CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 32888/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore dei ricorrenti ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, per tutti i ricorrenti, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 22/10/2018, il Tribunale di Udine dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili - il primo quale amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) dichiarata fallita il 23/11/2012, nonché istigatore e ideatore, la seconda e la terza quali amministratrici in varie epoche della società - dei reati di bancarotta fraudolenta documentale (per avere tenuto le scritture contabili - nessuna delle quali consegnata al curatore - in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per avere distratto, occultato o, comunque dissipato denaro della società, prelevando dal conto della stessa considerevoli somme di denaro pari a circa 426 mila euro per pagamenti a favore di SMA s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Cerchia s.r.I., società interconnesse tra loro - e con altre - all'interno delle quali rivestivano diverse cariche, ma finendo, anche per i legami familiari e di coniugio, per costituire un unicum, al cui vertice si poneva, con compiti di direzione e vero amministratore [OSCURATO:PERSONA]). Con le circostanze attenuanti generiche equivalenti, per [OSCURATO:PERSONA], e prevalenti, per le altre due imputate, all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, il primo veniva condannato alla pena principale di anni 3 di reclusione, le altre alla pena principale di anni 2 di reclusione e tutti alle pene accessorie fallimentari per la durata di 10 anni, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Trieste, con sentenza deliberata in data 08/03/2022, ha rideterminato in melius la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando dodici motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia omessa motivazione in ordine alle doglianze proposte con l'atto di appello in ordine alla qualifica di amministratore di fatto della fallita attribuita a [OSCURATO:PERSONA] (detto Paolo), alla sussistenza e alla necessaria valutazione dell'esistenza di un gruppo di imprese, alla qualificazione delle operazioni indicate come distrattive alla stregua di operazioni infragruppo; tale vizio comporta un travisamento degli elementi probatori di segno contrario alle conclusioni dei giudici di merito.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione della legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministratore di fatto della fallita, basata sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che in realtà non offre alcun contributo all'assunto accusatorio, per la genericità delle dichiarazioni e la loro inidoneità a fondare il giudizio circa la qualifica soggettiva ascritta al ricorrente. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione della legge sostanziale e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati in difetto della condizione di insolvenza della società e dell'offensività della condotta. A fronte dell'articolato primo motivo di appello, la Corte di appello si è limitata a richiamare l'indirizzo giurisprudenziale - criticato dal gravame - secondo cui la sentenza di fallimento viene in rilievo nel reato fallimentare come mero provvedimento giurisdizionale e non per i fatti accertati, sicché, in tal modo, non si è confrontata non il dato probatorio che escludeva che [OSCURATO:SOCIETA]. si trovasse in condizioni di insolvenza, laddove la più recente giurisprudenza ritiene che per l'integrazione del reato il pericolo per il bene giuridico debba effettivamente sussistere, trattandosi di un reato a pericolo concreto "di danno", per la cui integrazione rileva la condizione di prossimità all'insolvenza. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione della legge sostanziale e vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della bancarotta per distrazione in relazione ai pagamenti effettuati a favore di altre società facenti capo alla medesima famiglia Sistro, negando l'esistenza di un gruppo di società. In modo contraddittorio, la sentenza impugnata, da una parte, esclude l'esistenza di un gruppo, mentre, dall'altra, sembra riconoscere l'esistenza di una "capogruppo", laddove l'esistenza di un gruppo e la necessità di valutare le operazione alla stregua di operazioni infragruppo risultava dal fatto che i molteplici pagamenti erano stati effettuati dalla fallita a favore di terzi soggetti, tutti individuati come fornitori di società partecipate dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. 2.5. Il quinto motivo denuncia violazione della legge sostanziale e vizi di motivazione con riguardo all'esclusione della natura di operazione infragruppo e alla sussistenza di vantaggi compensativi per l'intero gruppo societario, nonché omessa motivazione in relazione all'incremento patrimoniale derivato dalla condotta gestoria a favore della società "partecipate". Dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso che tutti gli importi in entrata del conto della società - priva di qualsiasi reddito proveniente da attività produttiva - provenivano da soggetti (persone fisiche o giuridiche) facenti capo alla famiglia Sistro, mentre gli amministratori accusati delle distrazioni avevano provveduto a immettere grandi liquidità nelle casse della fallita, con operazioni di segno contrario a quelle contestate, mentre gli importi in uscita sono effettuati a favore di società partecipate o di loro fornitori, ma la valutazione complessiva dei flussi in entrata e in uscita per gli anni 2010 e 2011 restituisce un valore positivo (risultando il saldo pari a 5.870,17 euro). La giurisprudenza successiva a quella richiamata dalla sentenza impugnata ha riconosciuto l'estensione dei vantaggi compensativi anche al delitto di bancarotta fraudolenta, mentre la motivazione è frutto di travisamento della prova nella parte in cui ha ritenuto l'insussistenza di un vantaggio finale della fallita all'esisto delle operazioni in contestazione e illogica lì dove nega che, secondo un giudizio ex ante, le operazioni erano destinate a depauperare la società fallita e le altre collegate. Il consulente della difesa ha descritto il senso di tali operazioni in entrata e in uscita alla stregua di una sorta di rapporto di cash pooling, escluso dalla Corte di appello per la mancanza di un contratto formale tra le società, il che le ha consentito di sottrarsi alla disamina delle doglianze con riguardo ai flussi di denaro in entrata (che provenivano a vario titolo da disponibilità finanziarie del gruppo), sia con riguardo ai flussi in uscita (destinati al pagamento dei fornitori delle società partecipate). Al tempo dei pagamenti tutte le società del gruppo erano attive, sicché illogicamente la sentenza impugnata sostiene che le stesse erano fallite. 2.6. Il sesto motivo denuncia violazione della legge sostanziale e vizi di motivazione in relazione alla mancata valutazione dei pagamenti effettuati a favore di altre società facenti capo alla famiglia Sistro come rientranti nell'oggetto sociale della fallita, trattandosi di uscite in linea con l'assunzione di interessenze, quote o partecipazioni in altre società. 2.7. Il settimo motivo denuncia, con riferimento al capo B), violazione della legge sostanziale e vizi di motivazione, essendo stato impiegato un dato probatorio inesistente per affermare la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ossia l'elevata criticità dei conti di Sesto s.r.I., non correlato ad alcun atto acquisito al processo, tanto più che il dato in questione è contraddetto dalla consulenza difensiva lì dove evidenzia la solvibilità della società, l'esistenza di crediti da riscuotere e il saldo positivo delle operazioni in entrata e in uscita. 2.8. L'ottavo motivo denuncia violazione della legge sostanziale e vizi di motivazione in ordine all'omessa risposta al motivo di appello con il quale si chiedeva la riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta in quello di bancarotta preferenziale. 2.9. Il nono motivo denuncia violazione della legge sostanziale e vizi di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e ha omesso di motivare circa la richiesta di riqualificazione del fatto come bancarotta semplice. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto integrata, nella riscontrata omessa consegna delle scritture contabili, la contestata bancarotta documentale "generica", in luogo di quella di cui alla prima ipotesi del primo comma, n. 2) dell'art. 216 I. fall., mentre nessuna motivazione è stata resa in ordine alla richiesta derubricazione in bancarotta semplice. 2.10. Il decimo motivo denuncia violazione della legge sostanziale e vizi di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della bancarotta documentale "generica", elemento desunto dalla radicale carenza di documentazione contabile, così erroneamente ritenendosi provato il dolo dall'elemento materiale del reato. 2.11. L'undicesimo motivo denuncia - con riferimento alla posizione delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - violazione della legge sostanziale e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale, nonché motivazione apodittica circa l'elemento soggettivo della stessa. L'atto di appello aveva valorizzato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva definito l'attività delle ricorrenti come impiegatizia, dichiarando di non sapere se partecipassero alle decisioni di colui che era stato individuato come dominus della società, laddove la Corte di appello si limita a richiamare le cariche amministrative rivestire dalle imputate, senza indicare gli elementi in base ai quali le imputate avrebbero consapevolmente contribuito al depauperamento della società. 2.12. Il dodicesimo motivo denuncia - con riferimento alla posizione delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - violazione della legge sostanziale e processuale, nonché vizi di motivazione con riferimento all'imputazione di bancarotta documentale sub A). L'atto di appello aveva censurato la sentenza di primo grado deducendo che le imputate avevano rivestito la carica un anno e pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, ma al riguardo la Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono solo in parte fondati. 2. Il primo motivo, nella parte relativa al ruolo gestorio attribuito a [OSCURATO:PERSONA], e il secondo motivo non meritano accoglimento. L'attribuzione di detto ruolo è giustificata alla luce della dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, come sottolinea la sentenza impugnata, aveva ricoperto varie cariche nelle società riconducibili alla famiglia Sistro ed era stato vicino all'imputato per ragioni familiari (avendo avuto una relazione sentimentale con la figlia); nei termini indicati, la Corte distrettuale ha puntuale argomentato circa la "intraneità" del dichiarante nel complesso imprenditoriale riconducibile alla famiglia Sistro. Né coglie nel segno la censura di genericità indirizzata dal ricorrente alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, come si evince dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ha riferito che Giuseppe (Paolo) Sistro era stato l'ideatore delle varie operazioni finanziarie e "la mente" di tutto ciò che veniva fatto, così, all'evidenza, attribuendogli un ruolo di dominus delle vicende societarie del tutto consono alla qualifica riconosciutagli dalle conformi sentenze di merito. 3. Il terzo motivo non merita accoglimento. Del tutto correttamente la Corte di appello ha risposto al primo motivo del gravame degli imputati - espressamente rubricato facendo riferimento all'insussistenza della "condizione di fallibilità" della società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) - richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite secondo cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 ss. I. fall. non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398). A ciò si aggiunga che il dedotto difetto della condizione di insolvenza neppure giova ai ricorrenti sul piano del pericolo concreto caratterizzante la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione. Sotto questo profilo, i ricorsi scontano una palese carenza di correlazione tra le argomentazioni dei giudici di merito e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che trascura di considerare il dato — richiamato dalla conforme sentenza di primo grado — che i cespiti attivi di [OSCURATO:SOCIETA]. (in particolare, svariati immobili) furono fatti confluire in [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che divenne la società della famiglia Sistro destinata a detenere le attività di maggior valore, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. ne veniva spogliata; [OSCURATO:SOCIETA]. era amministrata da [OSCURATO:PERSONA], che poi cedette l'80% delle quote a se stessa. Il rilievo giova a mettere in luce come quello richiamato dalla sentenza di primo grado fosse un dato con il quale necessariamente confrontarsi al fine di valutare l'attitudine delle plurime fuoriuscite di somme di denaro dalla fallita in un contesto di "spoliazione" della stessa a integrare un concreto pericolo per le ragioni del ceto creditorio: il primo motivo di appello, nel limitarsi, in buona sostanza, a far leva sull'entità dei debiti, risultava, sotto il profilo indicato, generico, non risultando specificamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni indicate poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 4. Il primo motivo, nella parte relativa alla sussistenza e alla necessaria valutazione dell'esistenza di un gruppo di imprese, e il quarto motivo sono inammissibili in quanto la questione della riconoscibilità o meno della figura del "gruppo di imprese" è estranea al nucleo essenziale della ratio decidendi della decisione impugnata, incentrato, come si vedrà, sulla ritenuta insussistenza del "vantaggi compensativi" e sulla confutazione della tesi difensiva incentrata sul cash pooling. 5. Il primo motivo, nella parte relativa alla valutazione delle operazioni indicate come distrattive alla stregua di operazioni infragruppo, e il quinto motivo non sono fondati. 5.1. La sentenza impugnata - a conferma del rilievo appena svolto al § che precede - osserva che l'inserimento della fallita all'interno del gruppo non esclude la natura distrattiva delle operazioni, non risultando la prova dei "vantaggi compensativi", intesi come il profitto che effettivamente deriva all'impresa che ha effettuato l'operazione a vantaggio di altro componente del gruppo. Nel caso di specie, osserva ancora il giudice di appello, non emerge alcuna prova della sussistenza, in capo alla fallita, di "vantaggi compensativi", in quanto, come osservato dalla sentenza di primo grado, le società destinatarie dei pagamenti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. erano fallite, mentre la maggior parte di esse erano state acquistate quando già si trovavano in una situazione di dissesto conclamato, sicché non poteva invocarsi alcuna prognosi fausta in base a un giudizio ex ante. La sentenza impugnata rileva poi come non vi fosse, tra [OSCURATO:SOCIETA]. e le altre società facenti capo alla famiglia Sistro, alcun contratto di cash pooling, che ne definisse oggetto, durata, limiti di indebitamento, aliquote di indebitamento relative a interessi attivi e passivi e commissioni applicabili, clausole, queste, che devono essere formalizzate in un contratto di conto corrente tra la società incaricata di gestire la tesoreria (pooler) e quelle conferiscono alla prima la gestione della tesoreria del gruppo. Nel caso di specie, rileva il giudice di appello, non sono identificabili i caratteri propri del cash pooling, mancando tutti i requisiti formali richiesti per dare pubblicità al sistema accentrato di cassa, né risultano adottate dalle singole società le delibere necessarie per dare contenuto a un accordo di cash pooling. Osserva inoltre la sentenza impugnata che non risulta provato che il saldo finale delle operazioni effettuate dalla fallita fosse attivo per la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e per le società del gruppo, né che la fallita abbia tratto vantaggio dalle disposizioni patrimoniali effettuate, che si sono rivelate una dismissione di cespiti attivi in una situazione di elevata criticità dei conti della stessa società operante e di quelli delle società dalla prima finanziate. 5.2. Con riferimento alle operazioni infragruppo e ai "vantaggi compensativi", il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte sostiene che, nel valutare come distrattiva un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate, occorre tenere conto del rapporto di gruppo, restando escluso il reato se, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l'operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234606; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Falciola, Rv. 267883); infatti, la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto di bancarotta patrimoniale, essendo necessaria, a tal fine, la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 254519). In questa prospettiva, un'operazione distrattiva infragruppo dal carattere marcatamente patologico per la gravità delle condizioni finanziarie di tutte le società coinvolte - idonea, quindi, a determinare un trasferimento di valori connotato da "fraudolenza" - trova inquadramento nella fattispecie di cui al comma primo dell'art. 223 I. fall. e non in quella ex art. 2634 cod. civ., richiamata dal comma secondo dello stesso art. 223 (Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253032; Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, Cosci, Rv. 268023), sicché, integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale il trasferimento di risorse tra società appartenenti allo stesso gruppo, effettuato, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita (Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250492; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013, Turchi, Rv. 255646). In altri termini, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece essere dimostrato il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 46689 del 30/6/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini, Rv. 273635). In sintesi, la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (Sez. 5, n. 16206 del 2/3/2017, Magno, Rv. 269702).5.3. La Corte distrettuale, come si è visto, ha escluso recisamente la sussistenza di "vantaggi compensativi" riconducibili, sia pure con valutazione ex ante, agli esborsi sopportati dalla fallita a favore di alcune delle società della "costellazione" degli enti imprenditoriali riconducibili alla famiglia Sistro. I ricorsi contestano questa affermazione sulla base della deduzione che i flussi complessivi in entrata e in uscita per gli anni 2010 e 2011 restituivano un valore positivo (per un saldo pari a poco meno di 6 mila euro nel biennio 2010/2011), ma la deduzione non coglie nel segno perché - mentre i saldi complessivi possono, come si subito si vedrà, venire in rilievo al più con riferimento al cash pooling - ai fini del giudizio sulla sussistenza dei "vantaggi compensativi" occorre valutare il rapporto tra la società che eroga il finanziamento o dalla quale comunque proviene l'esborso (nel caso di specie, Sesto s.r.I.) e quella "beneficiaria" della somma fuoriuscita dalla prima (per averla direttamente incassata o per essere stata la stessa utilizzata per pagare un suo creditore): è con riguardo alla singola società beneficiaria della condotta potenzialmente distrattiva che occorre valutare, con giudizio ex ante, se i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, ossia, appunto, i "vantaggi compensativi" (Sez. 5, n. 36764 del 2006, Bevilacqua, cit.; Sez. 5, n. 30333 del 2016, Falciola, cit.). Nei termini indicati, i giudici di merito, hanno congruamente motivato l'insussistenza dei "vantaggi compensativi", avendo la Corte distrettuale rilevato che le società destinatarie dei pagamenti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. erano fallite; più analiticamente, la conforme sentenza di primo grado ha rimarcato come, oltre alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. "erogante", fossero fallite le due società del "gruppo" destinatarie di buona parte delle somme distratte, ossia [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già in crisi dalla fine del 2009 e l'inizio del 2010 e fallita il 23/04/2012, ancor prima di Sesto s.r.I., dunque). Il che rende ragione, in termini non scalfiti dalle censure proposte dai ricorrenti, dell'insussistenza dei prospettati "vantaggi compensativi". 5.4. Anche le doglianze incentrate sul cash pooling non meritano accoglimento. Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, la locuzione cash pooling si riferisce, nel gergo economico-aziendalistico, a quel particolare tipo di accordo negoziale, integrante, secondo parte della dottrina, una tipologia di conto corrente non bancario a causa mista, presentando anche elementi propri di un contratto di finanziamento, e che intercorre tra diverse società (c.d. partecipants) facenti parte di un medesimo gruppo societario e in esecuzione del quale le predette persone giuridiche si impegnano ad accorpare in capo a un unico soggetto giuridico - denominato società pooler e generalmente individuato nella holding o nella finanziaria del gruppo - la gestione delle rispettive disponibilità finanziarie, nonché le liquidità e i relativi pagamenti; l'obiettivo primario di siffatta modalità operativa è, generalmente, finalizzato ad assicurare, attraverso una forma di gestione accentrata della tesoreria aziendale, un efficiente andamento dei rapporti tra le società aderenti al gruppo e gli istituti di credito, razionalizzando l'utilizzo complessivo delle liquidità e scongiurando in tal modo il rischio che si verifichino diseconomie all'interno dei singoli rapporti (Sez. 5, n. 37062 del 24/05/2022, Lavina, Rv. 283661-02). Approfondendo il tema dei rapporti tra cash pooling e bancarotta di società infragruppo, la giurisprudenza di questa Corte ha puntualizzato che il contratto, appunto di cash poolíng consiste nell'accentrare in capo a un unico soggetto giuridico l'amministrazione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario, operando per il tramite della gestione di un conto corrente unico sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata, sicché solo qualora ricorra la formalizzazione di tale contratto di conto corrente intersocietario, con puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo, può escludersi la bancarotta tra società infragruppo (Sez. 5, n. 34457 del 05/04/2018, Castiglioni, Rv. 273625, che ha respinto i ricorsi degli imputati volti a ricondurre i pagamenti preferenziali nell'ambito del contratto di cash pooling, rilevando che dai documenti della società fallita non risultava alcun formale contratto di tal genere, ma solo una prassi del gruppo societario tesa alla gestione delle risorse finanziare del gruppo nella maniera più utile per affrontare situazioni di criticità economica comuni; conf. Sez. 5, n. 37062 del 2022, Lavina, cit.). La Corte distrettuale ha fatto buon governo dei principi di diritto di richiamati, rilevando la mancanza non solo del contratto di conto corrente tra la società incaricata di gestire la tesoreria (pooler) e quelle conferiscono alla prima la gestione della tesoreria del gruppo, ma anche di tutti i requisiti formali e dei caratteri propri del cash poolíng, quali, prima di tutto, il conferimento delle entrate delle singole società del gruppo nel conto messo a disposizione dalla pooler. I ricorsi non si confrontano puntualmente con i rilievi del giudice di appello, limitandosi a richiamare i versamenti (all'evidenza non esaustivi delle entrate delle singole società e non corrispondenti a quelle destinatarie dei versamenti da parte della fallita). Del resto, mette conto osservare che, per quanto è dato comprendere, la sentenza di primo grado mette in luce che il tema del cash poolíng è introdotto - non già come allegazione degli imputati accompagnata dalle necessarie indicazioni (il conto corrente sul quale confluivano i versamenti "comuni", il contrato di "tesoreria", etc.), ma - come indicazione del consulente della difesa, lì dove ha fatto riferimento all'operatività della fallita come a una sorta di cash pooling: si tratta, dunque, in assenza di più specifiche deduzioni dei ricorrenti, di una mera allegazione della difesa tecnica (o, meglio, del suo consulente), svolta, in termini esemplificativi e del tutto svincolati dai riferimenti fattuali idonei a dare concretezza alla deduzione incentrata su di essa. Del resto, questa Corte ha avuto modo anche di sottolineare che, in tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante il trasferimento di fondi alla capogruppo invocando l'attuazione di un sistema di tesoreria accentrata (cash pooling), atteso che nessun "sistema", comunque denominato o qualificato, giustifica il passaggio di risorse da una società ad un'altra, anche facenti parte dello stesso gruppo, in una situazione di conclamata sofferenza della società deprivata, senza garanzia di restituzione dei valori trasferiti e al di fuori di un credibile programma di riassestamento del gruppo, che sia rivolto a superare prioritariamente le problematiche dell'ente in sofferenza (Sez. 5, n. 22860 del 01/03/2019, Chiaro, Rv. 276634): problematiche che N fallimento - non solo della fallita, ma anche - delle principali beneficiarie dei versamenti di denaro da parte sua esclude siano state superate. 5.5. Per completezza, la Corte ritiene di doversi soffermare su un ulteriore profilo, ossia sulla configurabilità, rispetto alle "entrate" registrate dalla fallita (da parte di varie e non specificamente indicate società del gruppo: in particolare, sostiene il ricorso, a pag. 25, che «anche i versamenti in contanti provenivano dalle casse della società SMA s.r.I., che gestiva dei supermercati») e rispetto alle "uscite", qualificate sub specie di fatti distrattive, dell'ipotesi della "bancarotta riparata". Ipotesi la cui configurabilità, nel caso di specie, deve essere esclusa, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di puntualizzare come non configuri la bancarotta cosiddetta "riparata" la restituzione dell'importo ricevuto o sottratto mediante mere operazioni contabili (cd. "giri" di denaro) tra società del medesimo gruppo, senza nuovi apporti finanziari esterni, trattandosi di un "adempimento apparente", inidoneo a reintegrare, nella sua effettività ed integralità, il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza e ad annullare il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 - 02). Il che rende ragione, anche sotto questo profilo, dell'infondatezza dei motivi in esame. 6. Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo sono inammissibili. 6.1. Il sesto motivo è inammissibile, per plurime ragioni. In primo luogo, il rilievo è estraneo al nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza impugnata, sicché la sua rappresentazione, all'evidenza, non risulta in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Per altro verso, a fronte di un oggetto sociale costituito, da una parte, dall'acquisto, vendita, permuta e locazione di beni immobili e, dall'altra, di assunzioni di partecipazioni in altri enti aventi oggetto analogo e concessione di garanzie a terzi (sentenza di primo grado, pag. 10), un'attività descritta dal consulente come una sorta di cash pooling presenta evidenti profili di eterogeneità che rendono manifestamente infondata la doglianza. 6.2. Il settimo motivo è inammissibile, perché non si confronta, per un verso, con il dato probatorio, sopra richiamato, in relazione alla "spoliazione" degli immobili della fallita a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi entrata nella titolarità personale di Pascarella) e, per altro verso, con quelli relativi alla sorte delle società ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), principali beneficiarie dei versamenti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. 6.3. L'ottavo motivo è manifestamente infondato perché la conferma della giudizio di colpevolezza in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale presuppone implicitamente il rigetto della invocata riqualificazione del fatto in termini di bancarotta preferenziale (peraltro non sorretta dalla puntuale e specifica deduzione dei crediti che sarebbero stati soddisfatti e in contraddizione con la tesi che vorrebbe la fallita esercitare il ruolo di cash pooling). 7. Passando all'undicesimo motivo, anch'esso relativo all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, esso è manifestamente infondato. Lungi dal limitarsi a indicare le cariche amministrative rivestite dalle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sistro, le conformi sentenze di merito hanno messo in luce come esse fossero in carica quando i versamenti illeciti furono realizzati. Del resto, la semplice rassegna delle numerose società riconducibili alla famiglia e del ruolo o dei ruoli (amministrativi e/o proprietari) rivestiti in molte di esse - ora da una, ora da entrambe - rende evidente il contributo concorsuale cristallizzato nell'imputazione. 8. Il nono motivo è infondato. In premessa, mette conto ribadire che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n.33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650). Ora, nel caso di specie, è stato accertato che nessuna documentazione risulta rinvenuta e consegnata, sicché si verte nell'ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 216, primo comma, n. 2), I. fall., che richiede il dolo specifico. Il ricorrente non ha specificamente denunciato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, laddove, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo, sicché detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217). Peraltro, il capo di imputazione fa espresso riferimento alla mancata consegna di qualsiasi scrittura; ora, posto che il capo di imputazione enunciava la mancata consegna dell'intera documentazione, dalla sentenza impugnata emerge univocamente che il giudice di appello ha delineato il dolo specifico nel fine di ostacolare, con la condotta di bancarotta documentale, la scoperta dei fatti distrattivi, così ostacolando la ricostruzione del patrimonio sociale. 9. Il decimo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'accertamento relativo alla sussistenza del dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale è, nella sua essenza, del tutto analogo a quello che, in generale, è imposto al giudice penale nell'accertamento del dolo, accertamento che, per sua natura, deve far leva su dati esteriori e obiettivi, valutati, nella loro valenza dimostrativa, sulla base di massime di esperienza: ossia, su un modus procedendi, che «consiste nell'inferire da circostanze esteriori significative di un atteggiamento psichico l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza» (Sez. 6, n. 2800 del 08/02/1995, Rv. 200809, in motivazione), del quale la motivazione deve render ragione restando «saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio» (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, in motivazione). 10. Il dodicesimo motivo è, invece, fondato. L'atto di appello (pagg. 37 s.) aveva specificamente censurato la condanna delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cessate dalla carica amministrativa prima del fallimento della società, ma, sul punto, la Corte di appello omette di rispondere alle puntuali doglianze delle appellanti, sicché, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata. 11. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte di appello di Venezia, mentre, nel resto, i ricorsi delle predette ricorrenti devono essere rigettati. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato