CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44090/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05DCPVU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di rapina aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza neanche enucleare e precisare quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale (pag. 2), sicché il ricorso è da ritenere inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente articolata e del tutto persuasiva, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co