CassazionedecretoSezione 4Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 00620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (udito il difensorel) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 maggio 2022 il Tribunale per il riesame di Catanzaro - giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione - ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 2.384.161,85 emesso il 19 marzo 2021 dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, ritenendo tale somma il profitto dei reati di cui agli artt. 416 cod. pen.; 3 legge 16 marzo 2006, n. 146; 2, 5, 8, 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 1.1. Con precedente ordinanza del 15 aprile 2021 il Tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., aveva confermato, nella ricorrenza dei richiesti presupposti applicativi, il provvedimento di sequestro preventivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., ricorrendo il fumus della sua partecipazione all'associazione per delinquere e del reato tributario ascrittogli. Tale ordinanza era stata annullata, con riguardo alla posizione del Grande, limitatamente alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, dalla Terza Sezione di questa Corte con sentenza n. 15236/2022 emessa 1'11 gennaio 2022, rinviando per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., al contempo dichiarando inammissibile il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. 1.2. Il Tribunale di Catanzaro ha, come detto, rigettato la richiesta di riesame del Grande, confermando il sequestro di denaro disposto dal G.I.P., nella ritenuta concreta e attuale ricorrenza - oltre che del fumus commissi delicti, invero già cristalizzatasi con l'assunta pronuncia di rinvio della Corte di Cassazione - anche del periculum in mora, nello specifico precisando come il denaro sottratto alle entrate dell'erario sia certamente da ritenersi quale profitto dei commessi reati, perciò suscettibile di confisca, anche considerato che la libera disponibilità di tali somme potrebbe agevolare la commissione di altri reati della stessa specie e che, in tal maniera, possono andare disperse le garanzie patrimoniali sufficienti a far recuperare allo Stato le somme fraudolentemente percepite, peraltro consideratane la loro enorme consistenza. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancanza del periculum in mora e del requisito dell'urgenza.Lamenta il ricorrente che il Tribunale per il riesame, essendosi limitato a condividere le argomentazioni espresse da parte del G.I.P., non avrebbe fornito motivazione alcuna in ordine alla sussistenza del periculum in mora e alla mancanza del requisito dell'urgenza, in particolar modo non avendo esplicato in che modo la libera disponibilità del denaro potrebbe consentire all'indagato di continuare a delinquere, ovvero come le garanzie patrimoniali potrebbero essere disperse. Al contempo, non sarebbero state rappresentate le ragioni di necessità di anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, né sarebbero state esplicate la necessità e l'urgenza di procedere al sequestro non solo dei beni dell'azienda, bensì anche di quelli personali del Grande, in alcun modo argomentando sull'insufficienza del patrimonio aziendale a garantire il recupero da parte dello Stato. Non sarebbe stata espressa, infine, motivazione alcuna in ordine alle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, soprattutto tenuto conto della solidità economico-finanziaria caratterizzante la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. La difesa ha depositato successive conclusioni, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. In primo luogo deve essere ribadito come, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per vizio di violazione di legge. Per come reiteratamente chiarito da questa Corte di legittimità, in tale nozione devono essere compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità, e ritenuta la deduzione di una censura configurabile come violazione di legge, il Collegio ne rileva, tuttavia, la mancata violazione, non ravvisandosi la eccepita radicale carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora e del requisito dell'urgenza. 2.1. In proposito, infatti, è necessario tener conto di quanto recentemente precisato nella sentenza Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848- 01, in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha esplicato come il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., debba contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato). A dire delle Sezioni Unite, la motivazione deve prevedere l'esplicita specificazione delle ragioni per cui si ritiene che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, possa essere modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, rendendone imprescindibile l'immediata apprensione, stante il rischio che la confisca possa successivamente divenire impraticabile. La ratio della misura è, perciò, quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Operando un parallelismo con l'istituto del sequestro conservativo ex art.316 cod. proc. pen., l'indicata sentenza ha inequivocabilmente esplicato che, in definitiva, «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio». 2.2. In tal maniera chiariti i principi espressi dalle Sezioni Unite, il Collegio rileva come di essi sia stata fatta adeguata applicazione da parte del Tribunale del riesame, che nell'ordinanza impugnata ha - sia pur succintamente - precisato, in ossequio a quanto richiesto dal [OSCURATO:PERSONA], le ragioni di attuale sussistenza di una situazione di periculum tale da rendere necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. I giudici del riesame, infatti, affermando che «sussiste il pericolo che, nelle more del processo, la libera disponibilità del denaro corrispondente al profitto dei singoli reati fine, indebitamente percepito, possa agevolare la commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si procede e che inoltre possono andare disperse le garanzie patrimoniali sufficienti a recuperare allo Stato le somme fraudolentemente percepite, considerata peraltro l'enorme consistenza delle stesse», appaiono, all'evidenza, avere adempiuto all'indicato onere di esplicazione delle ragioni di sussistenza del periculum in mora, precisando, sia pur nella sintesi, i motivi per cui è stato ritenuto che il confiscando bene - peraltro fungibile e non intrinsecamente illecito, trattandosi di una somma di denaro - possa, nelle more della celebrazione del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Trattasi di motivazione che, all'evidenza, non può essere ritenuta carente, apparente, contraddittoria o manifestamente illogica, e perciò viziata ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. D'altro canto, è profilo di merito, perciò irrilevante rispetto agli aspetti qui in rilievo, l'individuazione delle ragioni per cui si è inteso procedere non solo al sequestro dei beni dell'azienda, ma anche di quelli personali del Grande. 3. In ragione delle considerazioni espresse, deve, allora, essere disposto il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e conda