CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00147/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per il reato pluriaggravato di partecipazione con ruolo dirigenziale a decorre dal luglio del 1991 ad una associazione di tipo 'ndranghetista operante nel territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo con unico motivo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi del reato contestato. In tal senso il ricorrente lamenta anzitutto come erroneamente il Tribunale abbia escluso che il proscioglimento del Trapani ai sensi dell'art. 649 c.p.p. dall'accusa di essere stato partecipe del sodalizio mafioso nel procedimento "Olimpia" abbia riguardato esclusivamente il periodo fino al luglio 1991 e non a tutto il 1999, in riferimento al quale egli già era stato condannato in via definitiva nel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]". In proposito il giudice del riesame non avrebbe considerato, infatti, come nel procedimento più recente l'imputazione a carico dell'indagato fosse stata formulata in maniera c.d. "aperta", estendendosi dunque fino alla data del pronunziamento del giudice di primo grado. Sotto altro profilo osserva il ricorrente come né l'ordinanza genetica, né quella impugnata abbiano identificato in termini concreti la condotta attribuibile al Trapani effettivamente sussunnibile nel paradigma tipico. E ciò in ragione dell'inconsistenza delle evidenze asseritannente indizianti valorizzate. In sostanza l'intraneità al sodalizio dell'indagato viene desunta dal suo rapporto di affinità con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto uno dei vertici apicali della cosca, nonchè dal fatto che egli ha lavorato alle dipendenze del cognato nelle imprese edili a quest'ultimo riconducibili. Ma nell'ambito di tale attività alcuna condotta tipica dell'agire mafioso sarebbe stata accertata a carico del Trapani, né sarebbe stato dimostrato che l'aggiudicazione dei lavori per la ristrutturazione di un importante centro commerciale da parte dell'azienda del Saraceno, prima, e successivamente all'arresto di quest'ultimo, direttamente dall'indagato, sia stata frutto di un accordo spartitorio promosso dalle locali consorterie mafiose. In proposito evanescente sarebbe l'evocazione dei "due compari" contenuta nella conversazione intercettata tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il M.11o Pati ed apodittica la conclusione per cui essi si identificherebbero nei fratelli Trapani , mentre, quanto ai dialoghi captati 4- tra l'indagato ed il Chirico, dagli stessi non emergerebbe alcun atteggiamento impositivo del ricorrente, limitatosi a raccomandare due suoi conoscenti per l'assunzione nel citato centro commerciale. Del tutto generico sarebbe poi il riferimento al Trapani contenuto nell'intercettazione dei fratelli Molinetti, tanto più che nella stessa non si precisa se oggetto di conversazione fosse l'indagato o il germano. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valorizzate dal Tribunale, il ricorso evidenzia come le stesse si riducano alla generica indicazione di appartenenza mafiosa dell'indagato, spesso risultino datate e in definitiva si riducano ad additare il Trapani ed il fratello come imprenditori vicini ad ambienti di 'ndrangheta, senza però indicare specifici fatti agli stessi addebitabili in funzione della prova della loro intraneità al sodalizio mafioso nell'attualità. Con riguardo poi all'asserito ricorso all'impresa di [OSCURATO:PERSONA] quale "schermo" per ottenere l'appalto all'interno del menzionato centro commerciale, l'ordinanza avrebbe omesso di confutare le dichiarazioni rese dal Trapani, che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, aveva spiegato come i rapporti di lavoro con il Nava fossero invero risalenti. Peraltro l'interpretazione fornita dai giudici del riesame di tali rapporti sarebbe smentita proprio dal fatto che ad un certo punto il Trapani abbia intestato l'incarico alla propria ditta individuale, peraltro non costituita per l'occasione, come invece sostenuto nell'ordinanza impugnata. Infine il Tribunale avrebbe apoditticamente attribuito all'indagato l'assunzione di un ruolo apicale nell'ambito del sodalizio dopo l'arresto del Saraceno, senza peraltro nemmeno dimostrare l'effettiva proiezione esterna ed espressività delle condotte di cui egli si sarebbe reso autore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. 2. Invero infondata è l'obiezione del ricorrente per cui in ogni caso al Trapani non potrebbe essere contestata la partecipazione al sodalizio mafioso nel periodo anteriore al 1999 in quanto lo stesso avrebbe già costituito oggetto dell'assoluzione pronunziata in suo favore nel procedimento "Olimpia". E' infatti proprio la causale di tale assoluzione - come correttamente osservato dal Tribunale - a rivelare che nell'occasione il giudice della cognizione aveva considerato la contestazione relativa al Trapani "chiusa" al luglio 1991, non potendo altrimenti invocare, come invece ha fatto, l'art. 649 c.p.p. in ragione della sua precedente condanna in altro ed ulteriore procedimento per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. commesso sino alla data indicata.3. Ciò premesso e venendo alle altre censure proposte con il ricorso va ricordato che, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, per oramai consolidato insegnamento di questa Corte, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, c.p.p. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 c.p.p. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). Non di meno un indizio può definirsi "grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, ossia idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare (Sez. 6, Sentenza n. 26115 del 11/06/2020, Pesce, Rv. 279610). Il giudice del riesame spetta dunque il compito di svolgere una valutazione sulla consistenza degli elementi indizianti, la quale deve rispecchiarsi nella motivazione della sua decisione dando adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario. Motivazione il cui sindacato in sede di legittimità si traduce nel controllo della completezza e della congruenza della valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed alla regola di giudizio propria dell'incidente cautelare, ossia quella dell'acquisizione non già della prova, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (ex multis Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013. Pm in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 4. Alla luce di queste consolidate coordinate esegetiche, devono ritenersi fondate nel loro complesso le critiche mosse dal ricorrente alla motivazione del provvedimento impugnato, la quale, dopo aver svolto una articolata analisi delle vicende storiche della cosca Saraceno (nemmeno contestata dal ricorrente) ed aver esposto gli elementi selezionati in funzione della ricostruzione del quadro indiziario a carico del Trapani, formula in maniera non poco apodittica un giudizio positivo sull'entità di questi ultimi in funzione dell'affermazione della qualificata probabilità dell'organicità dell'indagato al sodalizio mafioso, per di più in posizione apicale.In tal senso i giudici del riesame hanno \'alorizzato le dichiarazioni di alcuni collaboratori (Chindemi, Liuzzo, Cristiano e [OSCURATO:PERSONA]), la cui affermata convergenza nell'indicazione dell'intraneità del Trapani risulta però indebolita, sulla base di quanto riportato dall'ordinanza, dalla mancata specificazione dell'epoca alla quale le diverse fonti riferiscono le informazioni fornite agli inquirenti. Non di meno - e sempre in relazione a quanto riportato nel provvedimento in alcuni casi gli stessi si limitano ad una generica indicazione di appartenenza alla cosca dei "fratelli Trapani", senza individuarne l'effettivo ruolo in seno alla medesima, quando addirittura non concentrano la propria attenzione sul germano dell'odierno ricorrente. Con riguardo all'assunzione da parte del Trapani dell'appalto all'interno della "Perla dello stretto" il Tribunale non esplicita le ragioni per cui tale vicenda sarebbe univocamente significativa del suo stabile inserimento nell'organizzazione del sodalizio criminale, piuttosto che, ad esempio, della sua occasionale collusione con il medesimo - eventualmente rilevante ai fini della configurabilità del diverso reato di concorso esterno in associazione mafiosa - tanto più che è la stessa ordinanza a rilevare come l'originaria spartizione dei lavori del centro commerciale sia stata convenuta dal Saraceno, alla cui impresa quella del Trapani sarebbe subentrata, senza però rivelare se ed in che modo sarebbe stato l'indagato ad imporlo. Quanto, infine, al compendio captativo non viene precisato perché nella conversazione tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il M.[OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati menzionati proprio l'indagato ed il fratello, posto che essi non vengono formalmente nominati; dunque che gli stessi si identifichino con i "compari" del Fontana evocati dai conversanti non dimostra la partecipazione del Trapani al sodalizio, ma è semmai è conseguenza della già dimostrata partecipazione dei due germani all'associazione. Nella conversazione intercettata tra i fratelli Molinetti, invece, non si precisa - sempre per quanto esposto nell'ordinanza - a quale dei due fratelli i conversanti facciano riferimento e dunque la rilevanza indiziaria di tale captazione è solo apoditticamente affermata dal giudice del riesame. 5. Alla luce degli evidenziati vizi motivazionali l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame, fermo restando che il giudice del rinvio potrà replicare le conclusioni del provvedimento annullato in forza dell'autonoma valutazione del medesimo compendio indiziario, purchè non ne riproponga il medesimo percorso giustificativo e Oe sue lacune. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così dec