CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 agosto 1973
Cassazione n. 45799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1973 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 23 settembre 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso in Codogno il 2 febbraio 2015; - considerato che entrambi i motivi di ricorso (il primo, sulla prova della sua responsabilità nella commissione del fatto; il secondo, sulla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate e ritenute) sono generici, in quanto non sono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr. pag. 3); in particolare, il secondo motivo è anche non consentito in questa sede, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, ove siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore Il P