CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 24348/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla eccezione di incompetenza territoriale. Con memoria depositata il 16 maggio 2022, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi già proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Monza ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'odierno ricorrente confermando il decreto di perquisizione e sequestro ex art 247 c.p.p. e ss. emesso dalla Procura della Repubblica in data 08.07.2021 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Giulio articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 324 c. 6 c.p.p. e dell'alt 178 c.p.p. nullità per omessa notifica dell'avviso della data dell'udienza fissata per la trattazione del riesame all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano che era stato in precedenza nominato unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale, e in particolare dell'alt 16 c.p.p., dell'art. 2 e art. 18 D.Lgs. n. 74/2000, rilevante ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b). In sostanza, difetterebbe alcuna motivazione in ordine alla articolata eccezione di incompetenza avendo la difesa contestato la competenza della procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza perché la residenza fiscale dell'imputato e le sedi delle società coinvolte si trovavano in altro distretto per cui avrebbe dovuto radicarsi la competenza della procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla eccezione di incompetenza territoriale. 4. Con memoria depositata il 16 maggio 2022, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi già proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Quanto al primo motivo del ricorso, con cui si lamenta nullità per omesso avviso al secondo difensore, non appare potersi ravvisare l'ipotesi di nullità assoluta affermata dalla Corte di legittimità (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). In particolare, risulta che l'indagato era assistito da due distinti difensori e che il difensore presente nulla ha eccepito in ordine alla omessa notifica a favore dell'altro. Va infatti ricordato che, nel procedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 11232 del 18/02/2020 Cc. Rv. 278815 - 01). 3. Risulta invece fondato il secondo motivo di ricorso. Infatti, non è effettivamente possibile individuare alcuna motivazione articolata da parte del Tribunale dei riesame in punto competenza. Nella indicazione del motivo, lo stesso Tribunale appare considerare l'eccezione di incompetenza territoriale valida unicamente in relazione ai reati fine e non in connessione al reato associativo. Tuttavia, nemmeno con riferimento al reato associativo viene specificato alcunché sul luogo di consumazione e quindi nemmeno tale profilo appare poter essere risolutivo. 4. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Monza per nuovo giudizio P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Monza competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2022