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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 13355/2026

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, nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 14/01/2025 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, con decreto emesso in data 5 aprile 2017, ha disposto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 99 cod. pen., 73, commi 1 e 1 - bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso ad Andria il 19 marzo 2016 edaggravato dalla recidiva semplice (capo A), e per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 368 cod. pen., commesso a Trani il 21 marzo 2016 (capo B).

2. Il Tribunale di Trani, con sentenza emessa in data 14 febbraio 2023, ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati al medesimo ascritti, previa riqualificazione del delitto di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 73, quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, e, ritenuta la recidiva contestata, lo ha condannato alla pena di due anni e otto mesi, oltre al pagamento delle spese processuali, ordinando la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

3. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata dall'imputato, ha escluso la recidiva contestata e ha rideterminato la pena in due anni e sei mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi.

4.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., con riferimento all'omessa dichiarazione della prescrizione dei reati maturata anteriormente all'emissione della sentenza impugnata.

Il difensore ha premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è possibile dedurre l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, anche ove non dedotta nel giudizio di appello, in quanto tale doglianza integra un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (e ha citato Sez.

U, n. 12602 dei 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01).

Il termine massimo di prescrizione si sarebbe già perfezionato prima della definizione del processo di secondo grando, in quanto le uniche sospensioni del corso della prescrizione sono intervenute in data 4 luglio 2017 e in data 11 giugno 2019, come da verbali che il difensore ha allegato, ed entrambe, essendo state disposte per legittimo impedimento, hanno comportato una sospensione di soli sessanta giorni.

Entrambi i reati, dunque, si sono prescritti prima della pronuncia della sentenza di appello e, segnatamente, in data 22 novembre 2023 e in data 24 novembre 2023.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva. 2La Corte di appello, infatti, si sarebbe limitata a censurare la aspecificità del motivo di appello formulato sul punto, senza motivare, in chiave prognostica, sulle ragioni per le quali la pena sostitutiva sarebbe stata inidonea a raggiungere la finalità di rieducazione dell'imputato.

5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 19 febbraio 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., con riferimento all'omessa dichiarazione della prescrizione dei reati maturata anteriormente all'emissione della sentenza impugnata.

3. Il motivo è ammissibile, anche se l'eccezione di prescrizione non è stata proposta nel giudizio di appello.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (e ha citato Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01).

Il motivo è, peraltro, fondato, in quanto entrambi i reati accertati si sono estinti per decorso del termine massimo di prescrizione anteriormente alla pronunzia della sentenza di appello.

Il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi per il delitto di cui al capo A), commesso in data 19 marzo 2016, era, infatti, destinato a scadere in data 19 settembre 2023 e per il delitto di cui al capo B), commesso in data 21 marzo 2016, in data 21 settembre 2023.

A questi termini vanno, tuttavia, aggiunti centoventi giorni, ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen., in ragione delle sospensioni del corso della prescrizione per legittimo impedimento del difensore dichiarate dal Tribunale alle udienze del 4 luglio 2017 e dell'Il giugno 2019 e di tredici giorni per la sospensione del corso della prescrizione, su richiesta del difensore, intercorsa tra l'udienza del 24 gennaio 2023 e quella del 4 febbraio 2023. 3Il termine massimo di prescrizione è, dunque, interamente decorso in data 1 febbraio 2024 per il reato di cui al capo A) e in data 4 febbraio 2024 per il reato di cui al capo B) e, dunque, per entrambi i reati anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata in data 14 gennaio 2025.

Dalle sentenze di merito, peraltro, non risulta evidente che i fatti non sussistono o che l'imputato non li ha commessi o che i fatti non costituiscono reato o non sono previsti dalla legge come reato, secondo quanto previsto dall'ad, 129, comma 2, cod. proc. pen.

La prescrizione dei reati accertati dalle sentenza di merito determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso.

4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 14/01/2025 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, con decreto emesso in data 5 aprile 2017, ha disposto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 99 cod. pen., 73, commi 1 e 1 - bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso ad Andria il 19 marzo 2016 edaggravato dalla recidiva semplice (capo A), e per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 368 cod. pen., commesso a Trani il 21 marzo 2016 (capo B). 2. Il Tribunale di Trani, con sentenza emessa in data 14 febbraio 2023, ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati al medesimo ascritti, previa riqualificazione del delitto di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 73, quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, e, ritenuta la recidiva contestata, lo ha condannato alla pena di due anni e otto mesi, oltre al pagamento delle spese processuali, ordinando la confisca e la distruzione di quanto in sequestro. 3. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata dall'imputato, ha escluso la recidiva contestata e ha rideterminato la pena in due anni e sei mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., con riferimento all'omessa dichiarazione della prescrizione dei reati maturata anteriormente all'emissione della sentenza impugnata. Il difensore ha premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è possibile dedurre l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, anche ove non dedotta nel giudizio di appello, in quanto tale doglianza integra un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (e ha citato Sez. U, n. 12602 dei 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). Il termine massimo di prescrizione si sarebbe già perfezionato prima della definizione del processo di secondo grando, in quanto le uniche sospensioni del corso della prescrizione sono intervenute in data 4 luglio 2017 e in data 11 giugno 2019, come da verbali che il difensore ha allegato, ed entrambe, essendo state disposte per legittimo impedimento, hanno comportato una sospensione di soli sessanta giorni. Entrambi i reati, dunque, si sono prescritti prima della pronuncia della sentenza di appello e, segnatamente, in data 22 novembre 2023 e in data 24 novembre 2023. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva. 2La Corte di appello, infatti, si sarebbe limitata a censurare la aspecificità del motivo di appello formulato sul punto, senza motivare, in chiave prognostica, sulle ragioni per le quali la pena sostitutiva sarebbe stata inidonea a raggiungere la finalità di rieducazione dell'imputato. 5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 19 febbraio 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., con riferimento all'omessa dichiarazione della prescrizione dei reati maturata anteriormente all'emissione della sentenza impugnata. 3. Il motivo è ammissibile, anche se l'eccezione di prescrizione non è stata proposta nel giudizio di appello. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (e ha citato Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). Il motivo è, peraltro, fondato, in quanto entrambi i reati accertati si sono estinti per decorso del termine massimo di prescrizione anteriormente alla pronunzia della sentenza di appello. Il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi per il delitto di cui al capo A), commesso in data 19 marzo 2016, era, infatti, destinato a scadere in data 19 settembre 2023 e per il delitto di cui al capo B), commesso in data 21 marzo 2016, in data 21 settembre 2023. A questi termini vanno, tuttavia, aggiunti centoventi giorni, ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen., in ragione delle sospensioni del corso della prescrizione per legittimo impedimento del difensore dichiarate dal Tribunale alle udienze del 4 luglio 2017 e dell'Il giugno 2019 e di tredici giorni per la sospensione del corso della prescrizione, su richiesta del difensore, intercorsa tra l'udienza del 24 gennaio 2023 e quella del 4 febbraio 2023. 3Il termine massimo di prescrizione è, dunque, interamente decorso in data 1 febbraio 2024 per il reato di cui al capo A) e in data 4 febbraio 2024 per il reato di cui al capo B) e, dunque, per entrambi i reati anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata in data 14 gennaio 2025. Dalle sentenze di merito, peraltro, non risulta evidente che i fatti non sussistono o che l'imputato non li ha commessi o che i fatti non costituiscono reato o non sono previsti dalla legge come reato, secondo quanto previsto dall'ad, 129, comma 2, cod. proc. pen. La prescrizione dei reati accertati dalle sentenza di merito determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso. 4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M
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