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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 13205/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Genova con sentenza in data 24 giugno 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, commi 1. e 1 bis t,C.d.S., per essersi posto alla guida di un'auto di sua proprietà in stato di alterazione psicofisica derivata dall'assunzione di sostanze cannabinoidi -confermata da analisi biochimiche-; provocando un sinistro stradale.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione

3. Con il primo fa valere la violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen..

Deduce l'erroneità dell'assunto della Corte di appello, secondo la quale non difetterebbe la prova del preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, benché il verbale risulti redatto dagli accertatori solo successivamente al compimento dei prelievi finalizzati alla verifica dello stato di alterazione, in quanto la posteriorità della compilazione del verbale è la regola.

Sostiene che un simile assunto si pone in contrasto con il disposto dell'art. 356 cod. proc. pen., che impone che l'interessato sia messo nella condizione di poter operare una scelta consapevole in ordine alle sue facoltà di difesa.

L'avviso del difensore dopo il compimento dell'atto vanifica il diritto di difesa.

4. Con il secondo motivo si duole della falsa applicazione dell'art. 187 1 bis C.d.S. per essere stata disposta la revoca della patente di guida sulla base del mero richiamo della norma, senza l'esplicitazione della sussistenza dei presupposti applicativi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile.

La censura, per come formulata, appare eccentrica rispetto alla decisione.

La Corte territoriale, invero, fonda il rigetto del motivo di appello, qui sostanzialmente riproposto, relativo all'inutilizzabilità degli esiti degli esami di laboratorio per difetto di previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, sulla base della considerazione che nel verbale redatto dagli operanti si dà atto che l'avviso è stato ritualmente dato all'interessato, a nulla rilevando che il verbale sia stato redatto posteriormente.

Per il giudice di appello, infatti, l'attestazione contenuta nel verbale secondo la quale Zavaglia sarebbe stato informato della facoltà riconosciuta dall'art. 356 cod. proc. pen. prima di essere condotto in ospedale per l'effettuazione delle analisi, in quanto fidefaciente -e come tale impugnabile solo con querela di falso- costituisce prova dell'adempimento.

Rispetto a questa argomentazione il ricorrente non prende posizione alcuna, limitandosi a riformulare la doglianza già proposta, benché la Corte territoriale abbia chiarito che l'avviso fosse stato dato tempestivamente, pur se verbalizzato successivamente all'accertamento.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il giudice di seconda cura nel confermare la sentenza di primo grado in ordine alla disposta revoca della patente di guida dà atto che l'imputato ha provocato un sinistro stradale.

Anche su questo punto il ricorrente non nega la sussistenza del presupposto, ma àncora il motivo di impugnazione ad una supposta insussistenza della motivazione, che, tuttavia, benché stringatamente, viene formulata dalla Corte di appello, secondo la quale il ricorrente provocò il sinistro stradale.

D'altro canto, il ricorrente non articola alcun ragionamento, né sulla nozione di sinistro stradale, né sull'estraneità di Zavaglia al suo verificarsi, così formulando una doglianza del tutto generica e perciò solo inammissibile.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della I- t t- xf spese processuali e della somma di euroTYTffalla cassa delle ammende ) Cosi deciso il 18/01/2022 Il Consigliere est.

Il Presidente / [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Genova con sentenza in data 24 giugno 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, commi 1. e 1 bis t,C.d.S., per essersi posto alla guida di un'auto di sua proprietà in stato di alterazione psicofisica derivata dall'assunzione di sostanze cannabinoidi -confermata da analisi biochimiche-; provocando un sinistro stradale. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione 3. Con il primo fa valere la violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.. Deduce l'erroneità dell'assunto della Corte di appello, secondo la quale non difetterebbe la prova del preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, benché il verbale risulti redatto dagli accertatori solo successivamente al compimento dei prelievi finalizzati alla verifica dello stato di alterazione, in quanto la posteriorità della compilazione del verbale è la regola. Sostiene che un simile assunto si pone in contrasto con il disposto dell'art. 356 cod. proc. pen., che impone che l'interessato sia messo nella condizione di poter operare una scelta consapevole in ordine alle sue facoltà di difesa. L'avviso del difensore dopo il compimento dell'atto vanifica il diritto di difesa. 4. Con il secondo motivo si duole della falsa applicazione dell'art. 187 1 bis C.d.S. per essere stata disposta la revoca della patente di guida sulla base del mero richiamo della norma, senza l'esplicitazione della sussistenza dei presupposti applicativi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. La censura, per come formulata, appare eccentrica rispetto alla decisione. La Corte territoriale, invero, fonda il rigetto del motivo di appello, qui sostanzialmente riproposto, relativo all'inutilizzabilità degli esiti degli esami di laboratorio per difetto di previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, sulla base della considerazione che nel verbale redatto dagli operanti si dà atto che l'avviso è stato ritualmente dato all'interessato, a nulla rilevando che il verbale sia stato redatto posteriormente. Per il giudice di appello, infatti, l'attestazione contenuta nel verbale secondo la quale Zavaglia sarebbe stato informato della facoltà riconosciuta dall'art. 356 cod. proc. pen. prima di essere condotto in ospedale per l'effettuazione delle analisi, in quanto fidefaciente -e come tale impugnabile solo con querela di falso- costituisce prova dell'adempimento. Rispetto a questa argomentazione il ricorrente non prende posizione alcuna, limitandosi a riformulare la doglianza già proposta, benché la Corte territoriale abbia chiarito che l'avviso fosse stato dato tempestivamente, pur se verbalizzato successivamente all'accertamento. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice di seconda cura nel confermare la sentenza di primo grado in ordine alla disposta revoca della patente di guida dà atto che l'imputato ha provocato un sinistro stradale. Anche su questo punto il ricorrente non nega la sussistenza del presupposto, ma àncora il motivo di impugnazione ad una supposta insussistenza della motivazione, che, tuttavia, benché stringatamente, viene formulata dalla Corte di appello, secondo la quale il ricorrente provocò il sinistro stradale. D'altro canto, il ricorrente non articola alcun ragionamento, né sulla nozione di sinistro stradale, né sull'estraneità di Zavaglia al suo verificarsi, così formulando una doglianza del tutto generica e perciò solo inammissibile. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della I- t t- xf spese processuali e della somma di euroTYTffalla cassa delle ammende ) Cosi deciso il 18/01/2022 Il Consigliere est. Il Presidente / [OSCURATO:PERSONA]
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