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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 33114/2026

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za del 25/02/2026 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Cataniarigettava la richiesta, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 47legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

In particolare, il Tribunale haconsiderato il richiesto affidamento in prova ai servizi sociali come misurainadeguata alle esigenze del caso, rilevando come l’Alì avesse recentementeriportato una condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, relativa a fatti commessi nel 2022, e come egli presentasse unasituazione lavorativa non del tutto stabile, cosicché ha considerato più consona lamisura della detenzione domiciliare.2.

Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dirituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico coacervato motivo, di seguitoenunciato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con tale motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazioneagli artt. 27 Cost. e 47 Ord. pen., nonché il vizio della motivazione rispetto aduna valutazione che si assume basata su precedenti risalenti nel tempo, che nonconsidererebbe gli elementi positivi rappresentati dalla relazione d’equipe.3.

Il Procuratore generale ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 Ord.pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria funzionale all’attuazionedella finalità rieducativa della pena.

La misura può essere concessa, entro i limitistabiliti dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personalità delcondannato condotta in istituto o del comportamento da lui serbato in libertà, siritenga che essa, anche attraverso l’imposizione di opportune prescrizioni, possacontribuire alla risocializzazione dell’interessato e prevenire il pericolo che eglicommetta ulteriori reati.Ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3, Ord. pen., il giudizio rimesso alTribunale di sorveglianza ha, pertanto, natura prognostica e deve essereformulato sulla base di una considerazione complessiva e attuale dellapersonalità del condannato, della natura e gravità dei reati commessi, deiprecedenti penali e giudiziari, della condotta successivamente mantenuta, dellecondizioni personali, familiari, abitative e lavorative e dei risultatidell’osservazione scientifica della personalità.

L’ammissione alla misura nonpostula che il processo di rieducazione sia già compiuto.

È sufficiente che essosia significativamente avviato e che gli elementi acquisiti consentano diformulare una ragionevole previsione circa l’idoneità dell’affidamento a favorirnela prosecuzione e a contenere il rischio di recidiva.È stato, in tal senso, affermato che il processo di emenda deve esseresignificativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguitoravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale(Sez. 1, n. 43687 del 7/10/2010, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/5/2009,Rv. 244654).2.1.

La natura e la gravità dei reati commessi costituiscono il necessariopunto di partenza dell’esame della personalità, ma non possono esaurire lavalutazione né assumere valore automaticamente ostativo.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dellaconcessione dell’affidamento in prova al servizio sociale e degli altri beneficipenitenziari, non può essere trascurata la tipologia e la gravità dei reaticommessi, ma deve aversi soprattutto riguardo al comportamento e allasituazione del soggetto successivi ai fatti per i quali è stata inflitta la condanna inesecuzione, per verificare concretamente se emergano sintomi di una positivaevoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile ilreinserimento sociale attraverso la misura richiesta (Sez. 1, n. 31809 del9/7/2009, Rv. 244322).Nello stesso senso, si è affermato che, in tema di affidamento in prova alservizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova,il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi,dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, devevalutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato (Sez. 1, n.44992 del 17/9/2018, Rv. 273985).Il giudizio deve, quindi, fondarsi sull’osservazione dell’evoluzione dellapersonalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva delreinserimento sociale dell’interessato e della prevenzione della recidiva.2.2.

Da tali princìpi discende che la valutazione deve essere attuale eindividualizzata e deve ricostruire l’evoluzione della personalità in unaprospettiva diacronica.I diversi fatti e comportamenti non possono essere selezionatiisolatamente, ma devono essere collocati nella loro corretta successionetemporale, allo scopo di verificare se gli elementi negativi inizialmente emersisiano stati confermati da condotte ulteriori oppure siano stati seguiti daesperienze indicative di una positiva evoluzione.I precedenti penali rappresentano dati certamente rilevanti, ma il lorosignificato prognostico deve essere verificato alla luce della condotta successivae, in particolare, dei risultati degli eventuali percorsi trattamentali già svolti.Si tratta di uno sviluppo applicativo coerente con il principio secondo cuidevono essere soprattutto considerate la situazione e la condotta successive aifatti per i quali è stata inflitta la condanna, nonché con quello che impone diconfrontare la natura e la gravità dei reati con la successiva evoluzione dellapersonalità del condannato (Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Rv. 244322; Sez. 1,n. 44992 del 17/9/2018, Rv. 273985).La giurisprudenza più recente ha, del resto, ribadito che, ai fini dellaprognosi sull’affidamento in prova, non possono assumere rilievo esclusivo odecisivo la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione diresponsabilità, essendo necessario considerare il complessivo percorso evolutivoe trattamentale del condannato (Sez. 1, n. 18168 del 29/02/2024).2.3.

Rientra nella discrezionalità del Tribunale di sorveglianzal’apprezzamento circa l’idoneità delle diverse misure alternative a realizzare lefinalità di risocializzazione e di prevenzione della recidiva.

Alla base delle misurepreviste dagli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. vi è una comune esigenza di verificaprognostica, sebbene diversamente modulata in ragione dei differentipresupposti e contenuti delle misure.L’affidamento in prova richiede una prognosi favorevole circa l’idoneitàdella misura a contribuire alla rieducazione del condannato e a prevenire lacommissione di ulteriori reati.

La detenzione domiciliare può invece trovareapplicazione, ricorrendone i presupposti, anche quando il processo di emendanon risulti avviato in misura sufficiente per l’affidamento, purché possaescludersi il pericolo della commissione di nuovi reati.È stato, infatti, affermato che, se il presupposto dell’emenda non èriscontrato o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, ove loconsentano il limite di pena e il titolo del reato, può essere ammesso alladetenzione domiciliare, alla condizione che sia scongiurato il pericolo dellacommissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/3/2009, Rv. 243745).Le due misure presuppongono, quindi, una valutazione unitaria dellapersonalità e della pericolosità dell’interessato, ma si distinguono per il diversogrado di evoluzione positiva e per la differente intensità del controllo ritenutinecessari.In termini corrispondenti, questa Corte ha precisato che l’apprezzamentocirca l’idoneità, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva,delle diverse misure alternative è il risultato di un unitario accertamento,seppure differenziato in ragione dei rispettivi presupposti (Sez. 1, n. 16442 del10/02/2010, Rv. 247235).2.4.

Le valutazioni riservate al giudice di sorveglianza non sonocensurabili in sede di legittimità quando siano sorrette da una motivazioneadeguata, non apparente e rispondente ai canoni della logica, fondata suun’esaustiva, ancorché sintetica, ricognizione degli elementi rilevanti (Sez. 1, n.652 del 10/02/1992, Rv. 189375).La discrezionalità valutativa del Tribunale non sottrae, tuttavia, ladecisione al controllo di legittimità quando sia stato denunciato che lamotivazione abbia omesso il confronto con un dato potenzialmente decisivo,abbia attribuito un valore determinante a circostanze prive di necessaria attualitàoppure abbia articolato il giudizio prognostico in modo intrinsecamentecontraddittorio.3.

L’ordinanza impugnata non si conforma ai princìpi ora richiamati.Il Tribunale ha indicato, quale elemento significativo ai fini del diniego, lacondanna riportata per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del1990, commesso nel 2022.La motivazione non risulta, tuttavia, essersi confrontata con lacircostanza, specificamente rappresentata dalla difesa, che il condannato avevagià fruito, proprio con riferimento a tale reato, dell’affidamento in prova alservizio sociale e che la misura si era conclusa con esito positivo.

Tale datoassume rilievo decisivo sotto un duplice profilo.3.1.

In primo luogo, il reato del 2022 è cronologicamente successivo alfatto cui si riferisce la pena attualmente in esecuzione.L’ordinanza utilizza, dunque, quale indice attuale d’inadeguatezzadell’affidamento, un fatto successivo al reato oggi in valutazione, ma omette diconsiderare l’ulteriore e ancora successiva esperienza trattamentale compiutacon esito favorevole.La sequenza temporale rilevante non è costituita soltanto dal reatoanteriore, cui si riferisce la pena in esecuzione, e dal successivo reato del 2022.Essa comprende anche la concessione dell’affidamento in prova per quest’ultimoreato, le modalità di svolgimento della misura, la sua positiva conclusione e ilcomportamento mantenuto dall’interessato nel periodo seguente.Isolare la condanna relativa al fatto del 2022 dall’esperienzatrattamentale successivamente compiuta significa arrestare la valutazione a unmomento intermedio del percorso del condannato e omettere proprio gli elementitemporalmente più recenti.Tale affermazione contrasta con il principio secondo cui, ai finidell’affidamento in prova, deve aversi soprattutto riguardo al comportamento ealla situazione successivi ai fatti oggetto della condanna in esecuzione, perverificare concretamente l’eventuale positiva evoluzione della personalità (Sez.1, n. 31809 del 9/7/2009, Rv. 244322; Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, Rv.273985).3.2.

In secondo luogo, l’esito favorevole di un precedente affidamento inprova costituisce un elemento dotato di specifica attitudine dimostrativa.La positiva conclusione della misura, pur non determinando alcunautomatismo nella concessione di un nuovo affidamento, poiché ogni decisionedeve essere riferita alla concreta vicenda esecutiva, all’attualità della situazionepersonale e all’idoneità del programma proposto, rappresenta, tuttavia, unasperimentazione effettiva della capacità del condannato di osservare leprescrizioni, di rapportarsi correttamente con l’ufficio di esecuzione penaleesterna e di gestire responsabilmente gli spazi di libertà connessi alla misura.Appare illogico utilizzare il reato per il quale la precedente misura erastata accordata come indice negativo decisivo e, al contempo, omettere divalutare il successivo e favorevole risultato della prova riguardante proprio queltitolo.Una simile impostazione produce una frattura nel ragionamentoprognostico: attribuisce persistente valenza negativa alla commissione del reato,ma priva di apprezzabile significato il percorso trattamentale successivo,specificamente rivolto alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva.3.3.

La criticità motivazionale risulta ulteriormente accentuatadall’assenza, secondo quanto dedotto in ricorso, di comportamenti negativisuccessivi alla conclusione del primo affidamento.Se, dopo il positivo svolgimento della misura relativa al reato più recente,non sono intervenute ulteriori denunce, violazioni delle prescrizioni o altrecondotte sintomatiche di persistente pericolosità, il diniego di un nuovoaffidamento per l’esecuzione della pena relativa a un reato anteriore richiede unamotivazione particolarmente accurata.Il Tribunale era chiamato a spiegare per quale ragione un percorsoritenuto adeguato e positivamente concluso rispetto al reato cronologicamentesuccessivo non fosse indicativo di un’evoluzione favorevole della personalitàanche ai fini dell’esecuzione della pena per il reato antecedente.

Avrebbe dovuto,in particolare, individuare eventuali elementi sopravvenuti rispetto allaconclusione della prima misura oppure specifiche peculiarità della nuova vicendaesecutiva, del programma proposto o della situazione personale, tali da rendereoggi insufficiente l’affidamento in prova.L’ordinanza non fornisce tale spiegazione e perviene, così, a un esito noncoerente con la successione temporale degli avvenimenti: l’interessato è statoritenuto idoneo all’affidamento e ha portato positivamente a termine la misurarispetto a un reato più recente, ma è successivamente considerato non idoneoalla medesima misura in relazione a un reato più risalente, senza che sianoindicate criticità emerse dopo la favorevole conclusione della prima prova.3.4.

Il riferimento all’instabilità della situazione lavorativa dell’interessatonon colma tale lacuna.La disponibilità di un’attività lavorativa stabile costituisce certamente unelemento favorevole, rilevante ai fini della verifica dell’effettività del programmae delle prospettive di reinserimento sociale.

Essa non rappresenta, tuttavia, unrequisito indefettibile per l’ammissione all’affidamento in prova.

La condizionelavorativa deve essere valutata nel contesto complessivo delle condizionipersonali, familiari e sociali del condannato e posta in relazione con il concretoprogramma trattamentale e con le eventuali opportunità occupazionali.Il provvedimento non chiarisce in quali termini la situazione lavorativadell’interessato fosse insufficiente a sostenere il programma, né spiega sefossero assenti altre risorse familiari e sociali idonee a consentirne losvolgimento.

Ancora, il riferimento alla condizione occupazionale non rispondealla questione centrale costituita dall’esito favorevole del precedente affidamentoe dalla condotta successiva alla sua conclusione.3.5.

Analoga omissione riguarda gli elementi favorevoli risultanti dallarelazione dell’équipe di osservazione.Ai fini della decisione sulle misure alternative, il Tribunale è tenuto aprendere in considerazione le informazioni provenienti dagli organi deputatiall’osservazione della personalità, confrontandole con la natura dei reati, iprecedenti, la condotta successiva e le residue esigenze di controllo.Il giudice non è vincolato alle valutazioni favorevoli espresse daglioperatori penitenziari e può discostarsene, ma deve dare conto delle ragioni perle quali esse siano reputate insufficienti o superate da elementi di segnocontrario.Nel caso in esame, l’ordinanza non ha spiegato perché gli elementi positiviindicati nella relazione non fossero idonei, soprattutto se consideraticongiuntamente al buon esito del precedente affidamento e all’assenza diulteriori criticità, a sostenere la prognosi richiesta dall’art. 47 Ord. pen.4.

Si impone, pertanto, un nuovo giudizio, nel quale il Tribunale disorveglianza dovrà ricostruire l’esatta successione temporale dei reati e dellerelative vicende esecutive; verificare le modalità di svolgimento e l’esito delprecedente affidamento in prova; accertare l’eventuale emersione di criticitàsuccessive alla conclusione della misura; valutare il significato del buon esitodella precedente prova rispetto all’evoluzione della personalità e al rischio attualedi recidiva; esaminare gli elementi favorevoli indicati nella relazione dell’équipedi osservazione; valutare in concreto la situazione lavorativa e la sua incidenzasull’effettiva praticabilità del programma; procedere, infine, a una ponderazionecomplessiva e attuale di tutti gli elementi acquisiti.4.1.

L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullatarelativamente al diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale, con rinvioper nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catania, con pienaautonomia nella valutazione degli elementi di merito, tenendo conto dellapositiva conclusione dell’affidamento già concesso in relazione al reatocronologicamente successivo e della condotta mantenuta dall’interessato dopo laconclusione della misura.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al diniego dell'affidamento in provaal servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale disorveglianza di Catania.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 25/02/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Cataniarigettava la richiesta, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 47legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). In particolare, il Tribunale haconsiderato il richiesto affidamento in prova ai servizi sociali come misurainadeguata alle esigenze del caso, rilevando come l’Alì avesse recentementeriportato una condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, relativa a fatti commessi nel 2022, e come egli presentasse unasituazione lavorativa non del tutto stabile, cosicché ha considerato più consona lamisura della detenzione domiciliare.2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dirituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico coacervato motivo, di seguitoenunciato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con tale motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazioneagli artt. 27 Cost. e 47 Ord. pen., nonché il vizio della motivazione rispetto aduna valutazione che si assume basata su precedenti risalenti nel tempo, che nonconsidererebbe gli elementi positivi rappresentati dalla relazione d’equipe.3. Il Procuratore generale ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 Ord.pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria funzionale all’attuazionedella finalità rieducativa della pena. La misura può essere concessa, entro i limitistabiliti dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personalità delcondannato condotta in istituto o del comportamento da lui serbato in libertà, siritenga che essa, anche attraverso l’imposizione di opportune prescrizioni, possacontribuire alla risocializzazione dell’interessato e prevenire il pericolo che eglicommetta ulteriori reati.Ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3, Ord. pen., il giudizio rimesso alTribunale di sorveglianza ha, pertanto, natura prognostica e deve essereformulato sulla base di una considerazione complessiva e attuale dellapersonalità del condannato, della natura e gravità dei reati commessi, deiprecedenti penali e giudiziari, della condotta successivamente mantenuta, dellecondizioni personali, familiari, abitative e lavorative e dei risultatidell’osservazione scientifica della personalità. L’ammissione alla misura nonpostula che il processo di rieducazione sia già compiuto. È sufficiente che essosia significativamente avviato e che gli elementi acquisiti consentano diformulare una ragionevole previsione circa l’idoneità dell’affidamento a favorirnela prosecuzione e a contenere il rischio di recidiva.È stato, in tal senso, affermato che il processo di emenda deve esseresignificativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguitoravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale(Sez. 1, n. 43687 del 7/10/2010, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/5/2009,Rv. 244654).2.1. La natura e la gravità dei reati commessi costituiscono il necessariopunto di partenza dell’esame della personalità, ma non possono esaurire lavalutazione né assumere valore automaticamente ostativo.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dellaconcessione dell’affidamento in prova al servizio sociale e degli altri beneficipenitenziari, non può essere trascurata la tipologia e la gravità dei reaticommessi, ma deve aversi soprattutto riguardo al comportamento e allasituazione del soggetto successivi ai fatti per i quali è stata inflitta la condanna inesecuzione, per verificare concretamente se emergano sintomi di una positivaevoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile ilreinserimento sociale attraverso la misura richiesta (Sez. 1, n. 31809 del9/7/2009, Rv. 244322).Nello stesso senso, si è affermato che, in tema di affidamento in prova alservizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova,il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi,dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, devevalutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato (Sez. 1, n.44992 del 17/9/2018, Rv. 273985).Il giudizio deve, quindi, fondarsi sull’osservazione dell’evoluzione dellapersonalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva delreinserimento sociale dell’interessato e della prevenzione della recidiva.2.2. Da tali princìpi discende che la valutazione deve essere attuale eindividualizzata e deve ricostruire l’evoluzione della personalità in unaprospettiva diacronica.I diversi fatti e comportamenti non possono essere selezionatiisolatamente, ma devono essere collocati nella loro corretta successionetemporale, allo scopo di verificare se gli elementi negativi inizialmente emersisiano stati confermati da condotte ulteriori oppure siano stati seguiti daesperienze indicative di una positiva evoluzione.I precedenti penali rappresentano dati certamente rilevanti, ma il lorosignificato prognostico deve essere verificato alla luce della condotta successivae, in particolare, dei risultati degli eventuali percorsi trattamentali già svolti.Si tratta di uno sviluppo applicativo coerente con il principio secondo cuidevono essere soprattutto considerate la situazione e la condotta successive aifatti per i quali è stata inflitta la condanna, nonché con quello che impone diconfrontare la natura e la gravità dei reati con la successiva evoluzione dellapersonalità del condannato (Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Rv. 244322; Sez. 1,n. 44992 del 17/9/2018, Rv. 273985).La giurisprudenza più recente ha, del resto, ribadito che, ai fini dellaprognosi sull’affidamento in prova, non possono assumere rilievo esclusivo odecisivo la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione diresponsabilità, essendo necessario considerare il complessivo percorso evolutivoe trattamentale del condannato (Sez. 1, n. 18168 del 29/02/2024).2.3. Rientra nella discrezionalità del Tribunale di sorveglianzal’apprezzamento circa l’idoneità delle diverse misure alternative a realizzare lefinalità di risocializzazione e di prevenzione della recidiva. Alla base delle misurepreviste dagli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. vi è una comune esigenza di verificaprognostica, sebbene diversamente modulata in ragione dei differentipresupposti e contenuti delle misure.L’affidamento in prova richiede una prognosi favorevole circa l’idoneitàdella misura a contribuire alla rieducazione del condannato e a prevenire lacommissione di ulteriori reati. La detenzione domiciliare può invece trovareapplicazione, ricorrendone i presupposti, anche quando il processo di emendanon risulti avviato in misura sufficiente per l’affidamento, purché possaescludersi il pericolo della commissione di nuovi reati.È stato, infatti, affermato che, se il presupposto dell’emenda non èriscontrato o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, ove loconsentano il limite di pena e il titolo del reato, può essere ammesso alladetenzione domiciliare, alla condizione che sia scongiurato il pericolo dellacommissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/3/2009, Rv. 243745).Le due misure presuppongono, quindi, una valutazione unitaria dellapersonalità e della pericolosità dell’interessato, ma si distinguono per il diversogrado di evoluzione positiva e per la differente intensità del controllo ritenutinecessari.In termini corrispondenti, questa Corte ha precisato che l’apprezzamentocirca l’idoneità, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva,delle diverse misure alternative è il risultato di un unitario accertamento,seppure differenziato in ragione dei rispettivi presupposti (Sez. 1, n. 16442 del10/02/2010, Rv. 247235).2.4. Le valutazioni riservate al giudice di sorveglianza non sonocensurabili in sede di legittimità quando siano sorrette da una motivazioneadeguata, non apparente e rispondente ai canoni della logica, fondata suun’esaustiva, ancorché sintetica, ricognizione degli elementi rilevanti (Sez. 1, n.652 del 10/02/1992, Rv. 189375).La discrezionalità valutativa del Tribunale non sottrae, tuttavia, ladecisione al controllo di legittimità quando sia stato denunciato che lamotivazione abbia omesso il confronto con un dato potenzialmente decisivo,abbia attribuito un valore determinante a circostanze prive di necessaria attualitàoppure abbia articolato il giudizio prognostico in modo intrinsecamentecontraddittorio.3. L’ordinanza impugnata non si conforma ai princìpi ora richiamati.Il Tribunale ha indicato, quale elemento significativo ai fini del diniego, lacondanna riportata per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del1990, commesso nel 2022.La motivazione non risulta, tuttavia, essersi confrontata con lacircostanza, specificamente rappresentata dalla difesa, che il condannato avevagià fruito, proprio con riferimento a tale reato, dell’affidamento in prova alservizio sociale e che la misura si era conclusa con esito positivo. Tale datoassume rilievo decisivo sotto un duplice profilo.3.1. In primo luogo, il reato del 2022 è cronologicamente successivo alfatto cui si riferisce la pena attualmente in esecuzione.L’ordinanza utilizza, dunque, quale indice attuale d’inadeguatezzadell’affidamento, un fatto successivo al reato oggi in valutazione, ma omette diconsiderare l’ulteriore e ancora successiva esperienza trattamentale compiutacon esito favorevole.La sequenza temporale rilevante non è costituita soltanto dal reatoanteriore, cui si riferisce la pena in esecuzione, e dal successivo reato del 2022.Essa comprende anche la concessione dell’affidamento in prova per quest’ultimoreato, le modalità di svolgimento della misura, la sua positiva conclusione e ilcomportamento mantenuto dall’interessato nel periodo seguente.Isolare la condanna relativa al fatto del 2022 dall’esperienzatrattamentale successivamente compiuta significa arrestare la valutazione a unmomento intermedio del percorso del condannato e omettere proprio gli elementitemporalmente più recenti.Tale affermazione contrasta con il principio secondo cui, ai finidell’affidamento in prova, deve aversi soprattutto riguardo al comportamento ealla situazione successivi ai fatti oggetto della condanna in esecuzione, perverificare concretamente l’eventuale positiva evoluzione della personalità (Sez.1, n. 31809 del 9/7/2009, Rv. 244322; Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, Rv.273985).3.2. In secondo luogo, l’esito favorevole di un precedente affidamento inprova costituisce un elemento dotato di specifica attitudine dimostrativa.La positiva conclusione della misura, pur non determinando alcunautomatismo nella concessione di un nuovo affidamento, poiché ogni decisionedeve essere riferita alla concreta vicenda esecutiva, all’attualità della situazionepersonale e all’idoneità del programma proposto, rappresenta, tuttavia, unasperimentazione effettiva della capacità del condannato di osservare leprescrizioni, di rapportarsi correttamente con l’ufficio di esecuzione penaleesterna e di gestire responsabilmente gli spazi di libertà connessi alla misura.Appare illogico utilizzare il reato per il quale la precedente misura erastata accordata come indice negativo decisivo e, al contempo, omettere divalutare il successivo e favorevole risultato della prova riguardante proprio queltitolo.Una simile impostazione produce una frattura nel ragionamentoprognostico: attribuisce persistente valenza negativa alla commissione del reato,ma priva di apprezzabile significato il percorso trattamentale successivo,specificamente rivolto alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva.3.3. La criticità motivazionale risulta ulteriormente accentuatadall’assenza, secondo quanto dedotto in ricorso, di comportamenti negativisuccessivi alla conclusione del primo affidamento.Se, dopo il positivo svolgimento della misura relativa al reato più recente,non sono intervenute ulteriori denunce, violazioni delle prescrizioni o altrecondotte sintomatiche di persistente pericolosità, il diniego di un nuovoaffidamento per l’esecuzione della pena relativa a un reato anteriore richiede unamotivazione particolarmente accurata.Il Tribunale era chiamato a spiegare per quale ragione un percorsoritenuto adeguato e positivamente concluso rispetto al reato cronologicamentesuccessivo non fosse indicativo di un’evoluzione favorevole della personalitàanche ai fini dell’esecuzione della pena per il reato antecedente. Avrebbe dovuto,in particolare, individuare eventuali elementi sopravvenuti rispetto allaconclusione della prima misura oppure specifiche peculiarità della nuova vicendaesecutiva, del programma proposto o della situazione personale, tali da rendereoggi insufficiente l’affidamento in prova.L’ordinanza non fornisce tale spiegazione e perviene, così, a un esito noncoerente con la successione temporale degli avvenimenti: l’interessato è statoritenuto idoneo all’affidamento e ha portato positivamente a termine la misurarispetto a un reato più recente, ma è successivamente considerato non idoneoalla medesima misura in relazione a un reato più risalente, senza che sianoindicate criticità emerse dopo la favorevole conclusione della prima prova.3.4. Il riferimento all’instabilità della situazione lavorativa dell’interessatonon colma tale lacuna.La disponibilità di un’attività lavorativa stabile costituisce certamente unelemento favorevole, rilevante ai fini della verifica dell’effettività del programmae delle prospettive di reinserimento sociale. Essa non rappresenta, tuttavia, unrequisito indefettibile per l’ammissione all’affidamento in prova. La condizionelavorativa deve essere valutata nel contesto complessivo delle condizionipersonali, familiari e sociali del condannato e posta in relazione con il concretoprogramma trattamentale e con le eventuali opportunità occupazionali.Il provvedimento non chiarisce in quali termini la situazione lavorativadell’interessato fosse insufficiente a sostenere il programma, né spiega sefossero assenti altre risorse familiari e sociali idonee a consentirne losvolgimento. Ancora, il riferimento alla condizione occupazionale non rispondealla questione centrale costituita dall’esito favorevole del precedente affidamentoe dalla condotta successiva alla sua conclusione.3.5. Analoga omissione riguarda gli elementi favorevoli risultanti dallarelazione dell’équipe di osservazione.Ai fini della decisione sulle misure alternative, il Tribunale è tenuto aprendere in considerazione le informazioni provenienti dagli organi deputatiall’osservazione della personalità, confrontandole con la natura dei reati, iprecedenti, la condotta successiva e le residue esigenze di controllo.Il giudice non è vincolato alle valutazioni favorevoli espresse daglioperatori penitenziari e può discostarsene, ma deve dare conto delle ragioni perle quali esse siano reputate insufficienti o superate da elementi di segnocontrario.Nel caso in esame, l’ordinanza non ha spiegato perché gli elementi positiviindicati nella relazione non fossero idonei, soprattutto se consideraticongiuntamente al buon esito del precedente affidamento e all’assenza diulteriori criticità, a sostenere la prognosi richiesta dall’art. 47 Ord. pen.4. Si impone, pertanto, un nuovo giudizio, nel quale il Tribunale disorveglianza dovrà ricostruire l’esatta successione temporale dei reati e dellerelative vicende esecutive; verificare le modalità di svolgimento e l’esito delprecedente affidamento in prova; accertare l’eventuale emersione di criticitàsuccessive alla conclusione della misura; valutare il significato del buon esitodella precedente prova rispetto all’evoluzione della personalità e al rischio attualedi recidiva; esaminare gli elementi favorevoli indicati nella relazione dell’équipedi osservazione; valutare in concreto la situazione lavorativa e la sua incidenzasull’effettiva praticabilità del programma; procedere, infine, a una ponderazionecomplessiva e attuale di tutti gli elementi acquisiti.4.1. L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullatarelativamente al diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale, con rinvioper nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catania, con pienaautonomia nella valutazione degli elementi di merito, tenendo conto dellapositiva conclusione dell’affidamento già concesso in relazione al reatocronologicamente successivo e della condotta mantenuta dall’interessato dopo laconclusione della misura. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al diniego dell'affidamento in provaal servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale disorveglianza di Catania.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33114/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris