CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 10498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 206 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod.pen. (furto di un cambiamonete, contenente circa euro 2.500,00, con le aggravanti della violenza sulle cose e della minorata difesa, stante l'effrazione della porta di ingresso e l'azione in tempo di notte, in data 7 giugno 2016). In particolare il ricorrente ha lamentato 1) il travisamento della prova in ordine alla ritenuta violenza sulle cose, essendo stata affermata l'effrazione della porta di ingresso negata dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) la mancata assunzione della prova decisiva (deposizione del proprietario del cambiamonete, che avrebbe potuto precisare l'entità del danaro sottratto, contenuto nella macchina). 2. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine all'asserito travisamento della prova, occorre premettere che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, Africano, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01). A ciò si aggiunga che il giudice del merito si è limitato ad interpretare la deposizione del teste Fusilli, da cui ha desunto l'ingresso nel locale tramite violenza sulle cose e, cioè, tramite la forzatura della porta di ingresso, secondo quanto risulta dallo stesso verbale di udienza allegato al ricorso ("un pò era scassinata"). In ordine al rigetto della richiesta istruttoria, va ricordato che l'error in procedendo rilevante "ex" art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa; la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (Sez. 4, n. 23505 del 14/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240839 - 01). Nel caso di specie, come congruamente osservato dal giudice di merito, la prova dedotta è del tutto superflua, essendo sufficiente quanto già desumibile dalla deposizione del teste de relato Fusilli. A ciò si aggiunga che l'esatta entità dei valori sottratti non assume particolare rilievo, nel caso di specie, non essendo stata applicata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen. 3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del 'ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procéssuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Frances