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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02335/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di, Appello di Pa- lermo che confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto in concorso pluriaggravato di materiale in ferro per oltre 2.000 kg, sottratto presso il deposito di un'azienda in ammini- strazione giudiziaria e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti ed alla ritenuta recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Lamenta il ricorrente l'applicazione della recidiva e la misura del trattamento sanzionatorio.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli argomenti già sottopo- sti al vaglio del giudice di appello e da questo affrontati e risolti con logico e non contraddittorio ragionamento e che pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. 3.1 Con sintetica ma adeguata motivazione il giudice di appello ha congrua- mente evidenziato che il fatto per cui è ricorso ha rappresentato l'ultima e più intensa manifestazione di un percorso criminale che annoverava numerosi pre- cedenti specifici in materia di furto, prospettandosi nella specie una personalità criminale dotata di rilevante capacità a delinquere, tenuto conto delle specifiche modalità del fatto che presupponeva programmazione e preparazione per rag- giungere, unitamente ai due complici, il luogo in cui sottrarre le lastre di ferro. 3.2 Anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio risulta inammissibile.

Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione del- la pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serrato- re, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez.. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti es- sere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

Con tale giurisprudenza la parte ri- corrente ha omesso di confrontarsi atteso che la misura della pena è . stata atte- stata su paradigmi di poco superiori al minimo.5.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di, Appello di Pa- lermo che confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto in concorso pluriaggravato di materiale in ferro per oltre 2.000 kg, sottratto presso il deposito di un'azienda in ammini- strazione giudiziaria e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti ed alla ritenuta recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Lamenta il ricorrente l'applicazione della recidiva e la misura del trattamento sanzionatorio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli argomenti già sottopo- sti al vaglio del giudice di appello e da questo affrontati e risolti con logico e non contraddittorio ragionamento e che pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. 3.1 Con sintetica ma adeguata motivazione il giudice di appello ha congrua- mente evidenziato che il fatto per cui è ricorso ha rappresentato l'ultima e più intensa manifestazione di un percorso criminale che annoverava numerosi pre- cedenti specifici in materia di furto, prospettandosi nella specie una personalità criminale dotata di rilevante capacità a delinquere, tenuto conto delle specifiche modalità del fatto che presupponeva programmazione e preparazione per rag- giungere, unitamente ai due complici, il luogo in cui sottrarre le lastre di ferro. 3.2 Anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio risulta inammissibile. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione del- la pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serrato- re, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez.. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti es- sere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). Con tale giurisprudenza la parte ri- corrente ha omesso di confrontarsi atteso che la misura della pena è . stata atte- stata su paradigmi di poco superiori al minimo.5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere
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