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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12518/2026

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e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoRoberto Poli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoDario Ardizzone unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiuseppe Guastamacchia-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MariaNumero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1265/2025depositata il 04/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenzan.1265/2025 della Corte di appello di Milano, pubblicata il 4 maggio 2025con quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso e cosìanche [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp. p.t.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.La vicenda è così sinteticamente esposta nella sentenza impugnata «IlTribunale di Milano, con la sentenza n. 1840\2024, pubblicata il 21febbraio 2024, respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,quale trustee del trust “Lorymar”, e del terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] EmanueleRodolfo Maria, condannando i ricorrenti e la intervenuta al pagamentodelle spese processuali in favore della convenuta e del predetto terzochiamato.Le pregresse vicende processuali possono riassumersi come di seguito.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., convenivano in giudizio, innanzi alTribunale di Milano, la [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo che, in data 21-12-2012,era stato costituto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] EttoreSergio Maria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RodolfoMaria un trust, denominato Lorymar, della durata di 25 anni, regolatoNumero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026dalla legge di Jersey, al solo ed esclusivo fine di “sovvenire alle necessitàdella vita dei beneficiari mediante la creazione di un patrimonio autonomoe vincolato nel loro esclusivo interesse”, nel quale era stata conferita daidisponenti la partecipazione nel capitale sociale della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.I ricorrenti, dopo aver dedotto come gli originari disponenticoincidessero con i beneficiari attuali, esponevano come il trustee Gestrusts.r.l., gli avesse comunicato che l’intera partecipazione nella società IME,unico bene conferito in Trust, era stata alienata, e che nella disponibilitàdel medesimo rimaneva solo liquidità per un patrimonio stimato al 24giugno 2022 in Euro 6.977.000,00.Allegavano ancora i ricorrenti come in data 29 luglio 2022, il trusteeavesse proceduto alla devoluzione anticipata, in forma paritetica e con attiseparati, a favore dei beneficiari attuali, di parte di tale patrimonioliquidando a favore di ciascuno euro 800.000,00, e come nonostante imolti mesi trascorsi della predetta liquidazione parziale, non avesse piùcompiuto atti di distribuzione, rimanendo nella disponibilità di ingentissimesomme, senza portarle a reddito, con un evidente pregiudizio per ibeneficiari.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avere inutilmente richiesto al trustee il versamento dellasomma residua a ciascuno di essi spettante, istanza fondata sul diritto diJersey Isole del Canale, dal quale il [OSCURATO:PERSONA] era regolato, ottenendotuttavia solo risposte interlocutorie dalla [OSCURATO:SOCIETA], che infine avevacomunicato ai ricorrenti e agli altri beneficiari che era in corso di depositopresso la Sezione di [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Milano unricorso nel quale, attesa la natura straordinaria di una eventuale definitivadevoluzione del patrimonio e constatata la mancanza di una posizioneunitaria di tutti i beneficiari, veniva richiesta una pronuncia del Tribunale.Numero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026I ricorrenti chiedevano pertanto la condanna del trustee al pagamentodelle somme ad ognuno spettanti, pari a un quarto delle disponibilità deltrust, il tutto con gli interessi dalla data della domanda stragiudiziale alsaldo e dalla domanda giudiziale ex art. 1284, co. 4, cod. civ., questiultimi posti a carico di [OSCURATO:SOCIETA]., quale trustee del [OSCURATO:PERSONA],personalmente e non del fondo in trust.Interveniva volontariamente nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] MariaMarazzi, chiedendo la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in suo favoredella somma di euro 3.841.428,88, maggiorata degli interessi di leggedalla data della richiesta alla data del soddisfo.Si costituiva nel processo [OSCURATO:SOCIETA]., ottenendo l’autorizzazione adestendere il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RodolfoMaria, quarto beneficiario, nonché disponente, del [OSCURATO:PERSONA], econtestando la fondatezza della domanda dei ricorrenti.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestandoil fondamento della domanda dei ricorrenti e chiedendone il rigetto.Assumeva il terzo chiamato come sulla base dell’atto istitutivo delTrust e in mancanza di unanimità, nessuno poteva pretendere laliquidazione del fondo in trust e, conseguentemente, lo scioglimentoanticipato del trust, facendo inoltre rilevare come il proprio dissenso allaliquidazione del fondo in trust e allo scioglimento anticipato del trust fossefondato su legittime pretese risarcitorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eMargherita [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano causato, con le loroplurime condotte illecite e illegittime, ingenti danni al trust.» (fol.7/8,sent. imp.)Sulla base della sola istruzione documentale della causa, il Tribunale,ritenuto che doveva trovare applicazione la legge di Jersey, provvedeva adesaminare il parere dello studio legale Ogier ed i contributi della dottrinaallegati dai ricorrenti e, ritenendo che nessuno di essi permettesse diritenere fondata la richiesta liquidazione, rigettava le domande.Numero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026Con la decisione impugnata, la Corte territoriale ha, innanzi tuttorilevato l’inammissibilità della nuova produzione degli appellanti, aventead oggetto i documenti n. 26 e n. 27; ha quindi, confermato la primadecisione, dopo avere esaminato e motivatamente respinto i motivi diappello.RAGIONI DELLA DECISIONE2. – Il primo motivo denuncia la violazione del principio iura novitcuria, dell’art. 345 c.p.c. e delle norme che consentono di introdurre nelprocesso fonti e argomentazioni giuridiche senza preclusioni, ex art. 360,n. 4, c.p.c.La censura concerne la seguente statuizione di secondo grado«Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità della nuova produzionedegli appellanti, avente ad oggetto i documenti n. 26 e n. 27.

Il primocostituisce, secondo l’assunto degli appellanti, la parte mancante di undocumento già prodotto in primo grado, il secondo è rappresentato da unamail inviata da [OSCURATO:PERSONA], autore di uno dei pareri legali prodotti nelgiudizio di primo grado.

Con riguardo ad entrambi i documenti, gliappellanti non hanno dimostrato, e neppure ancor prima allegato, leragioni per le quali una tale produzione non è stata possibile in primogrado, per fatti ad essi non imputabili, che non possono essere individuatinel mero fatto di avere chiesto a terzi, dopo la scadenza dei terminiistruttori del giudizio di primo grado, l’invio di documentazione ritenutautile, potendo le parti, altrimenti, facilmente aggirare il disposto del terzocomma dell’art. 345 c.p.c.» (sent. impugnata, pag. 9).A parere dei ricorrenti la Corte di appello avrebbe errato nel dichiarareinammissibile il deposito nel giudizio di secondo grado di documenti inquesti.

Sostengono che «… –con riguardo ai docc. 26 e 27 – si tratta didocumenti per i quali non opera la limitazione dell’art. 345 c.p.c., inquanto: aa) mera allegazione difensiva giuridica in punto di individuazionedella legge straniera applicabile; bb) attività che integra quel “ruolo attivoNumero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026delle parti” di ausilio al giudice nella individuazione della norma stranieraapplicabile espressamente previsto dalla legge (art. 14 della l. 31 maggio1995, n. 218) (fol.17, ric.).Il motivo va disatteso perché ininfluente e privo di decisività.Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio chepossa comportare la nullità del procedimento o della sentenza impugnata,sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad unmodello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice dilegittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame dellasufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito havagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamentegli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura siastata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardodal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alleprescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ.) (Cass. Sez.

U. n. 17653/2012; Cass.n.5971/2018).Nel caso di specie si deve osservare innanzi tutto che, come si evincedal motivo di ricorso, i documenti in questione altro non erano che “meraallegazione difensiva giuridica in punto di individuazione della leggestraniera applicabile”; ne consegue che i documenti in questione, nonavendo contenuto (nemmeno in tesi) probatorio non rientravano nelcampo applicativo di cui all’art.345, secondo comma, c.p.c., che attieneall’ingresso di nuove prove in secondo grado.La decisione impugnata, tuttavia, anche ove potesse ritenersi erratasul punto, risulta ininfluente ai fini della decisione e, quindi, la censurainammissibile.Invero, le medesime allegazioni difensive giuridiche in discussioneerano state svolte ritualmente dagli odierni ricorrenti nell’atto di appello,nel quale, ai sensi dell’art.342 c.p.c., vanno esplicitate e veicolate tutte leNumero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026circostanze fattuali e giuridiche in ragione delle quali si auspica la riformadi una decisione giurisdizionale.

Dall’esame dell’atto di appello depositatotelematicamente, cui la Corte può procedere in un caso come il presente,emerge che le stesse allegazioni vennero specificamente sottoposte algiudice di appello (fol.6, 8, 11) e dalla decisione in esame risulta che ledoglianze proposte con l’atto di appello vennero tutte esaminate, anche sedecise con esito opposto a quello auspicato, di guisa che la censuraconcernete la mancata ammissione dei doc. 26 e 27 risulta nonconducente.3.1. – Il secondo motivo denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazionee falsa applicazione del diritto di Jersey con riguardo al significato delprimo presupposto della devoluzione anticipata della quota: la nozione di“diritto incondizionato”.I ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del diritto diJersey con riguardo al significato del primo presupposto della devoluzioneanticipata della quota: la nozione di “diritto incondizionato”, ex art. 360, n.3, c.p.c., in quanto la Corte di appello di Milano, nella sentenzaimpugnata, ha accolto – a loro parere - un significato della nozione di“diritto incondizionato” del tutto sganciata dalle fonti presenti agli atti e, inogni caso, del tutto sganciata dalle norme di diritto di Jersey applicabilialla fattispecie che ci occupa.3.2.- Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.3.3.- Va osservato che la censura non si fa carico di indicare qualesarebbe la normativa violata, né si confronta adeguatamente con lastatuizione in esame.3.4.- Innanzi tutto, va rimarcato, come si evince dall’atto di«[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SOCIALI» N. 26681 Repertorio N. 12669·Raccolta, con il qualeNumero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026venne istituito in data 21 dicembre 2012 il [OSCURATO:PERSONA] (depositatotelematicamente agli atti dei ricorrenti) che:- [OSCURATO:PERSONA] era la “[OSCURATO:PERSONA]” eMarazzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MarazziEmanuele [OSCURATO:PERSONA] erano i “[OSCURATO:PERSONA]” , tutti insieme dettianche i “Disponenti”;- la durata del Trust era stabilita in venticinque anni (IV);- i “Beneficiari” erano gli stessi “Disponenti” e limitatamente alla quotadel fondo da ciascuno dei Disponenti devoluta e ciascun Beneficiario nonpoteva disporre dei diritti né dei poteri che l’atto istitutivo gli attribuiva senon in quanto l’atto stesso lo consentisse (V);- Sopraggiunto il termine finale della durata del Trust, il fondo in Trustera suddiviso tra i beneficiari secondo il programmo concordato (VI);- nel corso del TRUST sussiste un potere di “anticipazione” in ragionedel quale il Trustee, ottenuto il consenso del Garante, può anticipare al“Beneficiario” somme o beni del Fondo (VII);- il Trust è regolato dalla legge di Jersey ([OSCURATO:PERSONA] 1984 esuccessive modificazioni), Isole del Canale, e nel contrasto tra norme noninderogabili contenute nella legge regolatrice e il disposto dell’attoistitutivo prevale sempre quest’ultimo (XII).3.5.- La decisione impugnata in merito al diritto di alcuni deiBeneficiari a conseguire la liquidazione anticipata della quota nel dissensodi un altro Beneficiario ha affermato «Non è anzitutto posto in dubbio chel’atto istitutivo del trust stabilisca una durata dello stesso di 25 anni, e nonpreveda un diritto del singolo beneficiario di chiedere, anticipatamente, laliquidazione della propria quota.

Ciò posto, contrariamente a quantosostenuto dagli appellanti, né dal parere dello studio legale Ogier, né dalprecedente giurisprudenziale, dallo stesso richiamato, “Saunders vVautier”, può ricavarsi l’esistenza del loro diritto ad ottenere, in viaanticipata rispetto alla scadenza stabilita nell’atto istitutivo del trust, laNumero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026liquidazione della quota di spettanza.» ed ha rimarcato «la fattispecieall’esame del Collegio non riguardi l’ipotesi di un diritto del beneficiariopacifico ed incondizionato, dal che discende l’inapplicabilità al caso dispecie dei principi riportati nel parere Ogier. » ed ha affermato che«contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, né dal parere dellostudio legale Ogier, né dal precedente giurisprudenziale, dallo stessorichiamato, “Saunders v Vautier”, può ricavarsi l’esistenza del loro dirittoad ottenere, in via anticipata rispetto alla scadenza stabilita nell’attoistitutivo del trust, la liquidazione della quota di spettanza.» (fol.11).Quindi ha richiamato l’art.43 (3) del [OSCURATO:PERSONA] 1984 secondo ilquale «Fatti salvi i poteri del tribunale ai sensi del paragrafo (4) eindipendentemente da quanto previsto nell’atto di trust, se tutti ibeneficiari sono in essere e sono stati accertati... essi possono richiederedl trustee di porre fine al trust e di distribuire i beni del trust tra di loro»rimarcando, con argomentazione assolutamente condivisibile che «Iltenore di detta disposizione, laddove fa coincidere la distribuzione dellequote con la cessazione del trust, non può che essere interpretato insenso ostativo alla possibilità di uno scioglimento solo parziale dellostesso, e quindi evoca una concorde quanto totalitaria volontà deibeneficiari di porre fine al trust, che nella fattispecie in esame devepacificamente escludersi.» (fol. 13) .La Corte di appello in esame, in sintesi, ha fondato la statuizione –quanto al profilo dell’insussistenza del “diritto incondizionato” su: i) l’attocostitutivo del Trust che ne aveva predeterminato la durata e non avevaprevisto che il singolo Beneficiario potesse chiedere anticipatamente laliquidazione della propria quota; ii) l’art.43 del [OSCURATO:PERSONA] 1984,vigente all’epoca e non nel testo come recente modificato nel 2015,secondo il quale la cessazione del Trust in deroga all’atto costitutivopoteva essere richiesta solo da tutti i beneficiari in accordo; iii) che ilparere legale ed i precedenti giurisprudenziali prodotti non consentivano diNumero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026ritenere l’esistenza del loro diritto ad ottenere, in via anticipata rispettoalla scadenza stabilita nell’atto istitutivo del trust, la liquidazione dellaquota di spettanza.3.6.- Orbene, la censura va respinta perché infondata alla luce delquadro normativo applicabile al Trust, rettamente ricostruito dalla Cortedistrettuale, atteso che lo stesso atto costitutivo stabilisce che nelcontrasto tra norme non inderogabili contenute nella legge regolatrice e ildisposto dell’atto istitutivo prevale sempre quest’ultimo (XII) e i ricorrentinon hanno individuato alcuna legge inderogabile confliggente con quantostabilito dall’atto costitutivo.

In sintesi, l’atto costitutivo non prevedeva il“diritto incondizionato” alla liquidazione della quota da parte del singolobeneficiario, ma solo la possibilità di conseguire delle anticipazioni enemmeno ciò era previsto dalla legge di Jersey.Inoltre, la censura risulta inammissibile perché non prende in esamel’atto costituivo del Trust e non coglie la ragione decisoria laddove sostieneche il diritto in questione sarebbe incondizionato perché nessunacondizione sarebbe posta nell’atto costitutivo, perché – contrariamente aquanto ritenuto dai ricorrenti - la Corte di appello ha individuatochiaramente la condizione proprio nella previsione di un termine di duratae nella mancata previsione di diritto dei beneficiari alla liquidazioneanticipata della quota.

Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza chelo Statuto prevede la possibilità di conseguire – non la liquidazione dellaquota, ma – delle anticipazioni di guisa che la circostanza che i beneficiariavessero già conseguito delle anticipazioni risulta non incompatibile conun “diritto condizionato” in quanto possibilità espressamente previstadall’atto costituivo (VII).La censura non coglie la ratio decidendi espressa in merito alla natura“condizionata” del diritto agito anche perché trascura di considerare ladecisività del passaggio motivazionale concernente la durata del Trust, chenon viene prese in alcun esame.Numero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026Restano assorbite le argomentazioni svolte per sostenere il carattere“pacifico” del diritto, in quanto inidonee a mutare la decisione.4.1. – Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione deldiritto di Jersey con riguardo al significato del secondo presupposto delladevoluzione anticipata della quota: la nozione di “quota agevolmentedivisibile”, ex art. 360, n. 3, c.p.c.I ricorrenti denunciano ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e falsaapplicazione del diritto di Jersey con riguardo al significato del secondopresupposto della devoluzione anticipata della quota: la nozione di “quotaagevolmente divisibile”, nell’ipotesi in cui si possa ritenere che la Corte diappello di Milano abbia motivato sul punto per relationem alla sentenza diprimo grado, la quale – a loro parere – avrebbe erroneamente ritenutorilevanti al riguardo le asserite conflittualità tra i beneficiari del fondo,contrariamente a quanto ricavabile dal diritto di Jersey.4.2.- Il motivo è inammissibile in quanto la questione proposta inmarito alla agevole divisibilità o meno della quota, presuppone che sipossa comunque procede alla sua divisione e ciò, all’esito del rigetto delprimo motivo, va escluso.5.1.- Il quarto motivo denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazionedelle norme nonché dei principi e delle regole del diritto di Jersey checonsentono la prosecuzione parziale del trust una volta liquidati ibeneficiari richiedenti.I ricorrenti denunciano la violazione delle norme nonché dei principi edelle regole del diritto di Jersey che consentono la prosecuzione parzialedel trust una volta liquidati i beneficiari richiedenti, per avere la Corte diappello di Milano, nella sentenza impugnata, escluso tale possibilità sullabase di una erronea interpretazione del diritto di Jersey.5.2.- Il motivo è inammissibile in quanto la questione proposta inmerito alla agevole divisibilità o meno della quota, presuppone che siNumero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026possa comunque procede alla sua divisione e ciò, all’esito del rigetto delprimo motivo, va escluso.6.

In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivoRaddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso;- Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 5.000,00 =, oltre euro 200,00 per esborsi,spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% edaccessori di legge in favore di ciascuna parte controricorrente;- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 10 aprile 2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoRoberto Poli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoDario Ardizzone unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiuseppe Guastamacchia-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MariaNumero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1265/2025depositata il 04/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenzan.1265/2025 della Corte di appello di Milano, pubblicata il 4 maggio 2025con quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso e cosìanche [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp. p.t.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.La vicenda è così sinteticamente esposta nella sentenza impugnata «IlTribunale di Milano, con la sentenza n. 1840\2024, pubblicata il 21febbraio 2024, respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,quale trustee del trust “Lorymar”, e del terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] EmanueleRodolfo Maria, condannando i ricorrenti e la intervenuta al pagamentodelle spese processuali in favore della convenuta e del predetto terzochiamato.Le pregresse vicende processuali possono riassumersi come di seguito.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., convenivano in giudizio, innanzi alTribunale di Milano, la [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo che, in data 21-12-2012,era stato costituto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] EttoreSergio Maria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RodolfoMaria un trust, denominato Lorymar, della durata di 25 anni, regolatoNumero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026dalla legge di Jersey, al solo ed esclusivo fine di “sovvenire alle necessitàdella vita dei beneficiari mediante la creazione di un patrimonio autonomoe vincolato nel loro esclusivo interesse”, nel quale era stata conferita daidisponenti la partecipazione nel capitale sociale della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.I ricorrenti, dopo aver dedotto come gli originari disponenticoincidessero con i beneficiari attuali, esponevano come il trustee Gestrusts.r.l., gli avesse comunicato che l’intera partecipazione nella società IME,unico bene conferito in Trust, era stata alienata, e che nella disponibilitàdel medesimo rimaneva solo liquidità per un patrimonio stimato al 24giugno 2022 in Euro 6.977.000,00.Allegavano ancora i ricorrenti come in data 29 luglio 2022, il trusteeavesse proceduto alla devoluzione anticipata, in forma paritetica e con attiseparati, a favore dei beneficiari attuali, di parte di tale patrimonioliquidando a favore di ciascuno euro 800.000,00, e come nonostante imolti mesi trascorsi della predetta liquidazione parziale, non avesse piùcompiuto atti di distribuzione, rimanendo nella disponibilità di ingentissimesomme, senza portarle a reddito, con un evidente pregiudizio per ibeneficiari.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avere inutilmente richiesto al trustee il versamento dellasomma residua a ciascuno di essi spettante, istanza fondata sul diritto diJersey Isole del Canale, dal quale il [OSCURATO:PERSONA] era regolato, ottenendotuttavia solo risposte interlocutorie dalla [OSCURATO:SOCIETA], che infine avevacomunicato ai ricorrenti e agli altri beneficiari che era in corso di depositopresso la Sezione di [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Milano unricorso nel quale, attesa la natura straordinaria di una eventuale definitivadevoluzione del patrimonio e constatata la mancanza di una posizioneunitaria di tutti i beneficiari, veniva richiesta una pronuncia del Tribunale.Numero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026I ricorrenti chiedevano pertanto la condanna del trustee al pagamentodelle somme ad ognuno spettanti, pari a un quarto delle disponibilità deltrust, il tutto con gli interessi dalla data della domanda stragiudiziale alsaldo e dalla domanda giudiziale ex art. 1284, co. 4, cod. civ., questiultimi posti a carico di [OSCURATO:SOCIETA]., quale trustee del [OSCURATO:PERSONA],personalmente e non del fondo in trust.Interveniva volontariamente nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] MariaMarazzi, chiedendo la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in suo favoredella somma di euro 3.841.428,88, maggiorata degli interessi di leggedalla data della richiesta alla data del soddisfo.Si costituiva nel processo [OSCURATO:SOCIETA]., ottenendo l’autorizzazione adestendere il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RodolfoMaria, quarto beneficiario, nonché disponente, del [OSCURATO:PERSONA], econtestando la fondatezza della domanda dei ricorrenti.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestandoil fondamento della domanda dei ricorrenti e chiedendone il rigetto.Assumeva il terzo chiamato come sulla base dell’atto istitutivo delTrust e in mancanza di unanimità, nessuno poteva pretendere laliquidazione del fondo in trust e, conseguentemente, lo scioglimentoanticipato del trust, facendo inoltre rilevare come il proprio dissenso allaliquidazione del fondo in trust e allo scioglimento anticipato del trust fossefondato su legittime pretese risarcitorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eMargherita [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano causato, con le loroplurime condotte illecite e illegittime, ingenti danni al trust.» (fol.7/8,sent. imp.)Sulla base della sola istruzione documentale della causa, il Tribunale,ritenuto che doveva trovare applicazione la legge di Jersey, provvedeva adesaminare il parere dello studio legale Ogier ed i contributi della dottrinaallegati dai ricorrenti e, ritenendo che nessuno di essi permettesse diritenere fondata la richiesta liquidazione, rigettava le domande.Numero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026Con la decisione impugnata, la Corte territoriale ha, innanzi tuttorilevato l’inammissibilità della nuova produzione degli appellanti, aventead oggetto i documenti n. 26 e n. 27; ha quindi, confermato la primadecisione, dopo avere esaminato e motivatamente respinto i motivi diappello.RAGIONI DELLA DECISIONE2. – Il primo motivo denuncia la violazione del principio iura novitcuria, dell’art. 345 c.p.c. e delle norme che consentono di introdurre nelprocesso fonti e argomentazioni giuridiche senza preclusioni, ex art. 360,n. 4, c.p.c.La censura concerne la seguente statuizione di secondo grado«Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità della nuova produzionedegli appellanti, avente ad oggetto i documenti n. 26 e n. 27. Il primocostituisce, secondo l’assunto degli appellanti, la parte mancante di undocumento già prodotto in primo grado, il secondo è rappresentato da unamail inviata da [OSCURATO:PERSONA], autore di uno dei pareri legali prodotti nelgiudizio di primo grado. Con riguardo ad entrambi i documenti, gliappellanti non hanno dimostrato, e neppure ancor prima allegato, leragioni per le quali una tale produzione non è stata possibile in primogrado, per fatti ad essi non imputabili, che non possono essere individuatinel mero fatto di avere chiesto a terzi, dopo la scadenza dei terminiistruttori del giudizio di primo grado, l’invio di documentazione ritenutautile, potendo le parti, altrimenti, facilmente aggirare il disposto del terzocomma dell’art. 345 c.p.c.» (sent. impugnata, pag. 9).A parere dei ricorrenti la Corte di appello avrebbe errato nel dichiarareinammissibile il deposito nel giudizio di secondo grado di documenti inquesti. Sostengono che «… –con riguardo ai docc. 26 e 27 – si tratta didocumenti per i quali non opera la limitazione dell’art. 345 c.p.c., inquanto: aa) mera allegazione difensiva giuridica in punto di individuazionedella legge straniera applicabile; bb) attività che integra quel “ruolo attivoNumero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026delle parti” di ausilio al giudice nella individuazione della norma stranieraapplicabile espressamente previsto dalla legge (art. 14 della l. 31 maggio1995, n. 218) (fol.17, ric.).Il motivo va disatteso perché ininfluente e privo di decisività.Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio chepossa comportare la nullità del procedimento o della sentenza impugnata,sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad unmodello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice dilegittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame dellasufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito havagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamentegli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura siastata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardodal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alleprescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ.) (Cass. Sez. U. n. 17653/2012; Cass.n.5971/2018).Nel caso di specie si deve osservare innanzi tutto che, come si evincedal motivo di ricorso, i documenti in questione altro non erano che “meraallegazione difensiva giuridica in punto di individuazione della leggestraniera applicabile”; ne consegue che i documenti in questione, nonavendo contenuto (nemmeno in tesi) probatorio non rientravano nelcampo applicativo di cui all’art.345, secondo comma, c.p.c., che attieneall’ingresso di nuove prove in secondo grado.La decisione impugnata, tuttavia, anche ove potesse ritenersi erratasul punto, risulta ininfluente ai fini della decisione e, quindi, la censurainammissibile.Invero, le medesime allegazioni difensive giuridiche in discussioneerano state svolte ritualmente dagli odierni ricorrenti nell’atto di appello,nel quale, ai sensi dell’art.342 c.p.c., vanno esplicitate e veicolate tutte leNumero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026circostanze fattuali e giuridiche in ragione delle quali si auspica la riformadi una decisione giurisdizionale. Dall’esame dell’atto di appello depositatotelematicamente, cui la Corte può procedere in un caso come il presente,emerge che le stesse allegazioni vennero specificamente sottoposte algiudice di appello (fol.6, 8, 11) e dalla decisione in esame risulta che ledoglianze proposte con l’atto di appello vennero tutte esaminate, anche sedecise con esito opposto a quello auspicato, di guisa che la censuraconcernete la mancata ammissione dei doc. 26 e 27 risulta nonconducente.3.1. – Il secondo motivo denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazionee falsa applicazione del diritto di Jersey con riguardo al significato delprimo presupposto della devoluzione anticipata della quota: la nozione di“diritto incondizionato”.I ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del diritto diJersey con riguardo al significato del primo presupposto della devoluzioneanticipata della quota: la nozione di “diritto incondizionato”, ex art. 360, n.3, c.p.c., in quanto la Corte di appello di Milano, nella sentenzaimpugnata, ha accolto – a loro parere - un significato della nozione di“diritto incondizionato” del tutto sganciata dalle fonti presenti agli atti e, inogni caso, del tutto sganciata dalle norme di diritto di Jersey applicabilialla fattispecie che ci occupa.3.2.- Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.3.3.- Va osservato che la censura non si fa carico di indicare qualesarebbe la normativa violata, né si confronta adeguatamente con lastatuizione in esame.3.4.- Innanzi tutto, va rimarcato, come si evince dall’atto di«[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SOCIALI» N. 26681 Repertorio N. 12669·Raccolta, con il qualeNumero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026venne istituito in data 21 dicembre 2012 il [OSCURATO:PERSONA] (depositatotelematicamente agli atti dei ricorrenti) che:- [OSCURATO:PERSONA] era la “[OSCURATO:PERSONA]” eMarazzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MarazziEmanuele [OSCURATO:PERSONA] erano i “[OSCURATO:PERSONA]” , tutti insieme dettianche i “Disponenti”;- la durata del Trust era stabilita in venticinque anni (IV);- i “Beneficiari” erano gli stessi “Disponenti” e limitatamente alla quotadel fondo da ciascuno dei Disponenti devoluta e ciascun Beneficiario nonpoteva disporre dei diritti né dei poteri che l’atto istitutivo gli attribuiva senon in quanto l’atto stesso lo consentisse (V);- Sopraggiunto il termine finale della durata del Trust, il fondo in Trustera suddiviso tra i beneficiari secondo il programmo concordato (VI);- nel corso del TRUST sussiste un potere di “anticipazione” in ragionedel quale il Trustee, ottenuto il consenso del Garante, può anticipare al“Beneficiario” somme o beni del Fondo (VII);- il Trust è regolato dalla legge di Jersey ([OSCURATO:PERSONA] 1984 esuccessive modificazioni), Isole del Canale, e nel contrasto tra norme noninderogabili contenute nella legge regolatrice e il disposto dell’attoistitutivo prevale sempre quest’ultimo (XII).3.5.- La decisione impugnata in merito al diritto di alcuni deiBeneficiari a conseguire la liquidazione anticipata della quota nel dissensodi un altro Beneficiario ha affermato «Non è anzitutto posto in dubbio chel’atto istitutivo del trust stabilisca una durata dello stesso di 25 anni, e nonpreveda un diritto del singolo beneficiario di chiedere, anticipatamente, laliquidazione della propria quota. Ciò posto, contrariamente a quantosostenuto dagli appellanti, né dal parere dello studio legale Ogier, né dalprecedente giurisprudenziale, dallo stesso richiamato, “Saunders vVautier”, può ricavarsi l’esistenza del loro diritto ad ottenere, in viaanticipata rispetto alla scadenza stabilita nell’atto istitutivo del trust, laNumero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026liquidazione della quota di spettanza.» ed ha rimarcato «la fattispecieall’esame del Collegio non riguardi l’ipotesi di un diritto del beneficiariopacifico ed incondizionato, dal che discende l’inapplicabilità al caso dispecie dei principi riportati nel parere Ogier. » ed ha affermato che«contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, né dal parere dellostudio legale Ogier, né dal precedente giurisprudenziale, dallo stessorichiamato, “Saunders v Vautier”, può ricavarsi l’esistenza del loro dirittoad ottenere, in via anticipata rispetto alla scadenza stabilita nell’attoistitutivo del trust, la liquidazione della quota di spettanza.» (fol.11).Quindi ha richiamato l’art.43 (3) del [OSCURATO:PERSONA] 1984 secondo ilquale «Fatti salvi i poteri del tribunale ai sensi del paragrafo (4) eindipendentemente da quanto previsto nell’atto di trust, se tutti ibeneficiari sono in essere e sono stati accertati... essi possono richiederedl trustee di porre fine al trust e di distribuire i beni del trust tra di loro»rimarcando, con argomentazione assolutamente condivisibile che «Iltenore di detta disposizione, laddove fa coincidere la distribuzione dellequote con la cessazione del trust, non può che essere interpretato insenso ostativo alla possibilità di uno scioglimento solo parziale dellostesso, e quindi evoca una concorde quanto totalitaria volontà deibeneficiari di porre fine al trust, che nella fattispecie in esame devepacificamente escludersi.» (fol. 13) .La Corte di appello in esame, in sintesi, ha fondato la statuizione –quanto al profilo dell’insussistenza del “diritto incondizionato” su: i) l’attocostitutivo del Trust che ne aveva predeterminato la durata e non avevaprevisto che il singolo Beneficiario potesse chiedere anticipatamente laliquidazione della propria quota; ii) l’art.43 del [OSCURATO:PERSONA] 1984,vigente all’epoca e non nel testo come recente modificato nel 2015,secondo il quale la cessazione del Trust in deroga all’atto costitutivopoteva essere richiesta solo da tutti i beneficiari in accordo; iii) che ilparere legale ed i precedenti giurisprudenziali prodotti non consentivano diNumero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026ritenere l’esistenza del loro diritto ad ottenere, in via anticipata rispettoalla scadenza stabilita nell’atto istitutivo del trust, la liquidazione dellaquota di spettanza.3.6.- Orbene, la censura va respinta perché infondata alla luce delquadro normativo applicabile al Trust, rettamente ricostruito dalla Cortedistrettuale, atteso che lo stesso atto costitutivo stabilisce che nelcontrasto tra norme non inderogabili contenute nella legge regolatrice e ildisposto dell’atto istitutivo prevale sempre quest’ultimo (XII) e i ricorrentinon hanno individuato alcuna legge inderogabile confliggente con quantostabilito dall’atto costitutivo. In sintesi, l’atto costitutivo non prevedeva il“diritto incondizionato” alla liquidazione della quota da parte del singolobeneficiario, ma solo la possibilità di conseguire delle anticipazioni enemmeno ciò era previsto dalla legge di Jersey.Inoltre, la censura risulta inammissibile perché non prende in esamel’atto costituivo del Trust e non coglie la ragione decisoria laddove sostieneche il diritto in questione sarebbe incondizionato perché nessunacondizione sarebbe posta nell’atto costitutivo, perché – contrariamente aquanto ritenuto dai ricorrenti - la Corte di appello ha individuatochiaramente la condizione proprio nella previsione di un termine di duratae nella mancata previsione di diritto dei beneficiari alla liquidazioneanticipata della quota. Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza chelo Statuto prevede la possibilità di conseguire – non la liquidazione dellaquota, ma – delle anticipazioni di guisa che la circostanza che i beneficiariavessero già conseguito delle anticipazioni risulta non incompatibile conun “diritto condizionato” in quanto possibilità espressamente previstadall’atto costituivo (VII).La censura non coglie la ratio decidendi espressa in merito alla natura“condizionata” del diritto agito anche perché trascura di considerare ladecisività del passaggio motivazionale concernente la durata del Trust, chenon viene prese in alcun esame.Numero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026Restano assorbite le argomentazioni svolte per sostenere il carattere“pacifico” del diritto, in quanto inidonee a mutare la decisione.4.1. – Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione deldiritto di Jersey con riguardo al significato del secondo presupposto delladevoluzione anticipata della quota: la nozione di “quota agevolmentedivisibile”, ex art. 360, n. 3, c.p.c.I ricorrenti denunciano ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e falsaapplicazione del diritto di Jersey con riguardo al significato del secondopresupposto della devoluzione anticipata della quota: la nozione di “quotaagevolmente divisibile”, nell’ipotesi in cui si possa ritenere che la Corte diappello di Milano abbia motivato sul punto per relationem alla sentenza diprimo grado, la quale – a loro parere – avrebbe erroneamente ritenutorilevanti al riguardo le asserite conflittualità tra i beneficiari del fondo,contrariamente a quanto ricavabile dal diritto di Jersey.4.2.- Il motivo è inammissibile in quanto la questione proposta inmarito alla agevole divisibilità o meno della quota, presuppone che sipossa comunque procede alla sua divisione e ciò, all’esito del rigetto delprimo motivo, va escluso.5.1.- Il quarto motivo denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazionedelle norme nonché dei principi e delle regole del diritto di Jersey checonsentono la prosecuzione parziale del trust una volta liquidati ibeneficiari richiedenti.I ricorrenti denunciano la violazione delle norme nonché dei principi edelle regole del diritto di Jersey che consentono la prosecuzione parzialedel trust una volta liquidati i beneficiari richiedenti, per avere la Corte diappello di Milano, nella sentenza impugnata, escluso tale possibilità sullabase di una erronea interpretazione del diritto di Jersey.5.2.- Il motivo è inammissibile in quanto la questione proposta inmerito alla agevole divisibilità o meno della quota, presuppone che siNumero registro generale 15111/2025Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 12518/2026Data pubblicazione 04/05/2026possa comunque procede alla sua divisione e ciò, all’esito del rigetto delprimo motivo, va escluso.6. In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivoRaddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso;- Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 5.000,00 =, oltre euro 200,00 per esborsi,spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% edaccessori di legge in favore di ciascuna parte controricorrente;- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 10 aprile 2026.Il PresidenteAlberto Giusti
Sentenza Cassazione n. 12518/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris