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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14381/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per i reati di tentato furto pluriaggravato (capo a) e di furto consumato pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen. (capo b), unificati dal vincolo della continuazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. e il vizio motivazionale della sentenza impugnata per non avere qualificato anche il reato ascritto al ricorrente con il capo b) come furto tentato, non risulta deducibile in sede di legittimità in quanto non previamente oggetto di impugnazione in sede di appello e, peraltro, è affetto da manifesta infondatezza in quanto come insegna la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016), il furto si consuma nel momento in cui l'agente consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (nella specie la refurtiva è stata trovata a bordo della vettura nella disponibilità dell'imputato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per i reati di tentato furto pluriaggravato (capo a) e di furto consumato pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen. (capo b), unificati dal vincolo della continuazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. e il vizio motivazionale della sentenza impugnata per non avere qualificato anche il reato ascritto al ricorrente con il capo b) come furto tentato, non risulta deducibile in sede di legittimità in quanto non previamente oggetto di impugnazione in sede di appello e, peraltro, è affetto da manifesta infondatezza in quanto come insegna la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016), il furto si consuma nel momento in cui l'agente consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (nella specie la refurtiva è stata trovata a bordo della vettura nella disponibilità dell'imputato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 14381/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris