CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 31027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio.4780/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, congiuntamente, per l'annullamento del provvedimento del 22 dicembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi che, pronunciando in sede esecutiva, integrando il decreto di restituzione disposto dal medesimo Ufficio in data 16 marzo 2021 di tutti i beni sequestrati nell'ambito del procedimento a loro carico definito con decreto di archiviazione del 17 luglio 2018, ha disposto che, ferma la confisca di alcuni beni (quelli indicati ai punti da 1 a 5 del verbale di sequestro), si potesse procedere alla restituzione degli altri, indicati ai punti da 6 a 9. 1.1.Con il primo motivo deducono la violazione degli artt. 666, comma 6, e 125, cod. proc. pen., e 174, d.lgs. n. 42 del 2004, nonché l'irritualità del sequestro. Osservano che il giudice non può "integrare" un provvedimento esecutivo ormai definitivo, per non essere stato impugnato né dal pubblico ministero né dal Ministero della Cultura, limitandone, di fatto, la portata, sopratutto se, come nel caso di specie, sollecitato dalla richiesta di chiarimenti del Nucleo CC Tutela del [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza investito dell'esecuzione dell'atto. Il provvedimento impugnato, concludono, è abnorme o radicalmente nullo. 1.2.Con il secondo motivo deducono la violazione degli artt. 666, comma 6, e 125, cod. proc. pen., e 174, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004. Osservano che il procedimento definito nei loro confronti riguardava il reato di concorso in ricettazione, del tutto diverso da quello previsto dall'art. 174, d.lgs. n. 42 del 2004 che prevedeva la confisca obbligatoria dei beni culturali oggetto di uscita o esportazioni illecite (il reato peraltro è stato abrogato dall'art. 5, comma 2, legge n. 22 del 2022), ciò che rende irrituale, illegittima e arbitraria l'integrazione e, sotto questo ulteriore profilo, anche abnorme. 1.3. Con il terzo motivo deducono la violazione degli articoli da 10 a 17, d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione alla assenza di dichiarazione di interesse culturale dei beni sequestrati (non essendo mai stata avviata la procedura amministrativa che legittima l'esproprio dei beni divenuti oggetto di dichiarazione di interesse culturale) e alla conseguente assenza di legittimazione della confisca. 2.11 28 marzo 2023 sono stati depositati motivi aggiunti con i quali è stata dedotta la violazione degli artt. 240 cod. pen., 111, comma sesto, Cost., e 6 CEDU, nonché la totale assenza di motivazione della confisca, in assenza di condanna, di beni oggetto del reato di ricettazione e non di quello che, in teoria, ne avrebbe consentito la confisca obbligatoria. 3.11 ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e trasmesso al Tribunale di Palmi. 4.Premesso che: 4.1.con provvedimento del 17/07/2018 il GIP del Tribunale di Palmi aveva decretato l'archiviazione del procedimento a carico degli odierni ricorrenti e disposto la confisca, con devoluzione allo Stato, dei beni culturali sequestrati nella loro abitazione il 17/05/2017 in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro emesso in pari data dal Pubblico Ministero; 4.2.il 09/02/2021, i ricorrenti avevano chiesto al GIP la revoca della confisca deducendo che il procedimento iscritto a loro carico riguardava il reato di concorso in ricettazione, non quello di cui all'art. 174, d.igs. n. 42 del 2004; 4.3.11 PM, pur condividendo le argomentazioni relative alla confisca, aveva ciò nondimeno espresso parere favorevole alla restituzione delle sole cose di cui ai punti da 6 a 9 del verbale, con esclusione delle cinque maschere in pietra cementate al muro di cui ai punti da 1 a 5; 4.4.il GIP aveva così deciso: «ritenendo fondata la richiesta; letto il parere favorevole del PM, PQM dispone il dissequestro di quanto indicato in istanza»; 4.5.il provvedimento è datato 16/03/2021 ma risulta depositato il 09/11/2022 e trasmesso alla PG il 22/11/2022 con l'avvertenza che avrebbe potuto dar corso all'esecuzione decorsi 15 giorni dal deposito in cancelleria; 4.6.con nota del 25/11/2022, il Nucleo CC [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza aveva chiesto chiarimenti al GIP in ordine alla interpretazione del provvedimento che non faceva alcun riferimento alla già disposta confisca, in esecuzione della quale i beni in questione erano già stati dissequestrati e confiscati a favore dello Stato; 4.7.con il provvedimento oggi impugnato, il GIP ha revocato la confisca dei beni indicati ai punti da 6 a 9 del verbale di sequestro sopra indicato, ferma restando quella dei beni di cui ai punti da 1 a 5 del verbale stesso. 5.Tanto premesso, trattandosi di provvedimento in materia di confisca, adottato dal GIP quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., avverso di esso può essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice, secondo quanto dispongono gli artt. 676, comma 1, ultimo paragrafo, e 667, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione, deve perciò essere qualificato come opposizione all'esecuzione e trasmesso al Tribunale di Palmi per l'ulteriore corso.P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione all'esecuzione, dispone la trasmissione degli atti al Tribu