CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2021
Cassazione n. 06284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. letta la memoria presentata dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza depositata in data 1° luglio 2021 il Tribunale di Catania, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, emessa in data 27 febbraio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata, con ordinanza in data 5 febbraio 2021, nei confronti della stessa, indagata del delitto di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso il 3 febbraio 2021. L'ordinanza, rilevato che l'appello aveva impugnato il giudizio sulla gravità indiziaria deducendo che la perizia medico legale aveva riscontrato l'ipotesi della legittima difesa domiciliare, ha osservato che: - l'indagata, sin dall'udienza di convalida, aveva spiegato di essersi difesa dall'aggressione subita ad opera della vittima e di due suoi familiari, vicini di casa, che l'avevano colpita con calci eipugni, di aver quindi impugnato un coltello per allontanare gli aggressori, mentre la vittima, che evidentemente non si era accorta dell'arma, si era infilzata sul coltello; - prima dell'ingresso in carcere venivano riscontrate diverse ecchimosi, ritenute dal perito medico legale compatibili con una azione meccanica ad opera di terzi, non armati; - il fratello della vittima aveva dichiarato, invece, che l'indagata aveva sferrato la coltellata all'apertura della porta di ingresso; - l'ordinanza impugnata aveva ritenuto che, comunque, non ricorressero gli estremi della legittima difesa, considerato che la vittima e chi l'accompagnava erano disarmati e il fatto era avvenuto all'interno di un condominio con porte aperte; ed ha ritenuto che l'esito della perizia non mutasse il quadro indiziario, tenuto conto che la versione data dall'indagata era inverosimile e smentita dalla condotta successiva, avendo l'indagata immediatamente provveduto a cambiarsi di abito e a lavare il coltello. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria. Il giudizio era fondato sul travisamento di alcune circostanze, e precisamente:L'indagata aveva riferito di essere stata aggredita, e le lesioni avevano indotto il personale del carcere a inviare l'arrestata in ospedale per una compiuta refertazione, circostanze desumibili dalle relazioni di servizio del 4 e 6 febbraio 2021, oltre che dalla perizia medico legale; - Non era stata accertata la direzione della coltellata e quindi è possibile che la vittima "si sia proiettata sul coltello tenuto in mano dalla ricorrente"; - L'indagata aveva chiamato il 118, circostanza ammessa dal fratello della vittima. 3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. 1. La difesa dell'indagata aveva cl-riesto la revoca della misura cautelare per il venir meno della gravità indiziaria, in quanto le conclusioni del perito medico legale - incaricato di esaminare se l'indagata presentasse ferite od ecchimosi e la causa di esse - avevano avvalorato la versione dei fatti resa dall'indagata, che aveva dichiarato di essersi difesa dalla aggressione che a lei, e nella sua abitazione, era stata portata dalla vittima, accompagnata da due uomini. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, prima, e il Tribunale, quale giudice dell'appello, poi, hanno ritenuto, invece, che il quadro indiziario, pur a fronte dell'accertamento della presenza sul corpo dell'indagata di tre ecchimosi significative di traumi contusivi, non era mutato, dato che, anche ipotizzando che l'azione omicidiaria fosse stata preceduta da una colluttazione - nel corso della quale l'indagata fosse stata colpita - , era evidente la sproporzione tra l'offesa ricevuta dall'indagata e l'azione omicidiaria, compiuta con una coltellata diretta all'addome della vittima. La volontà omicidiaria era, poi, riscontrata, dalla condotta successiva finalizzata a cancellare le tracce del reato, lavando il coltello e cambiandosi di abito.2. La censura motivazionale proposta con il ricorso riguarda il travisamento di prove, in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dall'indagata (se fosse stata, o meno, aggredita), alle specifiche modalità dell'azione omicidiaria (la direzione del colpo di coltello, la sua intensità e il contesto del gesto), al soggetto che aveva chiamato il 118. Il motivo ha contenuto di merito. I giudici del merito cautelare hanno sottoposto a vaglio il compendio indiziario di accusa in relazione agli esiti della perizia medico legale, significativi del fatto che l'indagata fosse stata coinvolta in una colluttazione e attinta da colpi, inferti a mani nude, al collo, al torace e alla coscia dell'arto inferiore sinistro. Il giudizio sulla gravità indiziaria è stato fondato sul rilievo che l'azione dell'indagata, che munita di coltello aveva attinto all'addome della vittima cagionandone così la morte, non era proporzionata all'offesa .che le modalità della colluttazione avevano attuato e potevano realizzare, e che il superamento del limite costituito dalla proporzione tra offesa e difesa era stato volontario, come desumibile dalle caratteristiche dell'azione (coltellata diretta all'addome) e dalla condotta successiva finalizzata alla eliminazione delle tracce del reato. La censura motivazionale prescinde dallo specifico contenuto della motivazione e si concentra sul dato costituito dalla condotta immediatamente successiva al fatto. Si assume, infatti, che i giudici non avrebbero considerato che tutta l'azione era avvenuta mentre l'indagata aveva in corso una chiamata al 118 e che, sin dall'immediatezza, l'indagata aveva riferito agli operatori intervenuti di essere stata aggredita. Ora, quanto alla chiamata al 118, che la difesa assume essere precedente il fatto, il Tribunale non l'ha valutata, valorizzando la condotta successiva al fatto, ritenuta incompatibile con una azione solo colposa. Quanto alla circostanza se nell'immediatezza l'indagata avesse, o meno, riferito agli operatori di essere stata aggredita, si tratta di un dato - che il Tribunale accerta in senso negativo - privo di rilevanza probatoria, atteso che i giudici del merito valutano la tenuta del compendio di accusa in relazione al dato fattuale della colluttazione nella quale l'indagata era stata coinvolta. Con riguardo, infine, al dato che riguarda l'azione omicidiaria - centrale nella ricostruzione della dinamica del fatto - il ricorso si limita a dedurre che "la direzione del colpo" non era stata accertata con perizia né con altra prova certa. E' dunque evidente che il motivo si risolve nella prospettazione di argomenti di merito, che ri-leggono il compendio probatorio, partendo dal rilievo che non vi sarebbe prova certa della dinamica della coltellata, e valorizzano la colluttazione antecedente e la chiamata al 118, dati ritenuti a riscontro della versione resa dall'indagata. Nel giudizio di legittimità, peraltro, non è consentito proporre argomenti • Cv) N che riguardano direttamente il merito, ma solo in funzione del controllo della ru ro) i struttura della motivazione, secondo i parametri della effettività, coerenza e t 1,i 1) congruità logica. Limiti che la prospettazione difensiva ha superato. al 9) ;:rà cLcO sx? 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai o i (X) sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle g spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del E 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. d P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp