CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19588/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pescara, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Pescara, in persona dell’amministratore unico pro tempo re , nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie per conto del Comune di Pescara, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal direttore generale il 10 marzo 2022, n. 11, rappresentata e difes a dal Prof. A vv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura a mezzo di scrittura [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOprivata autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] da Pescara il 22 marzo 2022, rep. n. 11888, in allegato all’atto di costituzione; RESISTENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale dell’Abruzzo il 26 novembre 2020, n. 533/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.la “ [OSCURATO:SOCIETA] .” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionaledell’Abruzzo il 26 novembre 2020, n. 533/06/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di quattro avvisi di accertamento notificati a mezzo p.e.c. dal Comune di Pescara peril versamento parziale dell’IMU r elativa agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, con riguardo ad un fabbricato sit o in Pescara, del quale la medesima era proprietaria, ha rigettato – dopo la relativa riunione per connessione – gli appell i p ropost i da l la “ [OSCURATO:SOCIETA] .” nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, subentrata in corso di causa al Comune di Pescara, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie per conto del medesimo Comune, avverso l e sentenzedepositate dalla Commissione tributaria p rovincial e di Pescara il 24 settembre 2018, nn. 589/01/2018, 590/01/2018, 591/01/2018 e 592/01/2018, con compensazione delle spese giudiziali; 2.il giudice di appello ha confermato le decision i di prime cure sul presupposto: che la irregolarità della notifica a mezzo p.e.c. degli avvisi di accertamento in formato “. pdf ” (anziché in formato “.p7m”) fosse sanata per il raggiungimento dello scopo; che il riconoscimento della riduzione dell’IMU nella misura del 50% in conseguenza della dichiarazione di interesse storico-culturale del fabbricato con provvedimento reso l ’11 ottobre 2018 e notificato il 12 dicembre 2018 non potesse avere efficacia retroattiva per i precedenti anni di imposta; 3. la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” si è costituita tardivamente in giudizio; 4. in prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha chiesto la sospensione del presente procedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di avvalersi della definizione agevolata per le controversie tributarie pendenti all’1 gennaio 2023; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a due motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 2, e 22, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato considerato dal giudice di appello che l’atto impositivo, anche se notificato dall’ente impositore a mezzo p.e.c., era inefficace nei confronti della contribuente per carenza della firma digitale, che legittimava il firmatario alla contestazione tributaria ed alla certificazione di conformità all’originale; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stata valutata dal giudice di appello la sostanziale equiparazione dei vincoli apposti dal Comune tramite il piano regolatore generale a quelli derivanti dai vincoli apposti dalla Soprintendenza ai fini dell’applicazione della riduzione dell’IMU nella misura del 50%;2. come si è detto, con istanza depositata il 7 aprile 2023, la “[OSCURATO:SOCIETA].” ha chiesto di sospendere i l presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 -205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione; 2.1 secondo l’art. 1, commi 194 -200, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: «194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. É esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine»; 2.2 peraltro, a norma dell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: «205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 2.3 p ertanto, considerando che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 202 3 ; b) che, in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) che l’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; e) che il Comune di Pescara ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle controversie pendenti all’1 gennaio 2023 con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 27 marzo 2023, n. 38; il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio de l 17 maggio 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]