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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36917/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avfirso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Lecce ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di tentato furto aggravato, recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto, che si sarebbe dovuto sussumere nella fattispecie astratta di cui all'art. 626 cod. pen., avendo il deducente un grave e urgente bisogno di generi alimentari.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Rv. 272619): il che è quanto accaduto nel caso di specie, involgendo, l'interpretazione evocata dal ricorrente, valutazioni giuridiche e, comunque, in fatto, rispetto alle quali l'impugnante non ha svolto alcuna specifica e documentata deduzione.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avfirso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Lecce ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di tentato furto aggravato, recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto, che si sarebbe dovuto sussumere nella fattispecie astratta di cui all'art. 626 cod. pen., avendo il deducente un grave e urgente bisogno di generi alimentari. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Rv. 272619): il che è quanto accaduto nel caso di specie, involgendo, l'interpretazione evocata dal ricorrente, valutazioni giuridiche e, comunque, in fatto, rispetto alle quali l'impugnante non ha svolto alcuna specifica e documentata deduzione. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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