CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 20692/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarsi inammissibile l'impugnazione; letta la memoria di replica alle conclusioni del P.g., trasmessa, a mezzo p.e.c. in data 9 aprile 2026, dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nelle conclusioni per l'annullamento della sentenza impugnata, valorizzando in particolare la fondatezza del primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'imputato ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bari in data 14 ottobre 2025, che aveva riformato quoad poenam la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale del medesimo capoluogo in data 10 aprile 2025. In particolare, la Corte territoriale, riconosciuta l'attenuante di genesi costituzionale (sent. n. 120 del 2023) del fatto di lieve entità, rideterminava pena inflitta in primo grado (anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.200/00 di multa) in anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa. 1. Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione, per manfesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione all'art. 69 cod. pen.), con riferimento al negato giudizio di prevalenza tra la riconosciuta circostanza attenuante della lieve entità del fatto (sentenza Corte cost. n. 120 del 2023) e la recidiva qualificata (ritenuta ostativa), pure riconosciuta in sentenza. 1.1. In particolare, il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato nella motivazione della sentenza impugnata, il giudizio di equivalenza non è l'unico accessibile nella concreta fattispecie (confronto con la recidiva qualificata. Art. 69 comma quarto cod. pen.), in quanto con interpretazione costituzionalmente orientata la Corte ben avrebbe potuto propendere per la prevalenza della riconosciuta circostanza attenuante della lieve entità del fatto, alla luce dei principi espressi nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 2025 in relazione al delitto di rapina. 1.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce ancora violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.) per il rigetto del motivo di gravame con il quale era stato richiesto il riconoscimento anche delle circostanze attenuanti generiche. 1.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce ancora i medesimi vizi in relazione alla corretta interpretazione dei limiti nel riconoscimento della recidiva qualificata ai sensi del quarto comma l'art.99 cod. pen., contestata peraltro in forma cumulativa e generica al termine della rubrica imputativa e non in forma specifica per ciascuna delle ipotesi di reato contestate ai capi A e B. 2. Il primo motivo difetta del necessario requisito dell'interesse all'impugnazione (art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come letto dal consolidato diritto vivente: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165 - 01). 2.1. Deve, infatti, osservarsi che nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 9, sub 5.) la pena finale irrogata è stata calcolata individuando come pena base quella di anni 5 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, pari al minimo edittale previsto per il più grave delitto di estorsione contestato; tale pena è stata ridotta di un terzo per effetto della riconosciuta 2circostanza attenuante della, lieve entità del fatto che, pertanto, non .era stimata affatto equivalente (come ripetuto anche in dispositivo) alla riconosciuta recidiva, ma prevalente su di essa, come dimostra la diminuzione di un terzo della pena base calcolata sul minimo edittale del reato più grave. Quanto richiesto con i motivi di gravame è stato pertanto già realizzato, ancorché in aperto -quanto irrilevante- contrasto con quanto astrattamente argomentato alla pagina 7 (terz'ultimo capoverso) della motivazione, oltre enunciato che in parte dispositiva. 2.2. Il secondo motivo è aspecifico, in quanto meramente reiterativo di doglianze proposte con i motivi di gravame respinti dalla Corte di merito con puntuale ed adeguata motivazione, con la quale il ricorrente elude il confronto. La Corte d'appello ha argomentato la decisione di rigetto sul tema delle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena sottolineando che la condotta estorsiva si è manifestata in più occasioni, in orario notturno e con comportamenti di particolare violenza, da parte di soggetto già sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La decisione appare in linea con i principi consolidati espressi da questa Corte, secondo cui la decisione sul riconoscimento o la negazione delle circostazne attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Il giudice non è comunque tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Quanto alla dosimetria della pena, si è già detto sopra (sub 2.1.) che la pena base per il delitto di estorsione è stata indicata nel minimo edittale e la dimunzione per l'attenuante riconosciuta è stata calcolata nel massimo consentito (un terzo della pena base) dal disposto dell'art. 65, primo comma, n. 3), cod. pen. 2.3. Il terzo motivo partecipa della medesima ragione di indeducibilità del secondo. Si è già detto che il riconoscimento della recidiva qualificata non ha prodotto alcun effetto sulla misura della pena, stante la prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto sulla recidiva contestata. Ad ogni modo, la Corte territoriale ha giustificato, con motivazione effettiva, congrua e non manifestamente illogica, come tale sottratta al sindacato di legittimità, la ragione per cui ha ritenuto corretta la contestazione della recidiva riferita a entrambe le contestazioni, anche richiamando sul punto il principio secondo cui "la recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e, come tale, ove contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse, salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse (nei termini Sez. 2, n. 38714 del 12/09/2023, Pozzi, Rv. 285030 - 01; Sez. 2, n. 22966 del 09/03/2021, Virgilio, Rv. 281456). 3. Quanto ad apprezzamento della recidiva qualificata, la Corte ha tenuto conto della gravità e specificità dei fatti pregressi, la cui datazione non è apparsa remota, per divisare accresciuta pericolosità e più intensa colpevolezza nei fatti omogenei da ultimo consumati. L'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria è stato quindi operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01). 3. Ai sensi di quanto disposne il comma 1 dell'art. 616 cod. proc. pen., segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tuttavia che non sussista colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile, atteso che la Corte d'appello, enunciando in motivazione e confermando in dispositivo il principio che avrebbe guidato il giudizio di valenza, ha evidentemente concorso a determinare l'errore del ricorrente. Il ricorrente non può pertanto essere condannato (Corte cost. n. 186 del 2000) alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. 3.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati nell'esperienza della Corte e la facile soluzione degli argomenti di critica proposti con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dic P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enteMassimo [OSCURATO:PERSONA] eltrani , ' 44/DEPOSITATO W CANCE4LARIA [OSCURATO:PERSONA] GfUDIZI --tt [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 4