CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati poiché prospettano, sul dolo specifico, argomentazioni in contrasto con la consolidata giurisprudenza (cfr. Rv. 271044 - 01), si limitano ad argomentazioni in fatto ed invocano quale vizio di violazione di legge sostanziale l'errata applicazione del principio del ragionevole dubbio. Il quarto motivo è stato proposto per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, prospetta questioni di merito ed in fatto. Si critica, inoltre, l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità; né risulta correttamente prospettato il travisamento della prova. Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1