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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 25532/2023

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1499-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 754 del 20 20 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 0 ottobre 20 20 (R.G.N. 105/2019).

R.G.N.11499/2021 Cron.

Rep.

C.C. 15/06/2023 giurisdizione Contributi alla Gestione separata.

Prescrizione.

Occultamento doloso del debito. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 15 giugno 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 754 del 2020, depositata il 20 ottobre 2020, la Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la sentenza del Tribunale di Marsala (n. 36 del 2019), che aveva accolto il ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA] e aveva dichiarato prescritto il credito contributivo di Euro 1.903,43, vantato dall’INPS con riferimento all’obbligo d’iscrizione del lavoratore alla Gestione separata INPS per l’anno 2011. 1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che non sussiste alcun occultamento doloso del debito contributivo, idoneo a sospendere il corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ.

Il dolo è contraddetto, nel caso di specie, dalla controvertibilità delle questioni oggetto del contendere e dalla regolare compilazione del quadro CM della dichiarazione dei redditi.È ininfluente il fatto che i redditi non siano stati inseriti anche nel quadro RR, specificamente destinato alla determinazione dei contributi dovuti. 1.2.–La prescrizione, che decorre dal 9 luglio 2012, scadenza del termine di pagamento del debito contributivo per l’anno 2011, era dunque già compiuta allorché l’Istituto ha costituito in mora l’obbligato, con avviso bonario ricevuto il 29 agosto 2017, primo atto interruttivo prodotto in causa. 2.– L’ INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Palermo, con ricorso notificato il 16 aprile-23 aprile2021. 3.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. 4.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. -3 - 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ., in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, all’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere l’occultamento doloso del debito contributivo, insito nell’omessa compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2012 per i redditi del 2011.

Tale quadro è «riservato all’indicazione dei contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata» (pagina 4 del ricorso per cassazione) ed è «specificamente dedicato alla determinazione dei contributi da parte del Fisco» (pagina 7).

La compilazione del quadro RR, invero, rappresenterebbe l’unico strumento per consentire all’INPS la verifica della produzione d’un reddito da lavoro autonomo, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive e idoneo a far sorgere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata(pagina 11 del ricorso per cassazione).

Una diversa interpretazione del dettato normativo vanificherebbe «gli interessi di carattere pubblicistico» (pagina 12), sottesi all’obbligo di compilare anche il quadro RR. 2.–Il ricorso è infondato. 2.1.–Le censure muovono dall’assunto che l’omessa compilazione del quadro RR integri di per sé, in maniera indefettibile, un -4 - occultamento doloso del debito contributivo, con conseguente sospensione della prescrizione. 2.2.–Tale assunto , che rappresenta il fulcro dell’impug nazione, non può essere condiviso, alla stregua delle precisazionienunciate nella giurisprudenza più recente di questa Corte e richiamate dalla parte controricorrente anche nella memoria illustrativa. 2.3.–La causa di sospensione della prescrizione, sancita dall’art. 2941, n. 8,cod. civ., postula una condotta idonea a determin are , per il creditore,una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito.

È presupposto imprescindibile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione e foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli(Cass., sez. lav., 1° giugno 2023, n. 15515, punto 14 delle “Ragioni della decisione”). 2.4.–Questa Corte, nel puntualizzare l’orientamento espresso da Cass., sez. lav., 7 marzo 2019, n. 6677, ha affermato che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della leggen. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez.

VI - L, 30 novembre 2021, n. 37529).

Il relativo accertamento costituisce oggetto d’una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. 2.5.–Che si tratti di accertamento di fatto, da svolgere caso per caso, è affermato anche dall’ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata dall’Istituto a sostegno delle sue difese (pagine 8 e 9 del ricorso).

Le affermazioni dell’ordinanza menzionata traggono pur sempre origine dalla peculiare valutazione di merito già compiuta, in quel frangente, dai giudici d’appello, ma non adombrano, con portata -5 - generale e indiscriminata , un rapporto d i necessaria implicazione tra l’omessa compilazione del quadro RR e l’occultamento doloso del debito. 2.6.–A tale orientamento, oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. lav., 19 luglio 2023, n. 21275, e ordinanza n. 15515 del 2023, cit.,al già richiamato punto 14 delle “Ragioni della decisione”), occorre dare continuità, in difetto di argomenti che valgano a scalfirne la forza persuasiva. 3.–La Corte territoriale si è conformata alla regola di diritto, che riconnette l’occultamento doloso del debito, alla stregua d’una valutazione circostanziata, da compiere in ogni singola vicenda,a una condotta fraudolenta, intenzionalmente diretta ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2014, n. 21567).

Tale condotta dev’essere suscettibile di determinare un impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass., sez. lav., 17 aprile 2007, n. 9113), che trascende la mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass., sez. lav., 27 febbraio 2020, n. 5413).

Nell’escludere ogni automatismo tra l’omessa compilazione del quadro RR e l’occultamento doloso del debito, la sentenza impugnata è immune dai denunciati errores in iudicando e non presta il fianco alle critiche del ricorrente, che su quell’automatismo, per contro, s’incentrano e si mostrano così dissonanti con l’indirizzo più recente di questa Corte.

Néil ricorrente, che si limita a denunciare la violazione della regola di diritto prima richiamata, senza censurare le altre statuizioni sulla fattispecie estintiva della prescrizione (dies a quo, data del primo atto interruttivo), formula critiche rituali sull’accertamento di fatto, nei rigorosi limiti oggi tracciati dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. -6 - 4.–Il ricorso, in ultima analisi, va respinto.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 6.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 ge nnaio 2013, impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1499-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 754 del 20 20 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 0 ottobre 20 20 (R.G.N. 105/2019). R.G.N.11499/2021 Cron. Rep. C.C. 15/06/2023 giurisdizione Contributi alla Gestione separata. Prescrizione. Occultamento doloso del debito. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 15 giugno 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 754 del 2020, depositata il 20 ottobre 2020, la Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la sentenza del Tribunale di Marsala (n. 36 del 2019), che aveva accolto il ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA] e aveva dichiarato prescritto il credito contributivo di Euro 1.903,43, vantato dall’INPS con riferimento all’obbligo d’iscrizione del lavoratore alla Gestione separata INPS per l’anno 2011. 1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che non sussiste alcun occultamento doloso del debito contributivo, idoneo a sospendere il corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ. Il dolo è contraddetto, nel caso di specie, dalla controvertibilità delle questioni oggetto del contendere e dalla regolare compilazione del quadro CM della dichiarazione dei redditi.È ininfluente il fatto che i redditi non siano stati inseriti anche nel quadro RR, specificamente destinato alla determinazione dei contributi dovuti. 1.2.–La prescrizione, che decorre dal 9 luglio 2012, scadenza del termine di pagamento del debito contributivo per l’anno 2011, era dunque già compiuta allorché l’Istituto ha costituito in mora l’obbligato, con avviso bonario ricevuto il 29 agosto 2017, primo atto interruttivo prodotto in causa. 2.– L’ INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Palermo, con ricorso notificato il 16 aprile-23 aprile2021. 3.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. 4.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. -3 - 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ., in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, all’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere l’occultamento doloso del debito contributivo, insito nell’omessa compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2012 per i redditi del 2011. Tale quadro è «riservato all’indicazione dei contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata» (pagina 4 del ricorso per cassazione) ed è «specificamente dedicato alla determinazione dei contributi da parte del Fisco» (pagina 7). La compilazione del quadro RR, invero, rappresenterebbe l’unico strumento per consentire all’INPS la verifica della produzione d’un reddito da lavoro autonomo, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive e idoneo a far sorgere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata(pagina 11 del ricorso per cassazione). Una diversa interpretazione del dettato normativo vanificherebbe «gli interessi di carattere pubblicistico» (pagina 12), sottesi all’obbligo di compilare anche il quadro RR. 2.–Il ricorso è infondato. 2.1.–Le censure muovono dall’assunto che l’omessa compilazione del quadro RR integri di per sé, in maniera indefettibile, un -4 - occultamento doloso del debito contributivo, con conseguente sospensione della prescrizione. 2.2.–Tale assunto , che rappresenta il fulcro dell’impug nazione, non può essere condiviso, alla stregua delle precisazionienunciate nella giurisprudenza più recente di questa Corte e richiamate dalla parte controricorrente anche nella memoria illustrativa. 2.3.–La causa di sospensione della prescrizione, sancita dall’art. 2941, n. 8,cod. civ., postula una condotta idonea a determin are , per il creditore,una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito. È presupposto imprescindibile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione e foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli(Cass., sez. lav., 1° giugno 2023, n. 15515, punto 14 delle “Ragioni della decisione”). 2.4.–Questa Corte, nel puntualizzare l’orientamento espresso da Cass., sez. lav., 7 marzo 2019, n. 6677, ha affermato che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della leggen. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI - L, 30 novembre 2021, n. 37529). Il relativo accertamento costituisce oggetto d’una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. 2.5.–Che si tratti di accertamento di fatto, da svolgere caso per caso, è affermato anche dall’ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata dall’Istituto a sostegno delle sue difese (pagine 8 e 9 del ricorso). Le affermazioni dell’ordinanza menzionata traggono pur sempre origine dalla peculiare valutazione di merito già compiuta, in quel frangente, dai giudici d’appello, ma non adombrano, con portata -5 - generale e indiscriminata , un rapporto d i necessaria implicazione tra l’omessa compilazione del quadro RR e l’occultamento doloso del debito. 2.6.–A tale orientamento, oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. lav., 19 luglio 2023, n. 21275, e ordinanza n. 15515 del 2023, cit.,al già richiamato punto 14 delle “Ragioni della decisione”), occorre dare continuità, in difetto di argomenti che valgano a scalfirne la forza persuasiva. 3.–La Corte territoriale si è conformata alla regola di diritto, che riconnette l’occultamento doloso del debito, alla stregua d’una valutazione circostanziata, da compiere in ogni singola vicenda,a una condotta fraudolenta, intenzionalmente diretta ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2014, n. 21567). Tale condotta dev’essere suscettibile di determinare un impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass., sez. lav., 17 aprile 2007, n. 9113), che trascende la mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass., sez. lav., 27 febbraio 2020, n. 5413). Nell’escludere ogni automatismo tra l’omessa compilazione del quadro RR e l’occultamento doloso del debito, la sentenza impugnata è immune dai denunciati errores in iudicando e non presta il fianco alle critiche del ricorrente, che su quell’automatismo, per contro, s’incentrano e si mostrano così dissonanti con l’indirizzo più recente di questa Corte. Néil ricorrente, che si limita a denunciare la violazione della regola di diritto prima richiamata, senza censurare le altre statuizioni sulla fattispecie estintiva della prescrizione (dies a quo, data del primo atto interruttivo), formula critiche rituali sull’accertamento di fatto, nei rigorosi limiti oggi tracciati dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. -6 - 4.–Il ricorso, in ultima analisi, va respinto. 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 6.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 ge nnaio 2013, impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell
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