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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 17377/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 673/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E ROSSELLA M, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 673/2018 Numero sezionale 1532/2022 -controricorrente[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17377/2022Data pubblicazione 30/05/2022- avverso DECRETO di TRIBUNALE MATERA n.10001/2017 depositato il 29/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di ammissione al passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] snc di Angela e [OSCURATO:PERSONA] e delle socie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in prededuzione, per l’importo complessivo di € 50.000 per prestazioni professionali consistite nella predisposizione della relazione ex art. 161 3° comma l.fall. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e della proposta di concordato preventivo, la cui domanda non veniva ammessa con conseguente declaratoria del fallimento della società.

2. [OSCURATO:PERSONA] non riconobbe la prededuzione, ammettendo il credito in via privilegiata ex art 2751 bis nr 2 cc.

3. Sull’opposizione proposta dal professionista il Tribunale di Matera con decreto nr. 10001/2017 del 29/11/2017 ha rigettato l’opposizione confermando l’esclusione della prededucibilità perché nessuna utilità era derivata per i creditori a causa della mancata apertura della procedura concordataria.

4. Avverso il decreto del Tribunale di Matera ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita depositando controricorso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 673/2018 Numero sezionale 1532/2022

1. Con il mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e Numero di raccolta generale 17377/2022Data pubblicazione 30/05/2022 falsa applicazione dell’ art. 111 l.fall., in relazione all’art 360 1° comma nr 3 cod.proc.civ.; sostiene che il Tribunale di Matera ha fornito una erronea lettura della suindicata norma della legge fallimentare che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, deve essere interpretata nel senso di collegare la prededuzione al credito del professionista in ragione del mero svolgimento dell’attività preparatoria alla domanda di concordato indipendentemente dall’esito e dalla concreta utilità per la massa.

2. Il motivo è infondato. 2.1 La questione posta dalla controversia è la spettanza o meno della prededuzione al credito del professionista per la redazione della relazione ex art. 161 3° comma l.fall. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e della proposta di concordato preventivo, senza che vi sia stata evoluzione in concordato ammesso in quanto la domanda è stata dichiarata inammissibile. 2.2 Giova preliminarmente precisare che nella fattispecie non trova applicazione l’art 182 quater l.f. introdotto con la legge 78/2010, che ha espressamente riconosciuto a determinate condizioni la prededuzione del credito del professionista attestatore, dal momento che tale norma è stata abrogata con il d.l. 83/2012 ben prima dell’inizio della presente controversia. 2.3 In tema di concordato preventivo, è stato ripetutamente affermato da questa Corte che il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda, rientra de plano tra i crediti sorti "in funzione" della procedura e, come tale, ai sensi della L. Fall., art.111, comma 2 - norma che ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio creditorum al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa - va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 673/2018 Numero sezionale 1532/2022 collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che Numero di raccolta generale 17377/2022Data pubblicazione 30/05/2022 la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (v.

Cass. nn. 16224/2019, 1182/2018, 22450/2015, 19013/2014 oltre a quelle citate dal ricorrente).

Le pronunce sopra citate sono state tuttavia tutte emesse in fattispecie in cui il fallimento era intervenuto dopo il venir meno (per revoca, mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge o altro) di una procedura di concordato dichiarata aperta a norma della L. Fall., art. 163 e nelle quali si era dunque indubitabilmente realizzato il fenomeno, cd. della consecuzione, che funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte, come se l'una si evolvesse nell'altra, e che consente di traslare la preferenza procedimentale in cui consiste la prededuzione (soddisfacimento del credito - nei limiti dell'attivo disponibile - con precedenza assoluta, e al di fuori del riparto), facendo sì che essa valga non solo nell'ambito della procedura in cui è maturata, ma anche in quella che ad essa sia succeduta (cfr. Cass. n. 15724/2019). 2.4 Questa Corte, già con le pronunce nr. 25589/2015, 639/2021, e 4710/2021, ha precisato che il credito del professionista che ha assistito il debitore non gode della prededuzione cd.

"funzionale" ex art. 111, comma 2,

I. fall., ove la procedura sia stata definita con un decreto d'inammissibilità pronunciato ai sensi dell'art. 162, c.2 legge fall., essendo necessario che via sia una procedura effettivamente aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato. 2.5 Sul punto tuttavia si è registrato un contrasto in quanto in altra decisione di questo Collegio (cfr. Cass. 1961/2021) si è affermato l’opposto principio della prededucibilità del credito nel successivo fallimento del credito maturato dal professionista attestatore anche in caso di domanda di concordato dichiarata inammissibile costituendo il riconoscimento della prededuzione un effetto F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 673/2018 Numero sezionale 1532/2022 automatico, ex art. 161, comma 7 l.fall., conseguente al fatto che il Numero di raccolta generale 17377/2022Data pubblicazione 30/05/2022 credito derivi da atti legalmente compiuti dall'imprenditore in pendenza del termine concesso per la predisposizione del piano, della proposta e dei relativi documenti. 2.6 Successivamente è intervenuto l’arresto delle Sezioni Unite, che componendo il contrasto, ha enunciato il seguente principio « il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l'accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui alla L. Fall., art. 161, sia stata funzionale, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi della L. Fall., art. 163, ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l'eventuale causa di prelazione e, per l'altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l'inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria» ( Cass.

S.U. 42093/2021). 2.7 Si è puntualizzato con la predetta pronuncia, muovendo dal presupposto del « superamento della tesi della utilità in concreto e del suo riscontro ex post quale criterio attributivo della funzionalità della prestazione ad una procedura concorsuale seguita ad un’altra, diversa da quella per la quale il terzo ha effettuato la propria attività o ceduto beni o erogato servizi » che: « non può invero sostenersi che l’accesso (su mera domanda) alla procedura di concordato realizzi in quanto tale, sempre e comunque, un vantaggio per i creditori, apparendo fallace l’argomento della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 673/2018 Numero sezionale 1532/2022 cristallizzazione della massa passiva e della retrodatazione del Numero di raccolta generale 17377/2022Data pubblicazione 30/05/2022 periodo sospetto, ove segua il fallimento (o equivalente procedura d’insolvenza) ai fini dell’esercizio delle azioni revocatorie; vale sul punto e piuttosto l’osservazione che anche la regola giuridica della continuità fra procedure non assicura alcuna portata preservativa, dal punto di vista economico, al valore dell’impresa debitrice in prospettiva liquidatoria, a fronte del differimento così ancora protratto del soddisfacimento dei creditori, cui si applica dalla domanda del debitore anche il blocco degli interessi ex art.55 l.f. mentre già dalla pubblicazione nel registro delle imprese essi perdono la possibilità di agire in executivis e per converso il rischio di devalorizzazione della stessa consistenza della massa attiva appare anzi crescere all’incremento di crediti prededuttivi che non trovino corrispettivo in altrettante addizioni patrimoniali» ed ancora « in questo senso, la consecutività – ove la questione riguardi la prededuzione e dunque in assenza di una norma più specifica - non si limita a postulare l’identità dell’elemento oggettivo su cui sono fondate le procedure in sequenza, ma esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa, ricorrente invece quando la prima non sia avanzata oltre la domanda del debitore ed infatti nemmeno sia stata aperta, così non raggiungendo lo scopo per il cui realizzo abbia cooperato un terzo, ingaggiato dal debitore…». 2.8 L’apertura della procedura, sempre secondo quanto affermato dalle sezioni unite, determina la natura o meno prededuttiva dei crediti per le prestazioni del professionista per la preparazione l’allestimento e il <<rafforzamento>> della procedura concordataria, svolte sia anteriormente che posteriormente (nel periodo intercorrente tra l’ammissione del concordato con riserva e il provvedimenti di ammissione ex art 163 l.f.), alla presentazione della domanda; ciò perchè la collocazione del credito del professionista che abbia assistito il debitore non è inquadrabile nel F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 673/2018 Numero sezionale 1532/2022 regime della prededuzione legale ex art. 161, comma 7 l,f.

Numero di raccolta generale 17377/2022Data pubblicazione 30/05/2022 (circoscritto alla gestione dell'impresa), in quella funzionale ex art. 111, comma 2 l.f, a sua volta assente, stante la discontinuità formale tra concordato e fallimento quando, come nel caso di specie, il primo non sia stato ammesso. 2.9 La soluzione della questione della collocazione del credito del professionista fornita dalla sezioni unite si mostra del resto coerente con una norma di legge che -sia pur non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame- fornisce un parametro interpretativo su cui misurarsi, e precisamente l’art. 6 comma 1 lett. c del d.lvo 14/2019 ( Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che -accanto alla restrizione della misura di riconoscimento della prededuzione (pari al 75% di quanto accertato)- prevede che i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda maturano la prededuzione stessa a condizione che la procedura sia aperta (ai sensi del successivo art.47). 2.10 Poichè la procedura concordataria non è stata aperta e non essendo sufficiente, per il riconoscimento della prededuzione oggetto di causa, la semplice presentazione della domanda di concordato, il tribunale ha correttamente disconosciuto che il credito professionale potesse godere del trattamento di cui all’art 111 l. fall.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

4. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione del contrasto giurisprudenziale, composto dopo la presentazione del ricorso dalle sezioni unite, di cui sopra si è dato conto.

PQM F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Numero sezionale 1532/2022Numero di raccolta generale 17377/2022 Dispone compensarsi integralmente tra le parti le spese del Data pubblicazione 30/05/2022 presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 673/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E ROSSELLA M, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 673/2018 Numero sezionale 1532/2022 -controricorrente[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17377/2022Data pubblicazione 30/05/2022- avverso DECRETO di TRIBUNALE MATERA n.10001/2017 depositato il 29/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di ammissione al passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] snc di Angela e [OSCURATO:PERSONA] e delle socie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in prededuzione, per l’importo complessivo di € 50.000 per prestazioni professionali consistite nella predisposizione della relazione ex art. 161 3° comma l.fall. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e della proposta di concordato preventivo, la cui domanda non veniva ammessa con conseguente declaratoria del fallimento della società. 2. [OSCURATO:PERSONA] non riconobbe la prededuzione, ammettendo il credito in via privilegiata ex art 2751 bis nr 2 cc. 3. Sull’opposizione proposta dal professionista il Tribunale di Matera con decreto nr. 10001/2017 del 29/11/2017 ha rigettato l’opposizione confermando l’esclusione della prededucibilità perché nessuna utilità era derivata per i creditori a causa della mancata apertura della procedura concordataria. 4. Avverso il decreto del Tribunale di Matera ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita depositando controricorso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 673/2018 Numero sezionale 1532/2022 1. Con il mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e Numero di raccolta generale 17377/2022Data pubblicazione 30/05/2022 falsa applicazione dell’ art. 111 l.fall., in relazione all’art 360 1° comma nr 3 cod.proc.civ.; sostiene che il Tribunale di Matera ha fornito una erronea lettura della suindicata norma della legge fallimentare che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, deve essere interpretata nel senso di collegare la prededuzione al credito del professionista in ragione del mero svolgimento dell’attività preparatoria alla domanda di concordato indipendentemente dall’esito e dalla concreta utilità per la massa. 2. Il motivo è infondato. 2.1 La questione posta dalla controversia è la spettanza o meno della prededuzione al credito del professionista per la redazione della relazione ex art. 161 3° comma l.fall. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e della proposta di concordato preventivo, senza che vi sia stata evoluzione in concordato ammesso in quanto la domanda è stata dichiarata inammissibile. 2.2 Giova preliminarmente precisare che nella fattispecie non trova applicazione l’art 182 quater l.f. introdotto con la legge 78/2010, che ha espressamente riconosciuto a determinate condizioni la prededuzione del credito del professionista attestatore, dal momento che tale norma è stata abrogata con il d.l. 83/2012 ben prima dell’inizio della presente controversia. 2.3 In tema di concordato preventivo, è stato ripetutamente affermato da questa Corte che il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda, rientra de plano tra i crediti sorti "in funzione" della procedura e, come tale, ai sensi della L. Fall., art.111, comma 2 - norma che ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio creditorum al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa - va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 673/2018 Numero sezionale 1532/2022 collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che Numero di raccolta generale 17377/2022Data pubblicazione 30/05/2022 la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (v. Cass. nn. 16224/2019, 1182/2018, 22450/2015, 19013/2014 oltre a quelle citate dal ricorrente). Le pronunce sopra citate sono state tuttavia tutte emesse in fattispecie in cui il fallimento era intervenuto dopo il venir meno (per revoca, mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge o altro) di una procedura di concordato dichiarata aperta a norma della L. Fall., art. 163 e nelle quali si era dunque indubitabilmente realizzato il fenomeno, cd. della consecuzione, che funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte, come se l'una si evolvesse nell'altra, e che consente di traslare la preferenza procedimentale in cui consiste la prededuzione (soddisfacimento del credito - nei limiti dell'attivo disponibile - con precedenza assoluta, e al di fuori del riparto), facendo sì che essa valga non solo nell'ambito della procedura in cui è maturata, ma anche in quella che ad essa sia succeduta (cfr. Cass. n. 15724/2019). 2.4 Questa Corte, già con le pronunce nr. 25589/2015, 639/2021, e 4710/2021, ha precisato che il credito del professionista che ha assistito il debitore non gode della prededuzione cd. "funzionale" ex art. 111, comma 2, I. fall., ove la procedura sia stata definita con un decreto d'inammissibilità pronunciato ai sensi dell'art. 162, c.2 legge fall., essendo necessario che via sia una procedura effettivamente aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato. 2.5 Sul punto tuttavia si è registrato un contrasto in quanto in altra decisione di questo Collegio (cfr. Cass. 1961/2021) si è affermato l’opposto principio della prededucibilità del credito nel successivo fallimento del credito maturato dal professionista attestatore anche in caso di domanda di concordato dichiarata inammissibile costituendo il riconoscimento della prededuzione un effetto F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 673/2018 Numero sezionale 1532/2022 automatico, ex art. 161, comma 7 l.fall., conseguente al fatto che il Numero di raccolta generale 17377/2022Data pubblicazione 30/05/2022 credito derivi da atti legalmente compiuti dall'imprenditore in pendenza del termine concesso per la predisposizione del piano, della proposta e dei relativi documenti. 2.6 Successivamente è intervenuto l’arresto delle Sezioni Unite, che componendo il contrasto, ha enunciato il seguente principio « il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l'accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui alla L. Fall., art. 161, sia stata funzionale, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi della L. Fall., art. 163, ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l'eventuale causa di prelazione e, per l'altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l'inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria» ( Cass. S.U. 42093/2021). 2.7 Si è puntualizzato con la predetta pronuncia, muovendo dal presupposto del « superamento della tesi della utilità in concreto e del suo riscontro ex post quale criterio attributivo della funzionalità della prestazione ad una procedura concorsuale seguita ad un’altra, diversa da quella per la quale il terzo ha effettuato la propria attività o ceduto beni o erogato servizi » che: « non può invero sostenersi che l’accesso (su mera domanda) alla procedura di concordato realizzi in quanto tale, sempre e comunque, un vantaggio per i creditori, apparendo fallace l’argomento della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 673/2018 Numero sezionale 1532/2022 cristallizzazione della massa passiva e della retrodatazione del Numero di raccolta generale 17377/2022Data pubblicazione 30/05/2022 periodo sospetto, ove segua il fallimento (o equivalente procedura d’insolvenza) ai fini dell’esercizio delle azioni revocatorie; vale sul punto e piuttosto l’osservazione che anche la regola giuridica della continuità fra procedure non assicura alcuna portata preservativa, dal punto di vista economico, al valore dell’impresa debitrice in prospettiva liquidatoria, a fronte del differimento così ancora protratto del soddisfacimento dei creditori, cui si applica dalla domanda del debitore anche il blocco degli interessi ex art.55 l.f. mentre già dalla pubblicazione nel registro delle imprese essi perdono la possibilità di agire in executivis e per converso il rischio di devalorizzazione della stessa consistenza della massa attiva appare anzi crescere all’incremento di crediti prededuttivi che non trovino corrispettivo in altrettante addizioni patrimoniali» ed ancora « in questo senso, la consecutività – ove la questione riguardi la prededuzione e dunque in assenza di una norma più specifica - non si limita a postulare l’identità dell’elemento oggettivo su cui sono fondate le procedure in sequenza, ma esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa, ricorrente invece quando la prima non sia avanzata oltre la domanda del debitore ed infatti nemmeno sia stata aperta, così non raggiungendo lo scopo per il cui realizzo abbia cooperato un terzo, ingaggiato dal debitore…». 2.8 L’apertura della procedura, sempre secondo quanto affermato dalle sezioni unite, determina la natura o meno prededuttiva dei crediti per le prestazioni del professionista per la preparazione l’allestimento e il <<rafforzamento>> della procedura concordataria, svolte sia anteriormente che posteriormente (nel periodo intercorrente tra l’ammissione del concordato con riserva e il provvedimenti di ammissione ex art 163 l.f.), alla presentazione della domanda; ciò perchè la collocazione del credito del professionista che abbia assistito il debitore non è inquadrabile nel F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 673/2018 Numero sezionale 1532/2022 regime della prededuzione legale ex art. 161, comma 7 l,f. Numero di raccolta generale 17377/2022Data pubblicazione 30/05/2022 (circoscritto alla gestione dell'impresa), in quella funzionale ex art. 111, comma 2 l.f, a sua volta assente, stante la discontinuità formale tra concordato e fallimento quando, come nel caso di specie, il primo non sia stato ammesso. 2.9 La soluzione della questione della collocazione del credito del professionista fornita dalla sezioni unite si mostra del resto coerente con una norma di legge che -sia pur non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame- fornisce un parametro interpretativo su cui misurarsi, e precisamente l’art. 6 comma 1 lett. c del d.lvo 14/2019 ( Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che -accanto alla restrizione della misura di riconoscimento della prededuzione (pari al 75% di quanto accertato)- prevede che i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda maturano la prededuzione stessa a condizione che la procedura sia aperta (ai sensi del successivo art.47). 2.10 Poichè la procedura concordataria non è stata aperta e non essendo sufficiente, per il riconoscimento della prededuzione oggetto di causa, la semplice presentazione della domanda di concordato, il tribunale ha correttamente disconosciuto che il credito professionale potesse godere del trattamento di cui all’art 111 l. fall. 3. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 4. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione del contrasto giurisprudenziale, composto dopo la presentazione del ricorso dalle sezioni unite, di cui sopra si è dato conto. PQM F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 673/2018 La Corte rigetta il ricorso. Numero sezionale 1532/2022Numero di raccolta generale 17377/2022 Dispone compensarsi integralmente tra le parti le spese del Data pubblicazione 30/05/2022 presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 -
Decreto Cassazione n. 17377/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris