanta ed il 2005. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. Va rilevato che i giudici del rinvio, nell' escludere il vincolo di continuazione con le precedenti richiamate condanne, hanno evidenziato, in primo luogo, la risalenza nel tempo dei fatti di cui al processo Spartacus sviluppatisi in contesti ambientali non omogenei e fra soggetti del tutto diversi, rilevando come appariva del tutto inverosimile che l' imputato, detenuto anche in regime di 41 bis 0.P., avesse potuto ideare, già nei primi anni novanta, la commissione di un sodalizio finalizzato a commettere reati di illecita concorrenza ex art. 513 bis c.p. anche in un altro territorio rispetto a quello casertano. E, con riferimento ai fatti di cui al processo Ammutinato - riguardante fatti più recenti - hanno rilevato come l'unicità del disegno criminoso doveva essere esclusa dal coinvolgimento di soggetti per lo più diversi e in ragione della collocazione delle condotte che si inserivano in un contesto associativo anche di conflittualità intercorsa in modo imprevisto e non preventivabile negli anni novanta allorquando lo stesso si trovava ancora in regime detentivo. 3. Ritiene questa Corte che le argomentazioni dei giudici di merito appaiono decisamente lacunose e per taluni aspetti gravemente illogiche e contraddittorie nonché in contrasto con il dictum della Cassazione di cui alla richiamata pronunzia di annullamento. I giudici di appello, in sede di rinvio, hanno trascurato un dato di sicuro rilievo vale a dire che i vari procedimenti penali riguardano sempre il clan dei Casalesi di cui il ricorrente è risultato fare parte sin dagli anni novanta quale soggetto apicale appartenente all' omonimo gruppo "Schiavone", a nulla rilevando il mutamento soggettivo ed oggettivo della compagine. Va considerato che in tema di reati associativi, non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione criminosa: a) l'eventuale variazione della compagine associativa per la successiva adesione di nuovi membri all'accordo originario o per la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambito territoriale di operatività. (La S.C. ha precisato che, una volta individuata l'esistenza di una data associazione mafiosa, per affermare che ad essa ne sia susseguita una diversa occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diverso patto criminale oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un ben determinato evento traumatico, che abbia generato discontinuità nel programma associativo, ad esempio una faida oppure una scissione). (Sez. 2, Sentenza n. 28644 del 26/04/2012 Cc. (dep. 17/07/2012 ) Rv. 253416 - 01. Risulta, quindi, evidente che elementi presi in considerazione dai giudici di merito (la diversa compagine del sodalizio; la diversità di taluni ambiti territoriale di azione del clan; la differenza fra i reati-fine) non sono decisivi ai fini della valutazione se trattasi di continuità dell'associazione per delinquere ovvero di alterità fra i due omonimi clan. Peraltro, come correttamente contestato dalla difesa, i giudici di appello nel ritenere che appariva inverosimile la circostanza che il ricorrente, detenuto al 41 bis 0.P., fosse stato in grado di ideare la commissione di un sodalizio diretto alla commissione di reati di illecita concorrenza ex art. 513 bis c.p. in altro territorio rispetto a quello casertano, hanno trascurato di considerare che occorreva esclusivamente ricostruire il profilo della continuità della operatività del clan dei casalesi in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento. Occorre, peraltro, tenere presente che le due imputazioni sono state formulate a distanza di anni e che nel tempo non solo possono variare i componenti del sodalizio, ma può anche "arricchirsi" il progetto criminoso, specie in una prospettiva di escalation dell'attività malavitosa. I giudici di appello hanno, poi, continuato a rimarcare, al fine di escludere l' unicità del disegno criminoso, la condizione di detenzione al 41 bis O.P. dello Schiavane obliterando del tutto di considerare che la Suprema Corte, con la pronunzia di annullamento, aveva sottolineato come "in tema di reato continuato, la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che (Sez. 1, sent. n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119; Sez. 4, sera. n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci e altri, Rv. 236611; Sez. 5, sent. n. 2851 del 12/02/1999, Ciancio V, Rv. 212605). Più in particolare poi e con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., si è affermato che (Sez. 1, sent. n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364). La tendenza interpretatíva pare, dunque, nel senso opposto a quello ritenuto dalla Corte territoriale e cioè che a fronte di un gruppo criminale di stampo mafioso, specie se radicato anche in senso territoriale (sul punto si rinvia alle indicazioni riportate a pag. 164 della sentenza impugnata), lo stato di detenzione non determina affatto l'incompatibilità del vincolo della continuazione con il reato permanente, quando la frazione della condotta associativa successiva alla detenzione stessa si ponga in rapporto di sostanziale continuità rispetto alla precedente, in vista degli obiettivi di consolidamento ed affermazione propri di quel gruppo criminale'. Appare, ancora, fortemente sintomatica della illegittimità del percorso argomentativo dei giudici del rinvio, la circostanza, contestata da parte ricorrente, secondo cui la enfatizzata differenza fra condotte criminose ex art. 416 bis c.p. non è stata riscontrata in base agli elementi fattuali emersi dagli atti processuali, trascurandosi del tutto di considerare quanto già evidenziato dalla corte di appello con la sentenza in data 24/07/2015 in ordine alla permanenza della partecipazione del ricorrente al "medesimo" sodalizio criminoso dei casalesi. 4. Si impone, pertanto, un nuovo annullamento sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che dovrà riesaminare la questione sulla scorta dei principi qui ribaditi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma, in