CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trieste del 29.4- 17.5.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29.4-17.5.2021 il Tribunale del Riesame di Trieste ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del GIP di Gorizia che - in esito all'arresto del predetto, intervenuto a séguito di un controllo intervenuto mentre si apprestava ad uscire dall'Italia attraverso il valico [OSCURATO:PERSONA] di Sant'Andrea alla guida di una autovettura al cui interno erano state stipate ed occultate 29 mazzette di banconote per la complessiva somma di Euro 500.000,00 - aveva ravvisato, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in merito al delitto di riciclaggio e, ritenute altresì le relative esigenze cautelari giudicate non altrimenti fronteggiabili, aveva adottato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere; 2. contro il provvedimento del Tribunale il Manoun aveva proposto ricorso per cassazione tramite il difensore lamentando: 2.1 inosservanza ovvero erronea applicabile della legge penale e vizio di motivazione quanto alla ravvisata sussistenza di un quadro indiziario per il delitto di riciclaggio pur in assenza della individuazione della esatta tipologia del delitto cd. "presupposto": richiamato l'orientamento invocato dal Tribunale del Riesame rileva, tuttavia, come la giurisprudenza della S.C. abbia nel contempo affermato che la configurabilità del delitto di riciclaggio suppone in ogni caso l'acquisizione di un qualche riscontro circa la provenienza delittuosa del denaro che non può essere, come nel caso di specie, fondata su considerazioni di natura meramente congetturale; 2.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla ritenuta persistenza di esigenze cautelari fondate sulla sussistenza del delitto presupposto: richiama le considerazioni svolte dai giudici della cautela sottolineando come la diagnosi di reiterazione sia stata ancorata alla indimostrata provenienza del denaro rinvenuto all'interno della vettura condotta dal ricorrente e, per altro verso, su un giudizio di probabilità e non di imminente pericolo di ricaduta nel reato; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, che il Tribunale del Riesame ha congruamente e compiutamente motivato in merito ai gravi indizi di colpevolezza per il delitto di riciclaggio alla luce dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità; segnala che l'ordinanza è congruamente motivata anche in punto di esigenze cautelari; 4. il difensore e procuratore speciale del Mannoun ha quindi trasmesso una dichiarazione di rinuncia al ricorso fissato per il giorno 7.12.2021. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con dichiarazione pervenuta in Cancelleria il giorno 12.11.2021 il difensore del Manoun ha dichiarato di rinunciare al ricorso fissato per il giorno 7.12.2021. Vero che la rinuncia è stata formalizzata dal solo difensore non munito di procura speciale risultando, perciò, inefficace (cfr., per tutte Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244). E, tuttavia, risulta dagli atti che il GIP aveva revocato la misura custodiale applicata al Manoun ordinandone la remissione in libertà ove non detenuto per altra causa. 2 Tanto premesso, sulla scia di Cass. SS.UU., 16.12.2010 n. 7.931, Testini, Rv. 249002, la Corte ha costantemente ribadito che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, 15.10.2019 n. 48583, Capristo, Rv. 277567; conf., ancora, Sez. 6, 21.3.2013 n. 19217, Cionfrini, Rv. 255135; Sez. 3, 20.3.2013 n. 39071, Milanetto, Rv. 257047, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto agli artt. 3 e 111 Cost. degli artt. 309, 310, 568, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui prevedono - secondo la lettura datane dalla conforme giurisprudenza - in caso di revoca della misura cautelare l'inammissibilità sopravvenuta della richiesta di riesame se non vi sia stata l'espressa manifestazione dell'interessato, personalmente ovvero a mezzo del difensore, della volontà di ottenere una pronuncia utile ai fini dell'esercizio dell'azione per la riparazione da ingiusta detenzione). 3. L'inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia esclude, peraltro, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU., 27.2.2020 n. 11.803, Ramondo che ha richiamato, a tal proposito, Cass. SS.UU., 25.6.1997 n. 7, Chiappetta, massimata nel senso che "qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende" e che, a sua volta, aveva fatto riferimento, sul punto, a Cass. SS.UU., 24.3.1995 n. 10, Meli). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 7.12.2021 Il Consigliere es sore I