CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 2019
Cassazione n. 20203/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CamilloSantagata;-controricorrente-nonché controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.7399/2019 depositata il 25/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l’avviso diaccertamento per omesso versamento TARSU 2008, notificatole dallaconcessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., per carenza di motivazioneNumero registro generale 12794/2020Numero sezionale 3182/2026Numero di raccolta generale 20203/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell’avviso, omessa allegazione atto prodromico, omessa elencazione degliimmobili soggetti a tassazione e omessa descrizione delle lorocaratteristiche e delle aliquote applicate.2. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di [OSCURATO:SOCIETA] accoglieva ilricorso per difetto di motivazione, ritenendo tardiva la documentazioneprodotta dal concessionario con riferimento all’atto presupposto.3. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campaniarigettava l’appello della concessionaria proposto contro la sentenza diprimo grado.4. Avverso la pronuncia di appello, la concessionaria proponeva ricorsoin cassazione che la Corte accoglieva, cassando la sentenza impugnata peraver ritenuto tardiva in appello la documentazione già prodotta in primogrado e rimetteva la causa innanzi alla CTR Campania in diversacomposizione.5. La CTR, in sede di rinvio, accoglieva l’appello proposto dallaconcessionaria, rigettando l’originario ricorso della contribuente.6. In particolare, per quanto qui interessa, la CTR affermava, in meritoalla questione dell’assolvimento, o meno, dell’obbligo motivazionaledell’avviso di accertamento impugnato, che siffatto avviso richiamasse ilprecedente avviso di pagamento di cui la contribuente non contestava laconoscenza; riteneva, pertanto, che il rinvio per relationem al precedenteavviso di pagamento consentisse alla contribuente di comprendere lapretesa anche con il solo dato contabile riassuntivo; consideravaindeterminata e generica, sempre sotto il profilo dell’obbligomotivazionale, la censura della contribuente circa l’omessa indicazionenell’avviso delle unità immobiliari produttive di rifiuti e la mancataesclusione dei locali concessi in locazione a terzi, per difetto di specificaindicazione degli immobili per i quali si chiedeva l’esenzione.7. Ricorre in cassazione contro la decisione del giudice di rinvio lacontribuente che si affida a tre motivi di censura.Numero registro generale 12794/2020Numero sezionale 3182/2026Numero di raccolta generale 20203/2026Data pubblicazione 16/06/20268. La sola concessionaria resiste con controricorso, mentre il Comune èrestato intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art.360,primo comma n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessamotivazione e comunque motivazione apparente e contradittoria, a frontedella contestazione della regolarità della notificazione dell’attopresupposto.1.1. Il motivo è infondato.1.2. E’ opinione consolidata di questa Corte che la riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn.8053 e 8054). Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè taliNumero registro generale 12794/2020Numero sezionale 3182/2026Numero di raccolta generale 20203/2026Data pubblicazione 16/06/2026da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menzionaCass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229,22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi daCass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430[p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]). Ancor più direcente, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476 (che cita, in motivazione,Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9558;Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione» (Cass 19591/2022).1.3. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza si pone ben al disopra del c.d. minimo costituzionale. Dal tenore della stessa risultachiaramente intellegibile, al di là di ogni considerazione sulla correttezzagiuridica delle argomentazioni esposte, l’iter logico-giuridico delladecisione. Essa si fonda, senza alcuna contraddizione in ordine allanotificazione dell’atto presupposto, sulla ritenuta non contestataconoscenza di siffatto atto da parte della contribuente che costituiscequestione ontologicamente distinta rispetto dalla regolarità della suanotificazione. Al contempo, la decisione si basa anchesull’argomentazione, altrettanto intellegibile, che fosse generica eindeterminata l’eccezione della contribuente circa il mancato assolvimentoNumero registro generale 12794/2020Numero sezionale 3182/2026Numero di raccolta generale 20203/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell’obbligo di motivazione dell’atto impugnato, per l’omessa indicazionenell’avviso delle unità immobiliari produttive dei rifiuti e per la mancataesclusione dei locali concessi in locazione a terzi, in ragione del difetto dispecifica indicazione dell’unità immobiliari per le quali era stata invocatal’esenzione dalla tassazione.1.4. Il che depone inevitabilmente per l’infondatezza della censura.2. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole dell’omesso esame diun fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma n.5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse del tutto omesso l’esame deldifetto di notificazione dell’avviso di pagamento prodromico all’avviso diaccertamento che ne integrava la motivazione.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. E’ orientamento costante di questa Corte che l’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., così come da ultimo riformulato, introducenell’ordinamento, come chiarito dalla Sezioni Unite con la sentenza n.8053del 7/4/2014, un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ilricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il«dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» eil «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra leparti e la sua «decisività» (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049).2.3. La ricorrente non si è fatta carico di indicare, come invece è suoonere, se nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, così comenelle originarie controdeduzioni in appello, avesse sollevato la questionedell’omessa notificazione dell’atto prodromico, a cui, invece, fa riferimentoNumero registro generale 12794/2020Numero sezionale 3182/2026Numero di raccolta generale 20203/2026Data pubblicazione 16/06/2026nell’atto di riassunzione dopo il rinvio da parte della Cassazione. Il chepreclude alla Corte, ai fini della valutazione preliminare di ammissibilitàdella censura, di verificare come e quando tale fatto fosse stato sottopostoall’esame del giudice, tenuto anche conto delle preclusioni di legge.2.4. Il motivo è comunque anche infondato, considerato che il fattostorico della conoscenza dell’atto presupposto è stata affrontataespressamente in motivazione, avendo il giudice del rinvio ritenuto, conapprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, che laconoscenza di tale atto da parte della contribuente non fosse contestata,con conseguente irrilevanza della questione del preteso vizio concernentela sua notificazione.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 7 legge 212 del 2000 in relazione all’art.360 primocomma n. 3, c.p.c., sostenendo l’erroneità dell’impugnata sentenza nellaparte in cui aveva ritenuto validamente motivato l’avviso di accertamentoper omesso versamento, senza riportare la precisa indicazione degliimmobili oggetto di accertamento e le relative superfici tassate,considerato che la motivazione per relationem all’avviso di pagamento èammissibile solo se tale atto è già conosciuto, circostanza, invece, daescludersi, in tesi della ricorrente, perché tale avviso non sarebbe maistato portato a conoscenza della contribuente.3.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.3.2. E’ inammissibile perché la ricorrente, attraverso l’uso improprio dellaprospettata violazione di legge, mira, in realtà, a contrapporre unadifforme lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, al fine di rimettere indiscussione l’insindacabile apprezzamento della CTR in merito alla noncontestata conoscenza dell’atto presupposto da parte della contribuente,su cui il giudice del rinvio ha fondato la propria decisione, ritenendoassolto l’obbligo motivazionale per relationem dell’atto impugnato.3.3. Ciò perché al giudice di legittimità non è conferito il potere diNumero registro generale 12794/2020Numero sezionale 3182/2026Numero di raccolta generale 20203/2026Data pubblicazione 16/06/2026riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare lefonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).3.4. Il motivo è comunque anche infondato, considerato che il giudice dimerito, avendo ritenuto che la conoscenza dell’atto prodromico non fossestata contestata dalla contribuente, ha evidentemente reputato irrilevantequalsivoglia vizio che inficiasse la notificazione dello stesso. Pertanto, inragione di tale accertamento in fatto, ha fatto buon governo dellagiurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di avviso diaccertamento, la motivazione "per relationem" è legittima se ilcontribuente ha avuto conoscenza dell'atto a cui si è fatto rinvio. (vediCass.n.6409/2025).4. In definitiva, il ricorso va rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6. Nulla, invece, va disposto in favore del Comune resistente, rimastointimato.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, acarico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquidaNumero registro generale 12794/2020Numero sezionale 3182/2026Numero di raccolta generale 20203/2026Data pubblicazione 16/06/2026in Euro 7.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese generali e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, acarico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 16/4/2026.Il PresidenteUgo Candia