CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03209/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Avezzano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto all'autorizzazione concessa nell'ambito della misura di sorveglianza speciale con la quale era stato autorizzato a recarsi ad Avezzano nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2015 con divieto di non rincasare la sera più tardi delle 21,00 e di non uscire prima delle successive ore 7,00, in Avezzano il 5 giugno 2015. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la parte in cui non è stato dato rilievo al malore accusato dall'imputato, che gli impose di rientrare prematuramente presso il luogo di residenza nella giornata del 6 giugno anziché di quella del 7 giugno. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di appello ha preso in esame le deduzioni difensive, in particolare quella relativa all'asserito malore che avrebbe impedito all'imputato di rispondere agli agenti che operavano il controllo nonostante fosse in quel momento nell'abitazione. Ha sul punto logicamente rilevato che l'imputato si è limitato ad addurre tale circostanza, che dovrebbe avere effetto scusante, ma non ha allegato alcun fatto che potesse comprovarne la veridicità. Peraltro, il giorno successivo, ha aggiunto la Corte di appello, l'imputato recatosi presso il Commissariato di Polizia di Avezzano per comunicare l'intenzione di fare rientro anticipato a Rieti, conseguenza del malore, non fece alcun cenno allo stesso. Del tutto logica è poi la motivazione in punto di affermazione di responsabilità per la parte in cui la Corte di appello ha desunto l'assenza dell'imputato nell'abitazione dei familiari in Avezzano per il fatto che non rispose agli agenti che bussavano alla porta, né ciò fecero i parenti ivi dimoranti. La Corte di appello ha pertanto operato una logica inferenza, deducendo l'assenza dalle omesse risposte al controllo di polizia, che peraltro ebbe una significativa durata, di circa dieci minuti, e non fu fatto, come precisato ancora in sentenza, in piena notte, quando il sonno può essere più pesante e impedire così al controllato di accorgersi della presenza degli agenti.4. Il ricorso deve essere allora dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 nove