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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 24573/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente in data 21 aprile 2026; considerato che l'unico motivo di ricorso risulta meramente reiterativo e, per altro verso, non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MLa [OSCURATO:PERSONA] r DePOSATATA 21.1.te_ei ejoipattEMA Q6iud 0Funz . •i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente in data 21 aprile 2026; considerato che l'unico motivo di ricorso risulta meramente reiterativo e, per altro verso, non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MLa [OSCURATO:PERSONA] r DePOSATATA 21.1.te_ei ejoipattEMA Q6iud 0Funz . •i
Sentenza Cassazione n. 24573/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris