CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26697/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/1986 avverso la sentenza del 26/01/2026 della Corte di appello di Bari; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. In quattro motivi deduce: I) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (àrt. 131-bis, cod. pen.): la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con tutti gli indici normativi, omettendo di tener conto, in particolare, della modestissima durata dell'allontanamento dall'abitazione e della modesta entità del pericolo derivatone;II) vizio di motivazione nella parte in cui è stato escluso, con un automatismo inferenziale del tutto congetturale, che l'allontanamento sia stato di breve durata, per il solo fatto che egli è stato sorpreso a circa 2,5 km dalla sua abitazione, in un luogo, dunque, raggiungibile a piedi in almeno mezz'ora; III) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego di pene sostitutive: la sentenza si è espressa in tal senso esclusivamente in relazione alla detenzione domiciliare, mentre il motivo d'appello prospettava anche l'applicazione del lavoro sostitutivo, risultando così un vuoto di motivazione sul punto; IV) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di computo della recidiva, giustificato con una motivazione semplicemente descrittiva dei precedenti penali, ma senza indicazione della ragione per la quale essi sarebbero indicativi di maggiore pericolosità sociale. 2. Ha depositato la propria requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è inammissibile, non foss'altro che per genericità. La Corte d'appello ha spiegato le ragioni del suo giudizio negativo con motivazione non manifestamente illogica, poiché fondata su dati di fatto non controversi ed obiettivamente ragionevoli: la distanza tra i luoghi di detenzione e di rinvenimento dell'imputato e, quindi, la durata non breve del suo allontanamento, con la conseguente intensità del dolo; ma anche il fatto che l'evasione sia avvenuta già solo dopo poche settimane dall'inizio della misura. Per contro, il ricorso non offre alcuno specifico elemento idoneo a svalutare di significato tali circostanze ed eventualmente trascurato in sentenza. 2. Altrettanto vale per il secondo motivo. La Corte d'appello ha dedotto la consistenza del tempo dell'allontanamento dalla distanza tra i luoghi di custodia e di rinvenimento del ricorrente, secondo una correlazione tra spazio e tempo probabilmente empirica, ma coerente con la logica razionale. Dal suo canto, il ricorso censura come congetturale tale ragionamento, senza tuttavia spiegare per quale ragione, dal momento che non allega, e men che mai dimostra, alcun elemento di confutazione (ad es., la disponibilità di un veicolo). 23. È ammissibile, invece, ma comunque non fondato, il terzo motivo, in tema di pene sostitutive. Vero è che la sentenza si è espressa solo con riferimento alla detenzione domiciliare, ma, avendo concluso per l'inaffidabilità dell'imputato ai fini del rispetto di una tale misura custodiale, deve logicamente intendersi che tale era, a maggior ragione, il giudizio della Corte distrettuale in relazione alle più blande pene sostitutive non custodiali, che implicano un maggiore impegno collaborativo del reo. La motivazione della sentenza, dunque, benché implicita, risulta inequivoca e non lacunosa. 4. Inammissibile, infine, per manifesta infondatezza e per genericità, è l'ultimo motivo, relativo alla considerazione della recidiva. La sentenza, infatti, non si è limitata a dar atto dell'esistenza dei precedenti, ma da questi, plurimi e significativi, ha tratto, con deduzione logica coerente, la «totale assenza della volontà del rispetto delle prescrizioni dell'autorità» da parte dell'imputato, che ben può essere ritenuta sintomatica di una sua maggiore pericolosità sociale. 5. Il ricorso, in conclusione, dev'essere respinto, con la conseguente condanna del proponente a farsi carico delle relative spese (art. 616, cod. proc. pen.). P. P.Q.M