CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 04551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16398/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5 int. 1; -controricorrente - avverso la sentenza n. 840 / 1 /1 9 della Commissione tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 25/2/2019; Oggetto:Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – svolgente attività di produzione di derivati del latte, di salumi e di lavorazione carni - proponeva ricorso avverso avvisi di liquidazione TARI relativi agli anni 2016 e 2017 emessi dal Comune di Giussago sul presupposto che le aree adibite la lavorazione, unitamente ai relativi magazzini, avrebbero dovuto essere escluse dal tributo ai sensi dell’art.1, comma 649, primo capoverso della legge n. 147 del 2013, in quanto produttive, in via continuativa e prevalente, di rifiuti specialinon assimilabili agli urbani. 2. La CTR con la sentenza n. 840/1/2019, depositata il 25/2/2019, rigettava l’appello proposto dalla società contribuente e, per l’effetto, confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso. In particolare, i giudici del gravame – dopo aver rilevato che solo in sede di appello la contribuente fondava l’esenzione richiesta in ragione della natura di imballaggi terziari e non secondari (quest’ultimi solo assimilabili ai rifiuti urbani) dei rifiuti prodotti – osservava che tale assunto era in contrasto con i documenti prodotti dalla stessa appellante e, in particolare, dalla classificazione dalla stessa operata di tali rifiuti come imballaggi secondari, come tali assoggettabili a TARI previa eventuale riduzione tariffaria. 3.Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 4.Il Comune di Giussago ha depositato controricorso. 5.Con atto del 23 gennaio 2023 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorsocon compensazione delle spese di lite essendo intervenuta tra le parti apposita transazione. Considerato che 1 Occorre rilevare che la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dalla ricorrente con la richiamata dichiarazione scritta notificata alla controparte determina l'estinzione del giudizio. 2.In presenza dell’accettazione all’atto di rinuncia ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, quarto comma, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante. 3.In presenza di una causa sopravvenuta di inammissibilità non trova applicazione l'art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., ord., n. 14782/18). P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio estinto