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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45669/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna del 5 luglio 2019 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nel reato di furto aggravato.

Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla prova della responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Difatti, a pagina 2, la Corte territoriale, richiamando le considerazioni del giudice di primo grado sugli elementi di prova raccolti -il rinvenimento della refurtiva nell'abitazione dei due imputati, l'utilizzo del telefono cellulare con due utenze intestate ai due imputati conviventi, la visione delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza che attesta la presenza dei due imputati all'interno dell'esercizio commerciale - ne ha sottolineato la gravità, la precisione e la concordanza ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dei due imputati.

Considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si censura la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello; pertanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non può essere dedotto per la prima volta in cassazione, in quanto l'art. 131-bis cod. pen. era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (v.

Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021-10/02/2022, Sarr, Rv. 282773-01).

Osservato che il terzo motivo dei ricorsi, con il quale si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché le circostanze attenuanti generiche sono state concesse con la sentenza di primo grado e ritenute prevalenti le contestate aggravanti Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] a li re Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna del 5 luglio 2019 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nel reato di furto aggravato. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla prova della responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Difatti, a pagina 2, la Corte territoriale, richiamando le considerazioni del giudice di primo grado sugli elementi di prova raccolti -il rinvenimento della refurtiva nell'abitazione dei due imputati, l'utilizzo del telefono cellulare con due utenze intestate ai due imputati conviventi, la visione delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza che attesta la presenza dei due imputati all'interno dell'esercizio commerciale - ne ha sottolineato la gravità, la precisione e la concordanza ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dei due imputati. Considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si censura la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello; pertanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non può essere dedotto per la prima volta in cassazione, in quanto l'art. 131-bis cod. pen. era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (v. Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021-10/02/2022, Sarr, Rv. 282773-01). Osservato che il terzo motivo dei ricorsi, con il quale si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché le circostanze attenuanti generiche sono state concesse con la sentenza di primo grado e ritenute prevalenti le contestate aggravanti Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] a li re Estensore
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