CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35205/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Clarini I ina, che si è riportato alle conclusioni, depositate unitamente alla nota spese. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., che si è riportato alle conclusioni, depositate unitamente alla nota spese. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 29 aprile 2014 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di peculato, perché, in qualità di pubblico ufficiale, o comunque di incaricato di pubblico servizio come impiegato dell'Ufficio postale di Tufo, avendo, per ragione del suo ufficio, la disponibilità delle somme di cui al libretto di risparmio n. 32932697, acceso presso quell'Ufficio dai congiunti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si appropriava di parte di esse, ossia di euro 10.000,00. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] erano, poi, condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, complessivamente liquidato in euro 13.000,00 oltre interessi legali. Il compendio probatorio è costituito dalla dichiarazioni testimoniali di Donnarumma, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., preposto al controllo e alla repressione delle frodi in ambito postale, il quale, nel luglio 2011 aveva ricevuto la segnalazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (anch'essi escussi a dibattimento), rispettivamente padre e figlie, i quali avevano disconosciuto l'operazione di prelievo di euro 10.000,00 effettuata il 29 maggio 2010 sul libretto postale a loro cointestato. I Giudici di merito danno, inoltre, conto del fatto che gli accertamenti effettuati avevano consentito di individuare il ricorrente come l'autore del prelievo del danaro in quanto l'operazione era stata da lui eseguita il 29/05/2010 e, in quel giorno, egli era l'unico impiegato in servizio nell'ufficio di Tufo. Si era, infine, accertato che egli, nella stessa "sessione" del prelievo, aveva "interrogato" varie volte il sistema per aprire i due conti correnti di cui era intestatario (uno con la moglie) e sui quali aveva effettuato versamenti in contanti per euro 4100,00 e per euro 2650,00. Per evitare di essere scoperto il [OSCURATO:PERSONA] fece figurare agli atti dell'Ufficio la richiesta firmata dall'anziano [OSCURATO:PERSONA], di cui aveva carpito la buona fede durante le visite domíciliari effettuate nei mesi di aprile e maggio 2010 nelle quali, benché non autorizzato, gli aveva consegnato la pensione/ facendosi firmare atti non meglio specificati. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 538 cod. proc. peri. La Corte di appello ha citato regolarmente a giudizio l'imputato e il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., senza procedere però, all'esito del giudizio di appello, con la sentenza, a pronunciare la condanna in solido dell'imputato e delle [OSCURATO:PERSONA] in violazione delle norme denunciate. 2.2. Vizio di motivazione in relazione ai requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del reato di peculato. Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Vizio di motivazione e travisamento del fatto in relazione alla valutazione delle emergenze probatorie acquisite con l'istruttoria dibattimentale. La Corte, con motivazione illogica, ha ritenuto l'appropriazione delle somme denunciate dai familiari del Ciampi sulla base delle dichiarazioni testimoniali dei predetti e degli accertamenti di natura amministrativa svolti dall'[OSCURATO:PERSONA]. I congiunti del Ciampi hanno disconosciuto l'operazione di prelievo effettuata il 29 maggio 2010. La Corte ha ritenuto assolutamente determinante, ai fini della prova, la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva che, nell'aprile 2010, il [OSCURATO:PERSONA] gli faceva firmare delle ricevute di cui egli non comprendeva il significato, ma comunque autografe. Non può condividersi che i complessivi accertamenti documentali portavano a ritenere che l'operazione non fosse stata fatta direttamente da Ciampi presso l'ufficio postale di Tufo, considerando anche la decisiva circostanza che la lettura dello stesso giorno, con la visura dei conti correnti riconducibile alla moglie del [OSCURATO:PERSONA], non emerge a elemento indiziario convincente ed esaustivo per ritenere che effettivamente nella stessa giornata della lettura sui detti conti vi sia stata contestualmente l'operazione infedele. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 640 e 314 cod. pen. La Corte territoriale ha ritenuto che la distinta dell'operazione postale a sigla del [OSCURATO:PERSONA], oggetto della contestazione, non fosse un mezzo necessario per commettere il reato ma forse servita a [OSCURATO:PERSONA] solo per fare apparire lecita l'operazione e per non essere scoperto. Tale valutazione non può essere condivisa atteso che risulta con evidenza che solo con la presentazione della distinta di prelevamento l'operazione poteva essere regolarizzata e il denaro uscire dalle casse dell'ufficio. Non si è trattato di somme che erano di pertinenza dell'ufficio postale, cioè nella cassa dell'ufficio postale per consentire il normale svolgimento dell'ufficio, ma erano somme direttamente di pertinenza di Ciampi che non potevano uscire dalle casse della Posta senza la distinta di versamento firmata da Ciampi. Solo con la presentazione della distinta di prelevamento l'operazione poteva essere regolarizzata; in definitiva [OSCURATO:PERSONA] è entrato in possesso delle somme contestate come sottratte solo al momento dell'inserimento nella operazione nella distinta di versamento a firma autentica del Ciampi e quindi, solo attraverso tale artificio, le somme di pertinenza del Ciampi depositate presso l'ufficio postale sono entrate nella disponibilità materiale giuridica da parte del pubblico dipendente. 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., responsabile civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], a seguito delle pretese avanzate dall'imputato con il ricorso per cassazione, con memoria depositata a mezzo PEC interviene nel presente giudizio per la conferma relativa alla condanna dell'imputato e riforma delle statuizioni civili con estromissione della Società chiamata responsabile civile. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. evidenzia che, all'esito del giudizio di primo grado aveva provveduto a riaccreditare le somme sottratte dal [OSCURATO:PERSONA] a causa dei reati allo stesso ascritti, con riaccredito di euro 10.000,00 alle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], Raffaella e Una, in data 16/07/2014, come da nota della funzionaria competente prodotta, e, inoltre, a corrispondere le somme liquidate nel giudizio di primo grado in virtù della condanna in solido, rappresentando altresì che l'imputato non aveva restituito a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., spontaneamente, le somme riferite al danno cagionato riservandosi di agire in separato giudizio e concludeva quindi, affinché la Corte di Appello lo accertasse, e, conseguenzialmente respingesse ogni ulteriore pretesa formulata nei confronti della predetta Società. [OSCURATO:PERSONA] 1, Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, La Corte di appello ha confermato la sentenza impugnata e, quindi, non ha estromesso [OSCURATO:PERSONA], che, per questo, chiede, in questa sede, con memoria, di essere estromessa. Difettando, però, il ricorso della parte civile sul punto, non è consentito a questa Corte di legittimità estromettere [OSCURATO:PERSONA], né annullare la sentenza della Corte di appello. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente mette in discussione la capacità dimostrativa, oltre ogni ragionevole dubbio, degli elementi probatori dell'accusa. In particolare, non avrebbero valore dirimente, né la circostanza che nello stesso giorno del citato prelievo, l'imputato aprì due conti correnti sui quali effettuò versamenti di somme, non essendo le stesse esattamente coincidenti con l'importo sottratto, né le dichiarazioni delle parti civili circa il fatto che l'imputato consegnasse a Ciampi la pensione e si fosse fatto firmare delle carte nel mese di aprile, non essendo stato chiarito quali fossero i documenti firmati dal [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, la Corte di merito ha, invece, puntualmente e logicamente motivato, richiamando le testimonianze maggiormente rilevanti. Ed, in particolare: -ha sottolineato che la deposizione del teste Donnarumma, funzionario di [OSCURATO:PERSONA] di Poste italiane S.p.A. aveva riassunto in maniera granitica le tappe dell'attività di controllo interno avviato su segnalazione del legale del Ciampi e ha ricordato che, dai controlli effettuati, mancava l'annotazione sul libretto di risparmio dell'operazione di prelevamento che invece risultava contabilmente effettuata. Detta circostanza, infatti, emergeva dal giornale di fondo assimilabile al libro giornale in cui venivano annotate tutte le operazioni giornaliere da parte dei dipendenti, accedendo attraverso le loro credenziali. Infatti, nella giornata in cui fu effettuato il prelievo in contestazione, lo stesso risultava registrato nel giornale di fondo cori le credenziali attribuibili al [OSCURATO:PERSONA], unico impiegato in servizio presso l'ufficio postale di Tufo; - ha evidenziato che, dall'istruttoria dibattimentale, era emerso che, nell'immediatezza, l'imputato aveva effettuato dei versamenti su due conti correnti entrambi a lui intestati e uno cointestato con la moglie e non risulta la prova dell'origine dei fondi utilizzati per effettuare i predetti versamenti; - ha rilevato che i testi escussi hanno ricordato che l'imputato aveva insistentemente richiesto il libretto di risparmio, in occasione della consegna della pensione, facendogli "firmare delle carte". - il teste Donnarumma aveva precisato che l'imputato, per le mansioni che ricopriva, poteva accedere al sistema di contabilità per registrare l'operazione di prelevamento del libretto. Il motivo di ricorso risulta, pertanto, inammissibile perché chiede, in sostanza, che il Giudice di legittimità tragga dal materiale probatorio acquisito delle conclusioni diverse da quelle cui è pervenuto il Giudice del merito, senza però indicare un vizio della motivazione che possa costituire elemento rivelatore della sua ipotetica "mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà". 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. In tema di peculato, come affermato dalla parte maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, la nozione di possesso del denaro deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica (Sez. 6, n. 16783 del 19/01/2021, Romei, Rv. 281511 - 01), Inoltre, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, l'attività di raccolta del risparmio postale, specificamente e autonomamente contemplata dail'art. 2, comma primo, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2002 - effettuata per conto della [OSCURATO:PERSONA] e prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi - riveste natura pubblicistica. Ne consegue che il dipendente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quando si appropria, come nel caso in esame, di somme di denaro afferenti al risparmio postale (libretti postali e buoni fruttiferi postali), riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio e pertanto risponde del reato di peculato e non di quello di appropriazione indebita (Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, S.p.A.taro, Rv. 269481 - 01; Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018 -dep, 10/01/2019-, Consiglio, Rv. V4938 - 01). 5, Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 l'i favore della cassa delle ammende. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4650,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenuta nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.650,