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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24332/2025

Testo disponibile della fonte

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con sede in Ariccia (RM), cancellata dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma il 27 giugno 2023, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] e annastefanini - @ordineavvocatiroma.org),giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Ariccia (RM), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 1 9 febbraio 2024, n. 1152/14/2024; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 giugno 20 25 dal D ott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] , in qualità di ex socio ed amministratore della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c . ” , cancellata dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma il 27 giugno 2023,ha proposto ricorso sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 19 febbraio 2024, n. 1152/14/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione diavviso di accertamento d’ufficio n. 6799del 27 gennaio 2020, notificato il 7 luglio 2020, da parte del Comune di Ariccia (RM), nei confronti della “ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.” (all’epoca , ancora in bonis ) per l’omesso parziale versamento della TARI relativa all’anno 2014,nella misura di € 2.769,00 (oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative), con riferimento ad un immobile sito in Ariccia ( RM) alla [OSCURATO:PERSONA] km. 8 n. 1, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Ariccia (RM) nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S .n.c . ” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 17 febbraio 2022 , n. 1 88 7 / 33 /20 22 , con compensazione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario della società contribuente - nel senso di confermare l’ impugnato avviso di accertamento d’ufficio, sul presupposto che le aree destinate alla lavorazione artigianale (autofficina) e, quindi, alla produzione di rifiuti speciali non potessero beneficiare dell’esenzione dal tributo per l’anno di riferimento.

3. Il Comune di Ariccia (RM) è rimastointimato.

4. In corso di causa, il ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in conseguenza della stipulazione di verbale di conciliazione stragiudiziale del 20 novembre 2024. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La conciliazione stragiudiziale della controversia in corso di causa (come da verbale del20 novembre 2024, in allegato al fascicolo della ricorrente) non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, sia perché la controparte è rimast a intimat a e non ha concorso alla presentazione dell’«istanza congiunta», sia perché tale modalità di definizione della controversia è stata prevista per i giudizi dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione soltanto con l’introduzione del comma 4-bisnella medesima disposizione da parte dell’art. 1, lett. u), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, sempre che essi siano instaurati dopo il 4 gennaio 2024 (art. 4, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220) (Cass., Sez.Trib., 30 gennaio 2024, n. 2797; Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2024, n. 20180).

Non resta, perciò, che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno una residua utilità alla coltivazione della lite in capo allasocietà contribuente (peraltro, ormai estinta per cancellazione dal registro delle imprese).

2. Essendo rimasta intimata la controparte, non può esservi luogo ad alcuna regolamentazione delle spese giudiziali.

3. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia delcontendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. Trib.,13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2023, n. 18072; Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2024, n. 20180).

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 2 5 giugno 2025.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con sede in Ariccia (RM), cancellata dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma il 27 giugno 2023, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] e annastefanini - @ordineavvocatiroma.org),giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Ariccia (RM), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 1 9 febbraio 2024, n. 1152/14/2024; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 giugno 20 25 dal D ott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] , in qualità di ex socio ed amministratore della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c . ” , cancellata dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma il 27 giugno 2023,ha proposto ricorso sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 19 febbraio 2024, n. 1152/14/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione diavviso di accertamento d’ufficio n. 6799del 27 gennaio 2020, notificato il 7 luglio 2020, da parte del Comune di Ariccia (RM), nei confronti della “ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.” (all’epoca , ancora in bonis ) per l’omesso parziale versamento della TARI relativa all’anno 2014,nella misura di € 2.769,00 (oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative), con riferimento ad un immobile sito in Ariccia ( RM) alla [OSCURATO:PERSONA] km. 8 n. 1, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Ariccia (RM) nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S .n.c . ” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 17 febbraio 2022 , n. 1 88 7 / 33 /20 22 , con compensazione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario della società contribuente - nel senso di confermare l’ impugnato avviso di accertamento d’ufficio, sul presupposto che le aree destinate alla lavorazione artigianale (autofficina) e, quindi, alla produzione di rifiuti speciali non potessero beneficiare dell’esenzione dal tributo per l’anno di riferimento. 3. Il Comune di Ariccia (RM) è rimastointimato. 4. In corso di causa, il ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in conseguenza della stipulazione di verbale di conciliazione stragiudiziale del 20 novembre 2024. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La conciliazione stragiudiziale della controversia in corso di causa (come da verbale del20 novembre 2024, in allegato al fascicolo della ricorrente) non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, sia perché la controparte è rimast a intimat a e non ha concorso alla presentazione dell’«istanza congiunta», sia perché tale modalità di definizione della controversia è stata prevista per i giudizi dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione soltanto con l’introduzione del comma 4-bisnella medesima disposizione da parte dell’art. 1, lett. u), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, sempre che essi siano instaurati dopo il 4 gennaio 2024 (art. 4, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220) (Cass., Sez.Trib., 30 gennaio 2024, n. 2797; Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2024, n. 20180). Non resta, perciò, che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno una residua utilità alla coltivazione della lite in capo allasocietà contribuente (peraltro, ormai estinta per cancellazione dal registro delle imprese). 2. Essendo rimasta intimata la controparte, non può esservi luogo ad alcuna regolamentazione delle spese giudiziali. 3. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia delcontendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. Trib.,13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2023, n. 18072; Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2024, n. 20180). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 2 5 giugno 2025. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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