CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 22327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 31473/20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 4 giugno 2020 n. 2635; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La società Credifarma nel 2009 chiese ed ottenne dal Tribunale di Viterbo un decreto ingiuntivo nei confronti della Asl della stessa città, per l'importo di circa quattro milioni di euro. A fondamento del ricorso monitorio addusse: -) di essere mandataria di varie decine di farmacisti; Oggetto:imputazione del pagamento -criteri -onere della relativa domanda -contenuto - onere di indicazione del capitale residuo -esclusione. -) che i propri mandanti erano creditori della Asl di Viterbo a titolo di rimborso del prezzo dei farmaci somministrati agli assistiti e dei relativi interessi di mora; -) che aveva ricevuto mandato di esigere giudizialmente i suddetti crediti. La ASL di Viterbo propose opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo di avere già pagato il capitale e, quanto agli interessi di mora, l'inapplicabilità dello speciale saggio di cui al d. lgs. 231/02. Con sentenza 25 giugno 2014 n. 779 il Tribunale di Viterbo accolse parzialmente l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la Asl al pagamento in favore della Credifarma dei soli interessi nella misura legale di cui all’art. 1284 c.c., compensando parzialmente le spese del procedimento monitorio ed integralmente quelle del giudizio di opposizione. La sentenza venne appellata dalla Credifarma. Con sentenza 4 giugno 2020 n 2635 la Corte d'appello di Roma rigettò il gravame, compensando anche in questo caso le spese del grado. Ritenne la Corte d'appello che: -) gli interessi di mora nella misura di cui al d. lgs. 231/02 non erano dovuti, per avervi la Credifarma rinunziato; -) il motivo d'appello inteso a denunciare la violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1194 c.c. per l’imputazione dei pagamenti parziali, eseguiti dalla ASL dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, era inammissibile per genericità, dal momento che l’appellante non aveva indicato gli elementi essenziali del relativo calcolo, e cioè la data di costituzione in mora e il capitale residuo dopo l’imputazione dell’acconto agli interessi; -) correttamente il giudice di primo grado aveva compensato le spese del giudizio di opposizione, in quanto quest'ultimo verteva sul pagamento degli interessi di cui al d. lgs. 231/02, che nel caso di specie non erano dovuti. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla Credifarma con ricorso fondato su cinque motivi. La ASL di Viterbo ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. RITENUTOCHE: 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 33 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il motivo investe la sentenza d'appello nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, perché generico, il motivo di appello inteso a far valere la violazione delle regole sulla imputazione dei pagamenti, dettate dall'articolo 1194 c.c. Il ricorrente prospetta una tesi giuridica così riassumibile: -) la Corte d'appello ha reputato generico il suddetto motivo di gravame, sul presupposto che in esso non era indicata l'esatta data in cui la pubblica amministrazione debitrice era stata costituita in mora, e che la ricevuta di ritorno depositata in atti era priva della sottoscrizione del destinatario; -) tuttavia ai sensi dell’art. 33 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], qualora vengano eseguiti “invii multipli” con avvi so di ricevimento, e sia particolarmente onerosa la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento, il regolamento postale prevede l’apposizione della sottoscrizione del solo ufficiale postale; -) la Credifarma in primo grado aveva depositato una “cartolina di ricezione” recante “la sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione e il timbro a secco dell'ufficio postale di Viterbo”; -) pertanto, dichiarando inammissibile il motivo di appello, la Corte territoriale avrebbe violato l'articolo 33 del decreto di “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”(rectius, l’art. 33 delle “Condizioni generali per l’espletamento dei servizi postali”, approvate col d.m. 9.4.2001). 1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato - in fattispecie identiche - che la prova della consegna di un atto r ecettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, nel caso di invii multipli, è fornita dall'addetto al recapito, in ragione della fede privilegiata attribuita all'attestazione operata dall'agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa (così, da ultimo, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27376 del 19.9.2022; nello stesso senso, Sez. 6- 1, Ordinanza n. 8643 del 9/4/2018, Rv. 648574 -01). Nel caso di specie, pertanto, la Corte d’appello non avrebbe potuto limitarsi a rilevare la mancanza di sottoscrizione del destinatario per concludere di non avere la prova della ricezione dell’atto di costituzione in mora, ma avrebbe dovuto previamente stabilire se ricorreva omeno, nel caso di specie, una ipotesi di “invii multipli” ai sensi del regolamento postale, per trarne poi le debite conseguenze circa la sufficienza o meno della sola sottoscrizione dell’ufficiale postale. 2. Col secondo motivo la società ricorrente prospetta sia il vizio di violazione di legge (si assume violato l'articolo 1194 c.c.), sia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Nella illustrazione del motivo si espone che alla Corte d’appello fu richiesto di calcolare il credito residuo della Credifarma detratti i pagamenti in acconto, imputati alla stregua del criterio dettato dall’art.1194 c.c. (e cioè prima agli interessi, e poi al capitale), calcolo non eseguito dal Tribunale. La Corte d’appello ha rigettato la censura sostenendo che essa era generica per difetto di “allegazione e prova”. La ricorrente contesta questa valutazione affermando che: a) “il requisito dell’esposizione degli elementi costitutivi del diritto è stato soddisfatto”nell’atto di citazione in primo grado (p. 7 del ricorso); b) poiché i pagamenti effettuati dalla ASL avvennero in corso di causa, non era possibile indicare il capitale residuo sin dall'atto di citazione; per questa ragione il capitale residuo venne indicato nella comparsa conclusionale e nella replica (p. 6 del ricorso). 2.1. Nella parte in cui prospetta il vizio di “omesso esame del fatto” il motivo è inammissibile. Il vizio di “omesso esame del fatto” da parte del giudice di merito è concepibile quando la sentenza impugnata affronti una questione, per l’appunto, di fatto. Ma nel caso di specie la Corte d’appello non ha esaminato nel merito se sussistessero o meno i requisiti per imputare i pagamenti della ASL prima agli interessi, e poi al capitale.Si è limitata a dichiarare inammissibile il relativo motivo di appello: e va da sé che rispetto ad una statuizione di “inammissibilità” non è concepibile il vizio di omesso esame del fatto, ma soltanto l’error in procedendo. 2.2. Nella parte restante il motivo - che deve essere qualificato ex officio come denuncia di un vizio processuale ex art. 360 n. 4 c.p.c. -è fondato. A pag. 3, ultimo capoverso, ultime sette righe, dell’atto d’appello, la Credifarma espose alla Corte d’appello di avere costituito in mora la ASL di Viterbo il 3.9.2009; di avere notificato il ricorso per decreto ingiuntivo il 19.10.2009; di avere ricevuto due tranches di pagamento in acconto il 16.11.2009 ed il 26.11.2009. Aggiunse che sia la costituzione in mora, sia la data dei pagamenti ricevuti risultavano da documenti allegati sub5 e 6 alla prima memoria di cui all’art. 183 c.p.c. Alla pagina successiva dell’atto d’appello [p. 6, secondo capoverso, lettera (a)], la Credifarma espose che il “Magistrato di prime cure aveva erroneamente imputato [gli acconti] al capitale, malgrado la previsione codicistica (art. 1194 c.c.) e l’espressa domanda” di imputarli dapprima agli interessi, e solo dopo al capitale. 2.3. Erronea, dunque, in primo luogo fu l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la Credifarma non avrebbe “allegato” la data di costituzione in mora (così la sentenza d’appello, p. 5, § 3). L’allegazione, infatti, per quanto detto al paragrafo che precede, fu effettivamente compiuta. 2.4. Del pari erronea - ma questa volta in punto di diritto - fu l’affermazione secondo cui chi si duole in appello della violazione dell’art.1194 c.c. ai fini dell’ammissibilità del gravame ha l’onere di indicare l’esatta misura del maggior credito che si assume rimasto insoluto. Infatti nella fase di merito, quando la domanda ha ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro che dovrà risultare dell’esecuzione di calcoli o conteggi, il creditore non ha l’onere di indicare al giudice la cifra esatta di cui chiede il pagamento; sarà sufficiente che si limiti ad indicare i criteri attr averso i quali chiede che quella somma sia determinata (ex permultis, sia pure in diversa fattispecie, Sez. L, Sentenza n. 4146 del 22/3/2001, Rv. 545037 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3295 del 7/3/2001, Rv. 544497 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3594 del 7/4/1998, Rv. 514331 -01). 2.5. Fu errore processuale, pertanto, il ritenere “inammissibile” il secondo motivo d’appello per difetto di allegazione e prova del risultato del calcolo, nonostante fosse preciso dovere della Corte d’appello eseguire proprio quel calcolo che pretendeva l’appellante, ed i cui elementi (sottraendo e minuendo) non erano in contestazione tra le parti. In pratica, la Corte d’appello è incorsa in un paradosso di Epimenide: rigettare il gravame per non avere l’appellante adempiuto a quell’onere che spettava ad essa stessa assolvere. 3. I restanti motivi, tutti concernenti la regolazione delle spese di lite, restano assorbiti. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso,assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa sezione e composizione, cui demanda di provved