CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 10837/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 137/ RG. 35629 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito atteso che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato, sono state riconosciute dai giudici di merito ma non in regime di prevalenza sulla contestata recidiva ostandovi la sua personalità (soggetto socialmente pericoloso sottoposto alla misura della sorveglianza speciale) e l'art. 69 ultimo comma cod. pen. (pag. 4); ritenuto le statuizione relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenere quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25 02 2010, Contardo, RV245931); considerato, peraltro, che la questione posta dal ricorrente è stata già condivisibilmente superata da questa Corte che ha dichiarato «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevedeil divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati» (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estens