CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24841/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9618/25 [OSCURATO:PERSONA] che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha applicato la pena come dalla stessa richiesta con il consenso del P.M.; che la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione con una delle pene alternative di cui all'art. 53 ss. I. 689 del 1981, nonché alla mancata disapplicazione della recidiva; che la sostituzione non era oggetto dell'accordo intervenuto fra le parti e che, in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va pertanto dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2