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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 33801/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00UXXAX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 12955-2026 - Udienza del 17/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto aggravato.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto all'omessa valutazione del primo motivo di impugnazione in appello — e il secondo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, in particolare relativamente al calcolo della pena per effetto della riduzione di cui all'art.56 cod. pen. — sono manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che le uniche critiche che . si colgono nel ricorso sono relative all'esercizio del potete di integrazione della motivazione del giudice di primo grado da parte di quello di appello, benché — contrariamente a quanto assume il ricorrente — il giudice di appello abbia sempre il potere di integrare la motivazione di prime cure, finanche quando essa manchi del tutto.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha sancito, con particolare riferimento alla sentenza di primo grado, il principio secondo cui anche un'eventuale, radicale incomprensibilità della motivazione non determina la nullità della sentenza, ma l'obbligo per il giudice dell'impugnazione di redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 5, n. 7401 del 26/09/2013, dep. 2014, Scardamaglia, Rv. 258979; sulle conseguenze della mancanza di motivazione della sentenza di primo grado e sul dovere del Giudice di appello di redigerla in via surrogatoria cfr. Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118). [OSCURATO:PERSONA], peraltro, che alcuna integrazione si coglie, dal momento che la Corte distrettuale ha solo validato la scelta argomentativa e di calcolo del Tribunale, ma non ha specificato il calcolo della pena. [OSCURATO:PERSONA] che la censura circa la pretesa illegittimità del calcolo della pena per il tentativo è del tutto generica, in disparte il fatto che essa comunque si scontra con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra e altri, Rv. 258461).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00UXXAX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 12955-2026 - Udienza del 17/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto aggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto all'omessa valutazione del primo motivo di impugnazione in appello — e il secondo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, in particolare relativamente al calcolo della pena per effetto della riduzione di cui all'art.56 cod. pen. — sono manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che le uniche critiche che . si colgono nel ricorso sono relative all'esercizio del potete di integrazione della motivazione del giudice di primo grado da parte di quello di appello, benché — contrariamente a quanto assume il ricorrente — il giudice di appello abbia sempre il potere di integrare la motivazione di prime cure, finanche quando essa manchi del tutto. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha sancito, con particolare riferimento alla sentenza di primo grado, il principio secondo cui anche un'eventuale, radicale incomprensibilità della motivazione non determina la nullità della sentenza, ma l'obbligo per il giudice dell'impugnazione di redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 5, n. 7401 del 26/09/2013, dep. 2014, Scardamaglia, Rv. 258979; sulle conseguenze della mancanza di motivazione della sentenza di primo grado e sul dovere del Giudice di appello di redigerla in via surrogatoria cfr. Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118). [OSCURATO:PERSONA], peraltro, che alcuna integrazione si coglie, dal momento che la Corte distrettuale ha solo validato la scelta argomentativa e di calcolo del Tribunale, ma non ha specificato il calcolo della pena. [OSCURATO:PERSONA] che la censura circa la pretesa illegittimità del calcolo della pena per il tentativo è del tutto generica, in disparte il fatto che essa comunque si scontra con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra e altri, Rv. 258461). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M
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