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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28019/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 26 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittagli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e le argomentazioni esposte in memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla incongrua ed incompleta valutazione delle emergenze probatorie in ordine ad entrambi i profili di bancarotta; - alla mancata derubricazione della bancarotta documentale nell'ipotesi punita dall'art. 217 legge fall.; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per i delitti al medesimo ascritti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - le somme indicate come distratte erano pervenute, senza valida giustificazione, a società facenti capo al prevenuto; - la mancata consegna della contabilità era strumentale alle indicate distrazioni, così non potersi neppure derubricare nell'ipotesi della bancarotta semplice.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 15 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 26 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittagli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e le argomentazioni esposte in memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla incongrua ed incompleta valutazione delle emergenze probatorie in ordine ad entrambi i profili di bancarotta; - alla mancata derubricazione della bancarotta documentale nell'ipotesi punita dall'art. 217 legge fall.; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per i delitti al medesimo ascritti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - le somme indicate come distratte erano pervenute, senza valida giustificazione, a società facenti capo al prevenuto; - la mancata consegna della contabilità era strumentale alle indicate distrazioni, così non potersi neppure derubricare nell'ipotesi della bancarotta semplice. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 gi
Sentenza Cassazione n. 28019/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris