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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21667/2023

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ato memoria.

Conordinanza interlocutori a del 28 aprile 2022 la presente causa è stata rimessa inpubblica udienza.

Èstata quindi trattata, in forma di discussione orale, nella pubblica udienza del 6giugno 2023 , con deposito di ulteriore memoria del controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 3.1Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 420,429, 276, 437, 158 e 161 c.p.c. , ex art icolo 360 , primo comma, n. 4 c.p.c., peravere il giudice d’appello errone amente omesso di rilevare la nullità della decisionedi primo grado per la mancata coincidenza tra i giudici comparenti sul verbale di discussione e quelli che hanno redatto e letto il dispositivo della decisionee che sono altresì comparsi nell’intestazi one della sentenza. 3.2Il motivo è infondato, dovendo trovare applicazione nella specie il principio (che il giudice d’appello ha correttamente seguito) per cui, nelle controversie soggetteal rito del lavoro, al fine di stabilire se la decisione sia stata ritualmente deliberata e se, in particolare, vi abbiano partecipato tutti i componenti del collegio, nonché di stabilire se questi siano gli stessi giudici che hanno partecipato all'udienza di discussione, deve farsi riferimento, più che al testo dellasentenza completo di motivazione, al dispositivo come deliberato e letto in udienza, risolvendosi eventuali contrasti ed omissioni con la necessaria prevalenza delle risultanze del fascicolo d'ufficio riguardanti la pronuncia del dispositivo.

Pertanto, non è causa di nullità, ma di mero errore materiale emendabile a norma degli art icoli 287 e 288 c.p.c., l'erronea indicazione, nell'intestazione della sentenza successivamente depositata e sottoscritta dal presidente estensore, di uno degli altri due compo nenti del collegio che, alla streguadel verbale dell'udienza di discussione, deliberò la sentenza stessa e diedelettura del relativo dispositivo (Cass. sez. 3, 20 agosto 2018 n. 20796).

Taleprincipio, in ogni caso, deve ritenersi eventualmente estensibi le, non solo alleeventuali discrasie tra quanto risultante dal verbale che dà atto della lettura deldispositivo e il contenuto della sentenza completa di motivazione, ma anche ad ogni altra eventuale discrasia tra detto verbale (che ha dato atto di tale lettura)e il contenuto del verbale di discussione della causa . 4.1Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art icolo 11 d.lgs. n.150/2011, in relazione all’art icolo 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., per avere il giudice d’appello errone amente omesso di rilevare l’improponibilità delle domandedel [OSCURATO:PERSONA], avendo quest’ultimo proposto il preliminare tentativo stragiudizialedi conciliazione in relazione a un oggetto diverso da quello indicato nellasuccessiva domanda presentata al prim o giudice. 4.2Il motivo risulta infondato. 4.2.1 La censura infatti si concentra sulla portata del mandato allo scopo conferito dall’attore [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA], attinente alla morosità del Musarraquanto al pagamento dei canoni d’affitto riguardo soltanto una parte del fondo,mentre la domanda di risoluzione riguardava il contratto d’affitto avente adoggetto tutti i terreni.

Però la corte territoriale ha evidenziato l’irrilevanza del contenuto del mandato in tal senso, s e gnal ando infatti che la ri chiesta del tentativo di conciliazione invocava espressamente la lettera di contestazione degli inadempimenti del 17 luglio 2014, lettera indicante tutti i terreni di proprietàdel [OSCURATO:PERSONA] e dunque tutti quelli affittati.

Può ben ritenersi, allora, cheil tentativo di conciliazione ha investito la morosità del conduttore per tutti i fondiaffittati, in corrispondenza quindi con la successiva domanda giudiziaria, dovendosi altresì rilevare che i limiti del mandato conferito all’avvocato non incidono sul c ontenuto del tentativo di conciliazione promosso con l’ iniziale richiesta. 4.2.2 D’altronde, condivisibile è l’ulteriore ratio decidendi offerta dal primo giudicedi merito e confermata dal secondo, per cui comunque il Musarra nel tentativodi conciliazion e è stato messo in condizione di interloquire sul contratto d’affittonella sua completa estensione e su ciò aveva in effetti formalmente e sostanzialmente interloquito.

Invero, l’improponibilità per difetto di valido preventivotentativo di conciliazione s i verific a solo se la parte non è stata in concretomessa nelle condizioni di prevenire o evitare la lite giudiziale, mentre nonricorre se tale tentativo teleologicamente ha vinto conseguendo il suo scopo : unadiversa interpretazione che ciò non riconosc a confligge rebbe proprio con i valori costituzionali del diritto di difesa e del diritto a un giusto processo di ragionevole durata.

E il raggiungimento dello scopo, se viene accertato sulla basedella valutazione di fatti, circostanze e comportamenti, com e nella specie inesame, diventa oggetto di una valutazione di merito, insindacabile dal giudice dilegittimità.

Lacorte territoriale, invero, nell’esercizio appunto del suo potere di valutazione deglielementi documentali offerti al suo giudizio, ha rile vato c h e le modalità del tentativo di conciliazione concretamente promosso in sede stragiudiziale avevano raggiunto lo scopo di consentire al destinatario dell’invito l’esatta identificazione dell’oggetto della causa; e questo alla luce delle dichiarazioni inseritenel verbale negativo di conciliazione, con cui lo stesso affittuario ebbe a indicare le fonti di determinazione di detto oggetto, con la conseguente possibilitàper lui di esercitare tutte le proprie difese e di esporre le proprie tesi.

Ilgiudiz io così espresso dalla corte territoriale risulta corretto, a nulla valendo l’odiernacensura del ricorrente (che insiste nel sottolineare il carattere decisivo delladiversità tra gli oggetti indicati nell’invito al tentativo di conciliazione e nella domanda giudiziale), poiché, esercitando appunto il potere accertatorio di merito, la corte territoriale ha specificamente ravvisato nell’affermazione dell’affittuariocontenuta nel verbale negativo di conciliazione (riferita all’intero compendio concesso in a ffitto) una conferma, appunto fattuale, della piena consapevolezzacirca il reale oggetto della controversia da conciliare, coincidente propriocon quella poi resa oggetto del giudizio. 4.2.3È appena il caso di rimarc are infine l’irrilevanza della circost anza costituita dallamancata personale presenza del concedente al tentativo di conciliazione (e ilconseguente rilievo concernente i limiti del mandato conferito dal concedente al suo rappresentante, asseritamente riferiti al solo oggetto formalmente indicatonell’invito alla conciliazione), trattandosi di vizio per il cui rilievo deve ritenersi riservata la legittimazione al solo interessato (nella specie, al solo concedente), trattandosi dell’eventuale violazione di una norma posta nell’esclusivointeresse di quest’ultimo. 5.1 C on il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1575 c.c., nonché dell’art. 1460 c.c. , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente pronunciato la risoluzione del contrattodi affitto escludendo la gravità dell’inadempimento del concedente e ritenendo ingiustificatamente prevalente la gravità dell’inade mpimento dell’affittuario sulla base di una motivazione autoreferenziale ed apodittica, procedendo, di conseguenza, a una scorretta applicazione dell’art. 1460 c.c. nellaparte in cui giustifica il rifiuto dell’adempimento delle proprie obbligazioni afronte dell’inadempimento della controparte; 5.2 A tacer d’altro, emerge evidente l’infondatezza , se non a priori l’inammissibilità,del motivo in esame .

Fermainfatti l’impossibilità di pretendere dal giudice di legittimità il riesame nel merito quanto alla v alutazione sulla gravità dell’inadempimento dell’affittuario (peraltro ben difficilmente contestabile , in considerazione della causa del contrattodi affitto e della rilevanza dell’obbligazione concernente il pagamento deicanoni), deve ritenersi del tutto privo di fondamento il richiamo all’art. 1460 c.c., avendo il giudice d’appello espressamente rilevato l’insussistenza di inadempimenti del concedente, avendo escluso che il relativo comportamento contrattuale (asseritamente consistito nell’ostacolare l’e ventuale richiesta di contributieuropei da parte dell’affittuario) si fosse effettivamente concretizzato inun danno certo per l’affittuario, e quindi in un fatto destinato a rivestire una qualche incidenza sull’equilibrio della relazione contrattuale, no n avendo l’affittuario fornito alcuna prova in ordine alla certezza di tale danno, ossia la dimostrazionedell’esistenza di reali, effettive e concrete occasioni di percezione deicontributi, perdute o rese vane per diretto e immediato effetto della condot ta delconcedente. 6.1Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c. , in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c., per avere il giudice d’appello confermato la pronuncia del primogiudice in base a una scorretta e illogica lettura degli elemen ti di prova . 6.2Assorbente di ogni altro profilo è l’evidente inammissibilità della censura, consistente soltanto in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, sullabase di una diversa interpretazione degli esiti probatori . 7.1 C on il quint o motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 24 Cost. e 116 c.p.c. , per avere il giudice d’appello erroneamenteritenuto legittima la decisione del primo giudice di non ammettere la prova orale richiesta dall’affittua rio al fine di comprovare l’ammontare del canone,sul falso presupposto della mancata insistenza per l’ammissione di detta provain sede conclusionale . 7.2 A prescindere da ogni altro rilievo, il motivo concerne un capitolo non sufficientementepreciso e s pecifico (si veda a pagina 26 del ricorso), per cui è agevole intendere che la corte territoriale lo ha implicitamente stimato privo di decisività,effettuando una valutazione fattuale qui non censurabile. 8.1Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art.1243 c.c. per rigetto del l’eccezione di compensazione (impropria) del creditodel concedente per i canoni non corrisposti con il controcredito vantato dall’affittuario nei confronti del concedente per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata percezione, da parte del Musarra, di contributi comunitarinon erogati per fatto del [OSCURATO:PERSONA] . 8.2Il motivo si manifesta inconsistente per le stesse ragioni indicate in relazione al terzo motivo, avendo il giudice d’appello escluso che il comportamento contrattualedel concedente (asseritamente consistito nell’ostacolare l’ev entuale richiesta di contributi europei da parte dell’affittuario) si fosse effettivamente concretizzatoin un danno certo per l’affittuario, e quindi in un fatto destinato a rivestire una qualche incidenza sull’equilibrio della relazione contrattuale, non avendol’affittuario fornito alcuna prova in ordine alla certezza di tale danno, ossia la dimostrazione dell’esistenza di reali, effettive e concrete occasioni di percezionedei contributi, perdute o rese vane per diretto e immediato effetto dellacondotta del concedente.

Aben guardare, dunque, la censura si innesta su un accertamento di fatto che laconduce all’inammissibilità. 9.1Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. nonché del d.m.55/2014, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p .c., per avere il giudice d’appello erroneamente confermato la condanna all’attuale ricorrente emessa nella sentenza del primo giudice di rifondere a controparte le spese processuali liquidatein misura superiore al dovuto, avendo riconosciuto somme relati ve alla faseistruttoria, non celebrata . 9.2Il motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza , non essendovi indicato il ragionamento che ha condotto - ad avviso del ricorrente, in modo erroneo- il primo giudice a liquidare la somma di euro 11.405 per compensi - importo,tra l’altro, non certo eccedente i massimi in relazione allo scaglione - . 10.1Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96 /3 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale confermatatale condanna del primo giudice nei confronti dell’attuale ricorrente, consideratal’insussistenza di alcun abuso, da parte del Musarra, dello strumento processuale.

Ilgiudice d’appello ha reputato “pienamente condivisibile la deci sione al riguardo deltribunale ampiamente giustificata dall’avere il Musarra opposto un’eccezione digiudicato (in particolare con riferimento alla questione relativa al pagamento dei canoni) palesemente infondata (con conseguente violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilitàdella propria tesi”) (sentenza d’appello, pagina 15).

Insostanza, il ricorrente, dopo avere riportato anche uno stralcio della sentenza d’appello in ordine alla questione del giudicato (pagina 14), lamenta che “nell’opporre tale eccezione, non vi è stato alcun abuso dello strumento processuale,quale l’aver agito o resistito pretestuosamente”. 10.2Il mot ivo è manifestamente fondato, dovendosi riqualifica r lo – agevolmente - come denuncia di carenza di motivazione: come si è visto, l’argomento sulla basedel quale la Corte d’appello ha confermato la condanna ex articolo 96, terzo comma,c.p.c. è apodittico ed anche, a ben guardare, intrinsecamente astratto, in quanto non spiega perché la proposizione di una eccezione che risulta infondatadebba far scattare la sanzione, ovvero da dove dovrebbe trarsi, oltre allaproposizione della eccezione in sé, la pretes a “violazione del grado minimo didiligenza”.

Unapparato motivazionale sufficiente, come esige la stessa Costituzione in ogni provvedimento giurisdizionale, è particolarmente necessario nel caso di applicazione dell’articolo 96, terzo co mma, c.p.c., dive rsamente potendo giungere a confondere l’infondatezza con la temerarietà e quindi, in ultima analisi,anche a comprimere con una sorta di – per quanto eventuale - spada di Damocle il diritto di difesa , per non giungere addirittura a sanzionare chi ha partecipatoal contraddittorio per l’essere infine l’esito a lui non favorevole .

La difesaesercitata invece è la sostanza del processo, onde il suo abuso non può cheessere una assoluta e in quanto tale peculiare eccezione, la cui sussistenza deveessere dimos trata con una effettiva motivazione intensa e specifica , e non certocon un rapido asserto privo appunto di una concretezza di argomentazione, ovverocon una fictio motivazionale, come invece ha fatto nel caso in esame la Corted’appello, al pari del primo giudice.

Il motivo quindi va accolto, disattesi gli altri, onde la sentenza impugnata va cassatain relazione e, decidendo nel merito, si annulla la sentenza di appello quanto alla conferma della condanna ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. pronunciatanella sentenza di primo grado – che così viene meno - , confermando peril resto la sentenza d’appello .

L’esitodel ricorso, solo in parte accolto, conduce alla compensazione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato memoria. Conordinanza interlocutori a del 28 aprile 2022 la presente causa è stata rimessa inpubblica udienza. Èstata quindi trattata, in forma di discussione orale, nella pubblica udienza del 6giugno 2023 , con deposito di ulteriore memoria del controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 3.1Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 420,429, 276, 437, 158 e 161 c.p.c. , ex art icolo 360 , primo comma, n. 4 c.p.c., peravere il giudice d’appello errone amente omesso di rilevare la nullità della decisionedi primo grado per la mancata coincidenza tra i giudici comparenti sul verbale di discussione e quelli che hanno redatto e letto il dispositivo della decisionee che sono altresì comparsi nell’intestazi one della sentenza. 3.2Il motivo è infondato, dovendo trovare applicazione nella specie il principio (che il giudice d’appello ha correttamente seguito) per cui, nelle controversie soggetteal rito del lavoro, al fine di stabilire se la decisione sia stata ritualmente deliberata e se, in particolare, vi abbiano partecipato tutti i componenti del collegio, nonché di stabilire se questi siano gli stessi giudici che hanno partecipato all'udienza di discussione, deve farsi riferimento, più che al testo dellasentenza completo di motivazione, al dispositivo come deliberato e letto in udienza, risolvendosi eventuali contrasti ed omissioni con la necessaria prevalenza delle risultanze del fascicolo d'ufficio riguardanti la pronuncia del dispositivo. Pertanto, non è causa di nullità, ma di mero errore materiale emendabile a norma degli art icoli 287 e 288 c.p.c., l'erronea indicazione, nell'intestazione della sentenza successivamente depositata e sottoscritta dal presidente estensore, di uno degli altri due compo nenti del collegio che, alla streguadel verbale dell'udienza di discussione, deliberò la sentenza stessa e diedelettura del relativo dispositivo (Cass. sez. 3, 20 agosto 2018 n. 20796). Taleprincipio, in ogni caso, deve ritenersi eventualmente estensibi le, non solo alleeventuali discrasie tra quanto risultante dal verbale che dà atto della lettura deldispositivo e il contenuto della sentenza completa di motivazione, ma anche ad ogni altra eventuale discrasia tra detto verbale (che ha dato atto di tale lettura)e il contenuto del verbale di discussione della causa . 4.1Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art icolo 11 d.lgs. n.150/2011, in relazione all’art icolo 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., per avere il giudice d’appello errone amente omesso di rilevare l’improponibilità delle domandedel [OSCURATO:PERSONA], avendo quest’ultimo proposto il preliminare tentativo stragiudizialedi conciliazione in relazione a un oggetto diverso da quello indicato nellasuccessiva domanda presentata al prim o giudice. 4.2Il motivo risulta infondato. 4.2.1 La censura infatti si concentra sulla portata del mandato allo scopo conferito dall’attore [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA], attinente alla morosità del Musarraquanto al pagamento dei canoni d’affitto riguardo soltanto una parte del fondo,mentre la domanda di risoluzione riguardava il contratto d’affitto avente adoggetto tutti i terreni. Però la corte territoriale ha evidenziato l’irrilevanza del contenuto del mandato in tal senso, s e gnal ando infatti che la ri chiesta del tentativo di conciliazione invocava espressamente la lettera di contestazione degli inadempimenti del 17 luglio 2014, lettera indicante tutti i terreni di proprietàdel [OSCURATO:PERSONA] e dunque tutti quelli affittati. Può ben ritenersi, allora, cheil tentativo di conciliazione ha investito la morosità del conduttore per tutti i fondiaffittati, in corrispondenza quindi con la successiva domanda giudiziaria, dovendosi altresì rilevare che i limiti del mandato conferito all’avvocato non incidono sul c ontenuto del tentativo di conciliazione promosso con l’ iniziale richiesta. 4.2.2 D’altronde, condivisibile è l’ulteriore ratio decidendi offerta dal primo giudicedi merito e confermata dal secondo, per cui comunque il Musarra nel tentativodi conciliazion e è stato messo in condizione di interloquire sul contratto d’affittonella sua completa estensione e su ciò aveva in effetti formalmente e sostanzialmente interloquito. Invero, l’improponibilità per difetto di valido preventivotentativo di conciliazione s i verific a solo se la parte non è stata in concretomessa nelle condizioni di prevenire o evitare la lite giudiziale, mentre nonricorre se tale tentativo teleologicamente ha vinto conseguendo il suo scopo : unadiversa interpretazione che ciò non riconosc a confligge rebbe proprio con i valori costituzionali del diritto di difesa e del diritto a un giusto processo di ragionevole durata. E il raggiungimento dello scopo, se viene accertato sulla basedella valutazione di fatti, circostanze e comportamenti, com e nella specie inesame, diventa oggetto di una valutazione di merito, insindacabile dal giudice dilegittimità. Lacorte territoriale, invero, nell’esercizio appunto del suo potere di valutazione deglielementi documentali offerti al suo giudizio, ha rile vato c h e le modalità del tentativo di conciliazione concretamente promosso in sede stragiudiziale avevano raggiunto lo scopo di consentire al destinatario dell’invito l’esatta identificazione dell’oggetto della causa; e questo alla luce delle dichiarazioni inseritenel verbale negativo di conciliazione, con cui lo stesso affittuario ebbe a indicare le fonti di determinazione di detto oggetto, con la conseguente possibilitàper lui di esercitare tutte le proprie difese e di esporre le proprie tesi. Ilgiudiz io così espresso dalla corte territoriale risulta corretto, a nulla valendo l’odiernacensura del ricorrente (che insiste nel sottolineare il carattere decisivo delladiversità tra gli oggetti indicati nell’invito al tentativo di conciliazione e nella domanda giudiziale), poiché, esercitando appunto il potere accertatorio di merito, la corte territoriale ha specificamente ravvisato nell’affermazione dell’affittuariocontenuta nel verbale negativo di conciliazione (riferita all’intero compendio concesso in a ffitto) una conferma, appunto fattuale, della piena consapevolezzacirca il reale oggetto della controversia da conciliare, coincidente propriocon quella poi resa oggetto del giudizio. 4.2.3È appena il caso di rimarc are infine l’irrilevanza della circost anza costituita dallamancata personale presenza del concedente al tentativo di conciliazione (e ilconseguente rilievo concernente i limiti del mandato conferito dal concedente al suo rappresentante, asseritamente riferiti al solo oggetto formalmente indicatonell’invito alla conciliazione), trattandosi di vizio per il cui rilievo deve ritenersi riservata la legittimazione al solo interessato (nella specie, al solo concedente), trattandosi dell’eventuale violazione di una norma posta nell’esclusivointeresse di quest’ultimo. 5.1 C on il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1575 c.c., nonché dell’art. 1460 c.c. , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente pronunciato la risoluzione del contrattodi affitto escludendo la gravità dell’inadempimento del concedente e ritenendo ingiustificatamente prevalente la gravità dell’inade mpimento dell’affittuario sulla base di una motivazione autoreferenziale ed apodittica, procedendo, di conseguenza, a una scorretta applicazione dell’art. 1460 c.c. nellaparte in cui giustifica il rifiuto dell’adempimento delle proprie obbligazioni afronte dell’inadempimento della controparte; 5.2 A tacer d’altro, emerge evidente l’infondatezza , se non a priori l’inammissibilità,del motivo in esame . Fermainfatti l’impossibilità di pretendere dal giudice di legittimità il riesame nel merito quanto alla v alutazione sulla gravità dell’inadempimento dell’affittuario (peraltro ben difficilmente contestabile , in considerazione della causa del contrattodi affitto e della rilevanza dell’obbligazione concernente il pagamento deicanoni), deve ritenersi del tutto privo di fondamento il richiamo all’art. 1460 c.c., avendo il giudice d’appello espressamente rilevato l’insussistenza di inadempimenti del concedente, avendo escluso che il relativo comportamento contrattuale (asseritamente consistito nell’ostacolare l’e ventuale richiesta di contributieuropei da parte dell’affittuario) si fosse effettivamente concretizzato inun danno certo per l’affittuario, e quindi in un fatto destinato a rivestire una qualche incidenza sull’equilibrio della relazione contrattuale, no n avendo l’affittuario fornito alcuna prova in ordine alla certezza di tale danno, ossia la dimostrazionedell’esistenza di reali, effettive e concrete occasioni di percezione deicontributi, perdute o rese vane per diretto e immediato effetto della condot ta delconcedente. 6.1Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c. , in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c., per avere il giudice d’appello confermato la pronuncia del primogiudice in base a una scorretta e illogica lettura degli elemen ti di prova . 6.2Assorbente di ogni altro profilo è l’evidente inammissibilità della censura, consistente soltanto in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, sullabase di una diversa interpretazione degli esiti probatori . 7.1 C on il quint o motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 24 Cost. e 116 c.p.c. , per avere il giudice d’appello erroneamenteritenuto legittima la decisione del primo giudice di non ammettere la prova orale richiesta dall’affittua rio al fine di comprovare l’ammontare del canone,sul falso presupposto della mancata insistenza per l’ammissione di detta provain sede conclusionale . 7.2 A prescindere da ogni altro rilievo, il motivo concerne un capitolo non sufficientementepreciso e s pecifico (si veda a pagina 26 del ricorso), per cui è agevole intendere che la corte territoriale lo ha implicitamente stimato privo di decisività,effettuando una valutazione fattuale qui non censurabile. 8.1Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art.1243 c.c. per rigetto del l’eccezione di compensazione (impropria) del creditodel concedente per i canoni non corrisposti con il controcredito vantato dall’affittuario nei confronti del concedente per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata percezione, da parte del Musarra, di contributi comunitarinon erogati per fatto del [OSCURATO:PERSONA] . 8.2Il motivo si manifesta inconsistente per le stesse ragioni indicate in relazione al terzo motivo, avendo il giudice d’appello escluso che il comportamento contrattualedel concedente (asseritamente consistito nell’ostacolare l’ev entuale richiesta di contributi europei da parte dell’affittuario) si fosse effettivamente concretizzatoin un danno certo per l’affittuario, e quindi in un fatto destinato a rivestire una qualche incidenza sull’equilibrio della relazione contrattuale, non avendol’affittuario fornito alcuna prova in ordine alla certezza di tale danno, ossia la dimostrazione dell’esistenza di reali, effettive e concrete occasioni di percezionedei contributi, perdute o rese vane per diretto e immediato effetto dellacondotta del concedente. Aben guardare, dunque, la censura si innesta su un accertamento di fatto che laconduce all’inammissibilità. 9.1Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. nonché del d.m.55/2014, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p .c., per avere il giudice d’appello erroneamente confermato la condanna all’attuale ricorrente emessa nella sentenza del primo giudice di rifondere a controparte le spese processuali liquidatein misura superiore al dovuto, avendo riconosciuto somme relati ve alla faseistruttoria, non celebrata . 9.2Il motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza , non essendovi indicato il ragionamento che ha condotto - ad avviso del ricorrente, in modo erroneo- il primo giudice a liquidare la somma di euro 11.405 per compensi - importo,tra l’altro, non certo eccedente i massimi in relazione allo scaglione - . 10.1Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96 /3 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale confermatatale condanna del primo giudice nei confronti dell’attuale ricorrente, consideratal’insussistenza di alcun abuso, da parte del Musarra, dello strumento processuale. Ilgiudice d’appello ha reputato “pienamente condivisibile la deci sione al riguardo deltribunale ampiamente giustificata dall’avere il Musarra opposto un’eccezione digiudicato (in particolare con riferimento alla questione relativa al pagamento dei canoni) palesemente infondata (con conseguente violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilitàdella propria tesi”) (sentenza d’appello, pagina 15). Insostanza, il ricorrente, dopo avere riportato anche uno stralcio della sentenza d’appello in ordine alla questione del giudicato (pagina 14), lamenta che “nell’opporre tale eccezione, non vi è stato alcun abuso dello strumento processuale,quale l’aver agito o resistito pretestuosamente”. 10.2Il mot ivo è manifestamente fondato, dovendosi riqualifica r lo – agevolmente - come denuncia di carenza di motivazione: come si è visto, l’argomento sulla basedel quale la Corte d’appello ha confermato la condanna ex articolo 96, terzo comma,c.p.c. è apodittico ed anche, a ben guardare, intrinsecamente astratto, in quanto non spiega perché la proposizione di una eccezione che risulta infondatadebba far scattare la sanzione, ovvero da dove dovrebbe trarsi, oltre allaproposizione della eccezione in sé, la pretes a “violazione del grado minimo didiligenza”. Unapparato motivazionale sufficiente, come esige la stessa Costituzione in ogni provvedimento giurisdizionale, è particolarmente necessario nel caso di applicazione dell’articolo 96, terzo co mma, c.p.c., dive rsamente potendo giungere a confondere l’infondatezza con la temerarietà e quindi, in ultima analisi,anche a comprimere con una sorta di – per quanto eventuale - spada di Damocle il diritto di difesa , per non giungere addirittura a sanzionare chi ha partecipatoal contraddittorio per l’essere infine l’esito a lui non favorevole . La difesaesercitata invece è la sostanza del processo, onde il suo abuso non può cheessere una assoluta e in quanto tale peculiare eccezione, la cui sussistenza deveessere dimos trata con una effettiva motivazione intensa e specifica , e non certocon un rapido asserto privo appunto di una concretezza di argomentazione, ovverocon una fictio motivazionale, come invece ha fatto nel caso in esame la Corted’appello, al pari del primo giudice. Il motivo quindi va accolto, disattesi gli altri, onde la sentenza impugnata va cassatain relazione e, decidendo nel merito, si annulla la sentenza di appello quanto alla conferma della condanna ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. pronunciatanella sentenza di primo grado – che così viene meno - , confermando peril resto la sentenza d’appello . L’esitodel ricorso, solo in parte accolto, conduce alla compensazione de
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