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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32586/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 18 ottobre 2022 del Tribunale di sorveglianza di Lecce, che ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 16 dicembre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Lecce aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata con riferimento al semestre compreso nel periodo tra il 23 aprile e il 23 ottobre 2021, in forza del fatto che il detenuto il 27 settembre 2021 era stato ammonito dal Direttore della Casa circondariale di Lecce e il 12 ottobre 2021 era stato escluso dalle attività in comune per giorni quindici.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato la richiesta senza valutare la condotta generale del detenuto e il suo avviato percorso di risocializzazione.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe attribuito la giusta rilevanza all'episodio avvenuto il 23 settembre 2021, anche considerando che lo scambio dei beni tra detenuti era un fatto del tutto normale e che era monitorato dagli agenti della Polizia penitenziaria.

Inoltre, con riferimento all'episodio del 12 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe considerato che la sostanza stupefacente era stata rinvenuta in una cella detentiva diversa da quella di Parete e che lo stesso, probabilmente, aveva presentato una lieve positività al test sul T1-IC in quanto i medicinali che stava assumendo avevano alterato i risultati degli esami tossicologici [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge.

In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società.

Parimenti, va ribadito che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale.

Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento.

È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta.

Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che i beni rinvenuti il 23 settembre 2021 all'interno della cella detentiva di Parete non erano in linea con le normali esigenze dello stesso e che non era chiaro l'utilizzo che il detenuto volesse fare degli oggetti rinvenuti.

Dalla lettura del rapporto disciplinare del 27 settembre 2021, infatti, era emerso che i detenuti Zenzale e Malerba avevano offerto versioni del tutto contrastanti in ordine alle motivazioni della detenzione dei beni da parte di Parete.

Il Tribunale di sorveglianza, poi, ha evidenziato che, dalla lettura del rapporto disciplinare del 12 ottobre 2021, era emerso che l'8 ottobre 2021, a seguito del rinvenimento di sostanza stupefacente all'interno della cella detentiva di [OSCURATO:PERSONA] e degli esami tossicologici effettuati a tutti i detenuti allocati nella relativa sezione, Parete aveva presentato una lieve positività al THC, mentre tutti gli altri detenuti (tranne uno) erano risultati negativi.

L'analisi globale delle condotte sopra riportate, ha portato il Tribunale di sorveglianza - che sul punto ha offerto una motivazione ineccepibile - a ravvedere un'ipotesi di traffici illeciti all'interno delle celle dei detenuti, circostanza sintomatica della mancata partecipazione di Parete all'opera rieducativa nel semestre in esame.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 18 ottobre 2022 del Tribunale di sorveglianza di Lecce, che ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 16 dicembre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Lecce aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata con riferimento al semestre compreso nel periodo tra il 23 aprile e il 23 ottobre 2021, in forza del fatto che il detenuto il 27 settembre 2021 era stato ammonito dal Direttore della Casa circondariale di Lecce e il 12 ottobre 2021 era stato escluso dalle attività in comune per giorni quindici. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato la richiesta senza valutare la condotta generale del detenuto e il suo avviato percorso di risocializzazione. In particolare, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe attribuito la giusta rilevanza all'episodio avvenuto il 23 settembre 2021, anche considerando che lo scambio dei beni tra detenuti era un fatto del tutto normale e che era monitorato dagli agenti della Polizia penitenziaria. Inoltre, con riferimento all'episodio del 12 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe considerato che la sostanza stupefacente era stata rinvenuta in una cella detentiva diversa da quella di Parete e che lo stesso, probabilmente, aveva presentato una lieve positività al test sul T1-IC in quanto i medicinali che stava assumendo avevano alterato i risultati degli esami tossicologici [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Parimenti, va ribadito che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento. È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta. Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che i beni rinvenuti il 23 settembre 2021 all'interno della cella detentiva di Parete non erano in linea con le normali esigenze dello stesso e che non era chiaro l'utilizzo che il detenuto volesse fare degli oggetti rinvenuti. Dalla lettura del rapporto disciplinare del 27 settembre 2021, infatti, era emerso che i detenuti Zenzale e Malerba avevano offerto versioni del tutto contrastanti in ordine alle motivazioni della detenzione dei beni da parte di Parete. Il Tribunale di sorveglianza, poi, ha evidenziato che, dalla lettura del rapporto disciplinare del 12 ottobre 2021, era emerso che l'8 ottobre 2021, a seguito del rinvenimento di sostanza stupefacente all'interno della cella detentiva di [OSCURATO:PERSONA] e degli esami tossicologici effettuati a tutti i detenuti allocati nella relativa sezione, Parete aveva presentato una lieve positività al THC, mentre tutti gli altri detenuti (tranne uno) erano risultati negativi. L'analisi globale delle condotte sopra riportate, ha portato il Tribunale di sorveglianza - che sul punto ha offerto una motivazione ineccepibile - a ravvedere un'ipotesi di traffici illeciti all'interno delle celle dei detenuti, circostanza sintomatica della mancata partecipazione di Parete all'opera rieducativa nel semestre in esame.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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