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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 28459/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6449/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- Avverso la sentenza d ella C orte d' A ppello di R oma n. 696/2023 depositata il 30/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] acquistava un terreno da [OSCURATO:PERSONA] con patto di riservato dominio, ma poi si rendeva inadempiente al pagamento delle rate.

1.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva la risoluzione del contratto con sentenzadel Tribunale di Roma n. 10743/2018, che veniva confermata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 696/2023 del 30 gennaio 2023.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni.

Il resistente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Con un unico motivo il ricorrente denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Assume che la sentenza della Corte di Appello di Roma sarebbe viziata per aver omesso l’applicazione dell’art. 1526 cod. civ. nonché dell’art. 10 del contratto di compravendita con patto di riservato dominio, secondo cui in caso di risoluzione del contratto al momento del rilascio del fondo occorre “...accertare le rispettive ragioni di credito e debito delle parti contraenti ed il valore delle eventuali migliorie apportate al fondo dopo la stipulazione del presente contratto, da determinarsi nella somma minore tra lo speso e il migliorato”.

Deduce che la corte di merito ha errato sia nell’omettere di rilevare l’eccessività della clausola penale sia nel trascurare, neppur disponendo a tal fine c.t.u., delle migliorie apportate al terreno, per cui è pervenuta a determinare la misura del risarcimento dovuto da esso ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] senza considerare il complessivo equilibrio contrattuale.

2. In disparte i non marginali rilievi per cui non rispetta il principio di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e sollecita a questa Suprema Corte un riesame delle motivate valutazioni in fatto svolte dal giudice di merito, il motivo è inammissibile inquanto deduce un vizio - quello di insufficiente motivazione - che non esiste più.

L’attuale formulazione dell’art. 360 cod. proc. civ. comma 1, n. 5, introdotta con L. 134/2012, ha rimosso il precedente riferimento alla censura della motivazione contraddittoria ed insufficiente. [OSCURATO:PERSONA], la censura del vizio di insufficiente motivazione non rientra tra quelle tassativamente elencate dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Poiché dedurre nel motivo di impugnazione un vizio che non è più esistente costituisce, oggettivamente, colpa grave, il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento, a favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata, nella misura parimenti indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore de l controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore de l controricorrent e , della somma di euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6449/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- Avverso la sentenza d ella C orte d' A ppello di R oma n. 696/2023 depositata il 30/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] acquistava un terreno da [OSCURATO:PERSONA] con patto di riservato dominio, ma poi si rendeva inadempiente al pagamento delle rate. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva la risoluzione del contratto con sentenzadel Tribunale di Roma n. 10743/2018, che veniva confermata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 696/2023 del 30 gennaio 2023. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni. Il resistente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con un unico motivo il ricorrente denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”. Assume che la sentenza della Corte di Appello di Roma sarebbe viziata per aver omesso l’applicazione dell’art. 1526 cod. civ. nonché dell’art. 10 del contratto di compravendita con patto di riservato dominio, secondo cui in caso di risoluzione del contratto al momento del rilascio del fondo occorre “...accertare le rispettive ragioni di credito e debito delle parti contraenti ed il valore delle eventuali migliorie apportate al fondo dopo la stipulazione del presente contratto, da determinarsi nella somma minore tra lo speso e il migliorato”. Deduce che la corte di merito ha errato sia nell’omettere di rilevare l’eccessività della clausola penale sia nel trascurare, neppur disponendo a tal fine c.t.u., delle migliorie apportate al terreno, per cui è pervenuta a determinare la misura del risarcimento dovuto da esso ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] senza considerare il complessivo equilibrio contrattuale. 2. In disparte i non marginali rilievi per cui non rispetta il principio di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e sollecita a questa Suprema Corte un riesame delle motivate valutazioni in fatto svolte dal giudice di merito, il motivo è inammissibile inquanto deduce un vizio - quello di insufficiente motivazione - che non esiste più. L’attuale formulazione dell’art. 360 cod. proc. civ. comma 1, n. 5, introdotta con L. 134/2012, ha rimosso il precedente riferimento alla censura della motivazione contraddittoria ed insufficiente. [OSCURATO:PERSONA], la censura del vizio di insufficiente motivazione non rientra tra quelle tassativamente elencate dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. 5. Poiché dedurre nel motivo di impugnazione un vizio che non è più esistente costituisce, oggettivamente, colpa grave, il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento, a favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata, nella misura parimenti indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore de l controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore de l controricorrent e , della somma di euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell
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