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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27359/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il comune motivo di ricorso degli imputati, che lamentano l'intervenuta prescrizione del reato ad essi ascritto, affermandone la natura istantanea, e non permanente, è manifestamente infondato (si veda, in senso contrario, ovvero per la natura permanente, nell'ambito di un consolidato orientamento di questa Corte, Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 - 01; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il comune motivo di ricorso degli imputati, che lamentano l'intervenuta prescrizione del reato ad essi ascritto, affermandone la natura istantanea, e non permanente, è manifestamente infondato (si veda, in senso contrario, ovvero per la natura permanente, nell'ambito di un consolidato orientamento di questa Corte, Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 - 01; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/