CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 32467/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 25366-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 874/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/02/2019 R.G.N. 2501/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 26.2.2019, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali dovuti da [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata INPS per l'anno 2008; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, con ordinanza interlocutoria n. 27920 del 2020, resa sulla scorta di altre ordinanze di eguale tenore, la Sesta sezione civile di questa Corte ha rimesso la causa a questa Sezione Lavoro; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., degli artt. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, 18, d.lgs. n. 241/1997, e 17, d.P.R. n. 435/2001, nonché del d.P.C.M. 4.6.2009, per avere la Corte di merito ritenuto che il debito contributivo si fosse prescritto nonostante che, essendo stato prorogato dall'anzidetto d.P.C.M. il termine per il suo pagamento al 6.7.2009, affatto tempestiva doveva considerarsi l'interruzione della prescrizione effettuata con atto ricevuto dall'odierno controricorrente in data 30.6.2014; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che, decorrendo la prescrizione dei contributi dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, assumono necessariamente rilievo, a tal fine, gli eventuali differimenti dei termini che siano stati disposti in base all'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, secondo il quale «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi» (così Cass. n. 10273 del 2021, resa a seguito di ordinanza interlocutoria della Sesta sezione civile n. 16582 del 2020, espressamente richiamata nell'ordinanza con cui anche il presente procedimento è stato rimesso alla Sezione Lavoro); che, nella specie, rileva il d.P.C.M. 4.6.2009 (in G.U. n. 137 del 16.6.2009), che ha previsto, all'art. 1, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo»; che, pertanto, erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2009, essendo stato il termine per il pagamento differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così Cass. n. 10273 del 2021, cit., sulla scorta di Cass. n. 21472 del 2020); che, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'