CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10780/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che, nel contestare la decisione, il ricorrente svolge censure astrattizzanti, senza confrontarsi con il contributo causale del Bovier, specificamente individuato nell'essere stato il medesimo identificato dagli operanti a bordo del carroattrezzi che trainava l'auto sottratta, senza che il medesimo avesse reso plausibili spiegazioni del proprio coinvolgimento nell'azione antigiuridica, riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 in punto di valorizzazione del profilo soggettivo), risultando, inoltre, la statuizione relativa alla pretesa tenuità del danno respinta con argomentazioni ragionevoli e conformi alla giurisprudenza di questa Corte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione al rilievo della prescrizione, maturata successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il