CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 22806/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/ 2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25757/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dellavvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro M [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 5 PAL A INT 13, presso lo studio dellavvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di BOLOGNA n. 11519/2017 depositatoi l 04/07/2018 . Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] n. 25757/2018 R.G. 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha proposto in data 15 dicembre 2015 domanda di ammissione allo stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. La domanda ha avuto a oggetto per quanto qui ha rilievo - limporto di 612.176,13 al chirografo, di cui 471.232,35 per canoni di locazione maturati sino al 18 gennaio 2015 (giorno precedente il deposito della domanda di concordato della debitrice), oltre IVA e imposta di registro , interessi e spese legali . I canoni successivi sono stati richiesti in prededuzione. 2. Dal decreto impugnato emerge che il giudice delegato, con decreto del 23 luglio 2015 , ha differito sia la data di deposito delle domande tempestive al 15 dicembre 2015, sia la data delludienza di verifica dello stato passivo al 27 aprile 2016. La domanda è stata modificata in data 21 gennaio 2016 quanto ai canoni precedenti la domanda di concordato, con richiesta di privilegio per canoni, IVA, imposta di registro e interessi. 3. Il credito è stato ammesso allo stato passivo per quanto qui rileva al chirografo per il credito maturato ante concordato. Il creditore ha proposto opposizione, deducendo che la richiesta del privilegio dovesse desumersi dalla scheda di « rilevazione » del credito, presentata dal creditore durante la fase di concordato preventivo, osservando che la domanda era stata tempestivamente integrata in data 21 gennaio 2016con la richiesta del privilegio. 4. Il Tribunale di Bologna, con il decreto qui impugnato, ha rigettato lopposizione. Ha reputato il giudice del merito irrilevante la precisazione del credito in sede di concordato preventivo, quale atto estraneo alla domanda di ammissione allo stato passivo, dovendosi avere riguardo a quanto indicato nel la domanda di ammissione . Sotto questo profilo, il Tribunale ha valorizzato lespressa indicazione contenuta nella domanda di richiesta del chirografo («contiene la n. 25757/2018 R.G. richiesta esplicita di riconoscimento del credito di 612.176,13 in via chirografaria»), ritenendo così esclusa dalla causa petendi la richiesta del privilegio, né essendo consentita una mutazione della causa petendi nel corso del procedimento di ammissione allo stato passivo. Il decreto impugnato ha, poi, ritenuto irrilevante la circostanza che il creditore avesse depositato, prima del termine delludienza di verificazione dello stato passivo, la nota del 21 gennaio 2016, posto che il termine originario per il deposito delle domande ammissione allo stato passivo era stato fissato allesito della proroga disposta dal [OSCURATO:PERSONA] - al 15 dicembre 2015 , termine perentorio ex art. 8 d. lgs. n. 270/1999. La domanda di riconoscimento del privilegio è, poi, stata esclusa anche per mancata indicazione dei beni su cui far valere il privilegio. 5. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a tre motivi e ulteriormente illustrato da memoria . Lamministrazione straordinaria intimata si è costituita con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione allart. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc civ., violazione ed erronea applicazione dellart. 8 d. lgs. n. 270/1999 e dell art. 93 l. fall. , nonché degli artt. 53 d. lgs. n. 270/1999 in relazione agli artt. 93 l. fall. e 153 cod. proc. civ. , nella parte in cui il giudice dellopposizione, ai fini dellinterpretazione della domanda di ammissione al passivo, ha ritenuto tardiva la nota di precisazione del credito del 21 gennaio 2016, sul presupposto dellapplicazione dellart. 8 d. lgs. n. 270/1999. Osserva parte ricorrente che alla verifica dello stato passivo nellamministrazione straordinaria si applica stante il rinvio di cui allart. 53 d. lgs. n. 270/1999 la n. 25757/2018 R.G. disciplina del fallimento, ben potendo il creditore depositare una istanza integrativa prima del deposito del progetto di stato passivo, istanza, in specie , depositata nel termine ex art. 93 l. fall. , trenta giorni prima delludienza fissata per lesame dello stato passivo. 2. Il primo motivo è inammissibile . Non è censura to laccertamento in fatto d e l giudice del merito , secondo cui il ricorrente nella domanda di ammissione allo stato passivo ha chiesto lammissione del credito al chirografo («contiene la richiesta esplicita di riconoscimento del credito di 612.176,13 in via chirografaria»: pag. 5 righi 8 - 9 decr. imp. ). La domanda del creditore è, pertanto, stata espressamente qualificata come domanda di ammissione di un credito chirografario. 3. V a ricordato che la domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta delprivilegio - o, ancora pi ù chiaramente, ove il credito sia stato espressamente richiesto come credito chirografario - non può essere integrata successivamente , posto che la richiesta del privilegio costituisce mutatio e non emendatio libelli del credito chirografario , attenendo la richiesta del privilegio alla causa petendi del credito ( Cass., n. 1331 /2017 ; C a ss., n. 15702/2011). 4. La domanda di ammissione di un credito chirografario non può essere integrata con la successiva richiesta del privilegio, essendo tale domanda immutabile nel procedimento di formazione dello stato passivo. Il principio dellimmutabilità della domanda di ammissione allo stato passivo opera salvo il ritiro della stessa - sia per il giudizio di opposizione in relazione alla fase della formazione dello stato passivo, attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione (Cass., n. 6279/2022; Cass., n. 26225 /2017 ; Cass., n. 5167 /2012 ), sia per tutta la fase di formazione dello stato passivo. E ciò vale sia per la fase successiva n. 25757/2018 R.G. al deposito del progetto di stato passivo ( Cass., n. 15702 /2011 , cit.), sia per quella precedente(Cass., n. 4418/2025). 5. E stato affermato che - pur potendo la domanda essere precisata mediante le osservazioni scritte di cui allart. 95, secondo comma, l. fall. la stessa non è suscettibile di modifica con ampliamento del petitumo variazione della causa petendi (Cass. n. 37802/2022). « P lurimi indici normativi (
) marcano la specialità del procedimento di verificazione del passivo e (
) portano a ritenere che, dopo la proposizione del ricorso di cui all art. 93 l. fall. , gli spazi dintervento sulla domanda dammissione al passivo siano oltremodo esigui» (Cass., n. 4418/2025 , cit. ; Cass., n. 37802/2022, cit.), quali: a) la facoltà di presentare osservazioni scritte e non anche modificazioni della domanda - al progetto di stato passivo del curatore (art. 95, secondo comma, l. fall.); b) la specialità della disposizione che consente al rivendicante di modificare la domanda in ammissione al passivo del controvalore (art. 103, primo comma, l. fall.), disposizione speciale e inestensibile alla domanda ex art. 93 l. fall. 6. A ttesa, pertanto , lassenza di una disciplina volta alla modificazione della originaria domanda di ammissione allo stato passivo, la modifica «devessere, di conseguenza, esclusa» (Cass., n. 4418/2025, cit.), sia che intervenga dopo il deposito del progetto di stato passivo, sia che intervenga precedentemente tale data; deve, quindi, ritenersi consumato da parte del creditore allatto del deposito della domanda il proprio potere di determinazione della causa petendi e del petitum , salvo il ritiro della domanda al fine della successiva riproposizione. 7. Ne consegue che, qualunque fosse il contenuto della nota del 21 gennaio 2016, ancorché la stessa fosse tempestiva ( come prospetta il ricorrente), tale istanza non avrebbe potuto modificare il petitum della domanda originaria di ammissione al chirografo. E, n. 25757/2018 R.G. pertanto, inammissibile per difetto di interesse lesame della questione dellerronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 8, 53 d. lgs. n. 270/1999, circa la tempestività dellistanza in data 21 gennaio 2016, nonché quella dellinterpretazione delloriginaria domanda di ammissione, alla luce dellintegrazione in data 21 gennaio 2016. 8. Con il secondo motivo si deduce, in relazione allart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, costituito dallesame della domanda e «dei titoli con essa allegati», dai quali si sarebbe dovuta evincere la natura privilegiata dei crediti azionati. Il ricorrente deduce che il riconoscimento del privilegio dovrebbe desumersi non dal solo tenore letterale della domanda, bensì dal contestodelle allegazioni. 9. I l secondo motivo è inammissibile conformemente a quanto osserva il Pubblico Ministero, in quanto il ricorrente non deduce lomesso esame di un fatto storico, bensì lomesso esame di atti e documenti, laddove « l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» ( Cass., n. 34476 /2019 ). 10. Con il terzo motivo si deduce, in relazione allart. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «omesso e/o errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio», nonché violazione degli artt. 2764 cod. civ. e 93, terzo e quarto comma, l. fall., nella parte in cui il giudice del merito ha ritenuto inammissibile la domanda di riconoscimento del privilegio per omessa specificazione dei beni sui quali la domanda si fondava. Deduce parte ricorrente n. 25757/2018 R.G. che la norma di cui all art. 2764 cod. civ. non richiede una espressa indicazione dei beni su cui grava il privilegio speciale, dovendo lo stesso gravare su frutti e beni presenti nellimmobile. Il motivo è assorbito, stante il rigetto dei superiori motivi. 11. Il ricorso va, pertanto, rigettato , con raddoppio del contributo unificato e regolazione delle spese processuali secondo soccombenza, spese liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi 9.000,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali,