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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 47966/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI i/r dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti.

Il ricorso poggia su due diverse doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio: si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al riconoscimento della contestata recidiva e all'esclusione della richiesta di riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto della sentenza n. 1371/19, emessa dalla Corte di appello di Bari il 14/03/2019 e passata in giudicato il 13/12/2019.

Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio e la ricostruzione dei fatti e l'accertamento della penale responsabilità.

I Giudici di merito hanno - con argomentazioni insindacabili nella presente sede perché congrue ed immuni da vizi logici evidenti - applicato la contestata recidiva, tenuto conto della pluralità dei precedenti specifici e reiterati (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), del comportamento delittuoso, posto in essere mentre l'imputato si trovava ristretto agli arresti donniciliari, dell'ingente quantitativo di stupefacente detenuto (p. 4 sent. app.): elementi tutti sintomatici dell'aggravio di pericolosità del prevenuto, tale, pertanto, da pienamente giustificare il riconoscimento della recidiva.

In ordine, poi, al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti già giudicati, la Corte territoriale ha evidenziato la distanza temporale tra gli stessi, tale da dover escludere l'unicità del medesimo disegno criminoso, presupposto ed elemento cardine ai fini del riconoscimento della continuazione (P. 5).

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI i/r dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti. Il ricorso poggia su due diverse doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio: si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al riconoscimento della contestata recidiva e all'esclusione della richiesta di riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto della sentenza n. 1371/19, emessa dalla Corte di appello di Bari il 14/03/2019 e passata in giudicato il 13/12/2019. Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio e la ricostruzione dei fatti e l'accertamento della penale responsabilità. I Giudici di merito hanno - con argomentazioni insindacabili nella presente sede perché congrue ed immuni da vizi logici evidenti - applicato la contestata recidiva, tenuto conto della pluralità dei precedenti specifici e reiterati (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), del comportamento delittuoso, posto in essere mentre l'imputato si trovava ristretto agli arresti donniciliari, dell'ingente quantitativo di stupefacente detenuto (p. 4 sent. app.): elementi tutti sintomatici dell'aggravio di pericolosità del prevenuto, tale, pertanto, da pienamente giustificare il riconoscimento della recidiva. In ordine, poi, al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti già giudicati, la Corte territoriale ha evidenziato la distanza temporale tra gli stessi, tale da dover escludere l'unicità del medesimo disegno criminoso, presupposto ed elemento cardine ai fini del riconoscimento della continuazione (P. 5). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 47966/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris