CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10708/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 in mesi 8 di reclusione; considerato che il motivo unico del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sull'applicazione della citata aggravante, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dalla Corte territoriale (pag. 5); ricordato, in particolare, che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); nel caso di specie la Corte di appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che, a fronte dei plurimi precedenti riportati dal Latrofa per gravi reati quali rapina, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, la nuova condotta dovesse ritenersi sintomatica di una rinnovata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis