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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 34564/2026

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to ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, inpresenza delle parti, a seguito di rituale richiesta delle stesse;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;udito il difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Americo, anche in sostituzione del codifensore del [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamentodell’ordinanza impugnata;udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA],anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato MatteoCannone, che ha concluso chiedendo l’accoglimento di entrambi i ricorsi ancheriportandosi al contenuto degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 10 giugno 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Bologna ha parzialmente riformato l’ordinanza in data 9 aprile 2026del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale escludendo lacontestata circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ed haconfermato nel resto il provvedimento impugnato con il quale era stata applicatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PioLosurdo e [OSCURATO:PERSONA] (oltre ad altri) la misura cautelare personale dellacustodia in carcere in relazione al concorso degli stessi nei seguenti reati:A) tentata rapina pluriaggravata (artt. 110, 112, comma 1 n. 1, 56-628-bis,628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.);B) violazione della legge sulle armi (artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 n. 1cod. pen., 2 e 4 l. 895/1967);C e D) ricettazione di autoveicoli (artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 n. 1 e 648cod. pen.);E) furto di autoveicoli (110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e comma 2, 61n. 2 cod. pen.I reati di cui ai capi da A a D sono contestati come commessi/accertati indata 18 marzo 2026 mentre il reato di cui al capo E è contestato comecommesso in data 17 marzo 2026.2.

Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori degliindagati, deducendo:2.1. per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:2.1.1.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 628 e 628-biscod. pen.Rileva la difesa dei ricorrenti che i Giudici della cautela avrebberoerroneamente affermato la sussistenza del delitto di rapina, nella forma tentata,ritenendo superata la soglia del tentativo punibile alla luce dei sopralluoghieffettuati da alcuni degli indagati nei giorni precedenti a quello programmato perl’azione, del reperimento di un terreno da destinare a base operativa del gruppo,della collocazione in un luogo dei beni strumentali per la commissione del delittoe, infine, dalla confluenza di tutti gli indagati nel “covo” il giorno in cui sono statitratti in arresto ed al riguardo richiama assunti giurisprudenziali in materia, sia inrelazione alla idoneità degli atti, sia in relazione alla loro univocità.Con particolare riguardo alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rileva la difesa che la loro comparsa nell’attività investigativa è avvenuta pocoprima delle ore 17 del 18 marzo 2026, quindi nella stessa giornata nella quale glistessi sono stati arrestati e non sono emersi precedenti contatti con gli altriindagati.Sarebbe, poi, stato solo apoditticamente affermato nel provvedimentoimpugnato che il furgone da assaltare, che nella serata di quel giorno avrebbedovuto trasportare lingotti d’oro, era quello della ditta Battistolli ciò in quantol’intervento delle Forze dell’ordine è avvenuto circa tre ore prima delprogrammato transito del furgone stesso.2.1.2.

Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen. in relazione all’art. 628-bis cod. pen.Rileva la difesa dei ricorrenti che la nuova fattispecie delittuosa de quasarebbe stata erroneamente ritenuta sussistente, ancorché nella forma tentata,dai Giudici della cautela nonostante che gli stessi hanno comunque escluso lasussistenza della “scorreria in armi” che invece è da ritenersi un elementocostitutivo della fattispecie.2.1.3.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 275 cod. proc. pen.Rileva la difesa dei ricorrenti che la valutazione delle esigenze cautelari ela scelta della misura applicabile sarebbe stata operata in maniera indiscriminatatra tutti i ritenuti concorrenti nel reato senza alcuna valutazione soggettiva degliodierni ricorrenti, nei confronti dei quali le esigenze di tutela della collettività benavrebbero potuto essere garantite dalla misura cautelare degli arresti domiciliaricon l’eventuale applicazione della strumentazione elettronica di controllo.A ciò si aggiunge che il delitto di rapina del quale sono chiamati arispondere i ricorrenti, ancorché di competenza per le indagini della ProcuraDistrettuale della Repubblica, tuttavia, non figura tra i delitti per i quali vige lapresunzione di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere.2.2. per [OSCURATO:PERSONA]:2.2.1.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 275 cod.proc. pen.Deduce la difesa del ricorrente l’”apparenza” della motivazione in puntodi adeguatezza della misura cautelare applicata che, nonostante l’intervenutaesclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è stataapplicata nella sua massima declinazione.La posizione di [OSCURATO:PERSONA], soggetto incensurato, sarebbe stata ingiustamenteequiparata a quella dei coindagati molti dei quali gravati da massicci profili direcidivanza ed i Giudici della cautela non hanno adeguatamente spiegato leragioni per le quali nei confronti dell’indagato non poteva essere applicata misuracautelare diversa, quale, ad esempio quella degli arresti domiciliari con controlloelettronico.Il Tribunale del riesame avrebbe poi operato una inversione della provaignorando il dato documentale prodotto dalla difesa relativo alla totale assenzadel ricorrente da ogni dinamica preparatoria dell’azione delittuosa essendol’indagato arrivato all’aeroporto di Bologna lo stesso giorno in cui fu tratto inarresto, per poi recarsi dai parenti a [OSCURATO:PERSONA] e non essendo dato conoscerea quale ora lo stesso è poi sopraggiunto a Vignola dove è stato arrestato.In sostanza, secondo la difesa, il Tribunale avrebbe sovrapposto la figuradel “concorrente consapevole” con quella del soggetto meramente presente sulluogo del delitto così non correttamente applicando i principi sul concorso dipersone nel reato.A ciò si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere mai stato coinvolto nelleconversazioni intercettate, né è stato riconosciuto dal collaboratore di giustizia DiBenedetto nell’interrogatorio del giorno 8 aprile 2026.Sempre con riguardo alle esigenze cautelari (ancorché le relativeargomentazioni risultano poi contenute in altro motivo di ricorso) si duole ladifesa del ricorrente del fatto che la posizione dello stesso è stata trattatacumulativamente a quella dei coindagati e rileva che difetterebbe qualsiasivalutazione di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] non essendovi prova dell’inserimento dellostesso in contesti criminali strutturati o professionali, né che ricorrerebbe ilpericolo di fuga avendo lo stesso legami con il territorio nazionale.2.2.2.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 628-bis,628 1 e 3 n. 1, cod. pen.Con argomentazioni in larga parte sovrapponibili a quelle sopra esposteallorquando si è trattato dei ricorsi del coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rileva (inestrema sintesi) la difesa del ricorrente che nel caso in esame difetterebbe l’iniziodell’azione tipica per la configurabilità del reato essendo le condotte rimaste alivello di atti preparatori.2.2.3.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 628-bis cod. pen.sotto il profilo dell’erronea qualificazione giuridica del fatto con erroneasussunzione della condotta statica nella fattispecie di “scorreria armata” essendol’arresto avvenuto all’interno di un casolare e non potendo l’imputato essereeventualmente chiamato a rispondere di reati, quali quelli in contestazione aicapi C, D ed E consumati antecedentemente al suo arrivo a Vignola.2.3. per [OSCURATO:PERSONA]:2.3.1.

Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art. 56 cod.pen.Il motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quelli inprecedenza riassunti in relazione all’univocità degli atti volti a ritenere raggiuntala soglia del tentativo punibile di rapina.

Anche in questo motivo di ricorso,infatti, si sottolinea il lasso temporale intercorso tra l’intervento delle Forzedell’ordine che ha portato all’arresto degli indagati e la presunta ora diconsumazione della rapina, il tutto come confortato anche da contenuto di unaconversazione intercettata e richiamata nell’ordinanza impugnata nella quale ilLosurdo consigliava al proprio interlocutore di “far dormire i ragazzi” poiché eraancora presto per dare inizio all’azione, al punto che la relativa riunioneoperativa non era ancora iniziata, situazione che non può portare a ritenere checi si trovasse nell’imminenza dell’azione stessa o che la stessa avesse già avutoun inizio di esecuzione.2.4. per [OSCURATO:PERSONA]:2.4.1.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in punto di qualificazione del delitto ditentativo di rapina aggravata.Anche il motivo di ricorso de quo è sostanzialmente sovrapponibile aquello dei coindagati laddove si contesta la non configurabilità del tentativo dirapina non avendo l’azione superato il confine dei meri atti preparatori e nonessendo, al momento dell’intervento delle Forze dell’ordine, ancora stato datoavvio all’azione esecutiva del proposito criminoso, non essendo la stessa diimminente realizzazione.2.4.2.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per insussistenza dell’aggravante dellarapina commessa da gruppo organizzato che “scorre in armi le campagne e lepubbliche vie” di cui all’art. 628-bis cod. pen.Il motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quelli dedotti daicoindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.1.2) e [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.2.3) edanche nello stesso si sottolinea che per ritenere configurabile la circostanzaaggravante de qua non sarebbe sufficiente la mera disponibilità di armiall’interno della base logistica del gruppo ma sarebbe invece richiesto un effettivoutilizzo delle stesse e richiederebbe quantomeno un trasferimento dei correiarmati da un luogo ad un altro.I Giudici del procedimento cautelare avrebbero quindi operato unaillegittima estensione in malam partem della portata della norma.2.4.3.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, lett. c), 275 e275-bis, cod. proc. pen.Si duole la difesa del ricorrente del fatto che nonostante l’intervenutaesclusione della circostanza aggravante, originariamente contestata, di cui all’art.416-bis.1 cod. pen. non risultano essere state adeguatamente valutate leesigenze cautelari ed evidenzia da un lato che la motivazione sul punto sarebbecaratterizzata da mere clausole di stile e, dall’altro, che la motivazione stessa inpunto di attualità del pericolo di reiterazione delle esigenze cautelari sarebbe deltutto assente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Prima di passare all’esame dei motivi di ricorso sopra riassunti, giovaricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo dichiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, conricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudicedi merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premessoche la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione,sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare conriguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e aipresupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, haposto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame,dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalcitato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gliadattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare,non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non dellaresponsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez.

U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, hatrovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (exceteris: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui sidirà più avanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice èrilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche normedi legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante daltesto del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che ilcontrollo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, nél'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanzae concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez.

F, n.47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010,Merja, Rv. 248698).2.

Ciò doverosamente premesso occorre fin da subito evidenziare che conriguardo ai fatti-reato in contestazione agli odierni ricorrenti i motivi di ricorsoproposti riguardano esclusivamente il delitto di tentata rapina pluriaggravata dicui al capo A della rubrica delle imputazioni preliminari e non anche gli altri delittisopra indicati in relazione ai quali è stato comunque avviato il trattamentocautelare di massimo rigore che rimane, allo stato, pienamente in vigore.3.

Al fine di dare ordine alla trattazione che ne seguirà, si rappresenta find’ora che si procederà ad una trattazione congiunta dei motivi di ricorso vertentisui tre filoni sui quali si indirizzano le doglianze rappresentate a questa Corte dilegittimità: quello della configurabilità del delitto di rapina attraverso ilraggiungimento della soglia del tentativo, quello della configurabilità dellacircostanza aggravante di cui all’art. 628-bis cod. pen. e, infine, quello delleesigenze cautelari e della scelta della misura per il loro contenimento in relazionealla posizione dei singoli indagati.4.

Quanto alla questione di diritto relativa alla configurabilità del delitto dirapina nella forma tentata, occorre, innanzitutto, dare atto che nell’ordinanzaimpugnata (v. pagg. da 8 a 11), previa motivata risposta a tutte le questionisollevate dalle difese, sono stati adeguatamente ricostruiti gli sviluppiinvestigativi che hanno consentito ai Giudici della cautela di individuare in modocerto l’obbiettivo della programmata azione predatoria costituito da un furgoneportavalori della società [OSCURATO:SOCIETA]. (ditta Battistolli) destinato al trasporto diuna ingente quantità di oro nella serata del 18 marzo 2026, il tutto sulla base deisopralluoghi compiuti da alcuni degli indagati nei giorni precedenti a quelloprogrammato per l’azione e registrati dagli inquirenti, oltre che sulla base delleconversazioni intercettate su particolari utenze (c.d.

“citofono”) in uso agli stessiindagati e delle dichiarazioni confessorie rese da uno degli stessi (Carmine DiBenedetto) successivamente all’arresto.Occorre, inoltre, dare atto che risulta sempre dall’ordinanza impugnata,che in occasione dell’intervento del personale dei N.O.C.S. alle ore 17:00 circadel 18 marzo 2026 presso il “covo” di Vignola, dove sono stati trovati gli odierniricorrenti (ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA] peraltro indicato come l’organizzatoredell’azione), sono state rinvenute armi pronte all’utilizzo e soprattutto si è datocon “indosso l’abbigliamento strumentale a non lasciare tracce durante l’evento”(“nella specie … giacche e pantaloni scuri e impermeabili, indossati sopra gli abitidalla maggior parte degli arrestati ed in possesso di guanti e passamontagna…”).Nella stessa ordinanza si è altresì evidenziato che all’atto dell’interventodelle Forze dell’ordine era ragionevolmente in corso una riunione operativa deicomponenti del gruppo, riunione funzionale a definire gli ultimi dettagli in vistadell’esecuzione dell’assalto e dimostrativa dell’imminenza dell’entrata in azionedel gruppo armato, essendo anche emerso dalle conversazioni intercettate che irapinatori si sarebbero divisi in tre gruppi con diverse dislocazioni: il primoavrebbe condotto l’attacco in autostrada, il secondo si sarebbe posizionato incorrispondenza di un ponte già oggetto di precedenti sopralluoghi ed il terzo sisarebbe posizionato in corrispondenza di un cancello adiacente il margine destrodell’autostrada, nei pressi dello svincolo di Valsomoggia, così da agevolarel’esfiltrazione del gruppo armato.A conforto, poi, del fatto che l’azione, che ricomprendeva anche ladislocazione dei soggetti agenti nei punti chiave per l’esecuzione della stessa, eradi fatto in itinere e comunque imminente si collocano, poi, due conversazioniintercettate nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] ed altro indagato (Matera)comunicavano di essersi avveduti della presenza delle Forze di polizia cheavevano bloccato la strada il che determinava il gruppo a “darsi alla fuga,spostandosi di qualche centinaio di metri rispetto all’ingresso del sito, indirezione del luogo ove erano custodite le armi, per poi scappare via al momentodell’intervento dei N.O.C.S.”.Anche detta situazione ha portato il Tribunale ad affermare con stringentelogicità (pag. 12) che il fatto che gli indagati si siano mossi attorno alle ore 17immediatamente dopo le chiamate del Matera, effettivamente in anticipo rispettoal passaggio del furgone previsto per le ore 20, non appare incompatibile conl’obbiettivo della rapina così come individuato e con l’imminenza dell’assaltoessendo tale movimentazione dovuta alle chiamate effettuate dallo stesso Materache li aveva allertati delle presenza delle Forze dell’ordine.Quanto, infine, al profilo dell’idoneità dell’azione delittuosa – a dir del veroneppure specificamente contestata in questa sede di legittimità dagli odierniricorrenti – il Tribunale ha motivatamente evidenziato come tutte le attivitàcompiute avevano una evidente e significativa probabilità di essere portate acompimento, tenendo conto dell’ individuazione dell’obbiettivo, dellaprogettazione nei minimi particolari dell’azione, della predisposizione di mezziinequivocabilmente da utilizzarsi nell’assalto al portavalori (auto rubate, armi daguerra, caricatori, materiali infiammabili, esplosivi), nonché della verificataprogressione dell’azione del gruppo costituito dai numerosi indagati checonvergevano nel “covo” e da dove sarebbero da li a poco partiti per collocarsinei luoghi predisposti per l’assalto.4.1.

Tutto ciò doverosamente premesso, osserva l’odierno Collegio checorrettamente è stato configurato sulla base delle risultanze investigative ildelitto di tentata rapina alla luce sia dell’idoneità che dell’inequivoca direzionalitàdelle condotte degli indagati il che rende non fondati i motivi di ricorso qui inesame.Infatti, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, «Perla configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, maanche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamenteritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso inogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativaprobabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso,salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà dell’agente»(ex multis: Sez. 2, n. 9638 del 07/01/2025, S., Rv. 287849-01; Sez. 1, n. 37091del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282-01; Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017,P.M. in proc.

Gentile, Rv. 269963-01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori,Rv. 269931-01; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589-01),evento imprevedibile consistito nel caso qui in esame dal tempestivo interventodelle Forze dell’ordine.La problematica giuridica in esame richiede, peraltro, qualche ulterioreriflessione.Il delitto tentato, disciplinato dall'art. 56 cod. pen., che costituiscefattispecie autonoma rispetto al delitto consumato, per la sua configurabilitàrichiede la sussistenza sia dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo;mentre l'elemento soggettivo è identico al dolo del reato che il soggetto agentesi propone di compiere, l'elemento oggettivo ruota intorno ai tre concetti diidoneità degli atti, univocità degli stessi e mancato compimento dell'azione omancato verificarsi dell'evento.La problematica del delitto tentato si inserisce, dunque, tra gli estremidella semplice "ideazione", o semplice accordo (non punibile ai sensi dell'art. 115cod. pen.), ed il delitto consumato.Per il reato tentato, è necessario, quindi, stabilire quando un'azione,avendo superato la soglia della mera "ideazione", pur non avendo raggiunto ilsuo scopo criminoso, sia ugualmente punibile.Come già sopra accennato, per quanto concerne il requisito della idoneitàdegli atti, l'opinione maggioritaria della giurisprudenza è nel senso che un attopuò essere ritenuto idoneo quando, valutato "ex ante" ed in concreto (c.d.criterio della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanzeconosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamente presenti e conosciutedopo (Sez. 5, n. 84 del 09/12/1996, Tansino, Rv. 206562-01; Sez. 6, n. 11360del 14/10/1998, Merloni, Rv. 213408-01) il giudice, sulla base della comuneesperienza dell'uomo medio, possa ritenere che quegli atti - indipendentementedall'insuccesso determinato da fattori estranei - erano tali da ledere, ove portatia compimento, il bene giuridico tutelato dalla norma violata.L'idoneità degli atti non va, infatti, valutata con riferimento ad un criterioprobabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione allapossibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone,configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensidell'art. 49 c.p., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale delmezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche,ove l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondoquanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di01).Per quanto riguarda, invece, la nozione di univocità degli atti, secondo latesi c.d.

“soggettiva”, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativopunibile quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione diun reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante"ed in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e atale risultato sia univocamente diretto (cfr. Sez. 2, n. 40702 del 30/09/2009,P.G. in proc.

Cristiano, Rv. 245123-01); la prova del requisito dell'univocitàdell'atto (da considerare quale parametro probatorio) può essere raggiunta, nonsolo, sulla base dell'atto in sé considerato, ma anche "aliunde" e, quindi, anchesulla base di semplici atti "preparatori" (magari accompagnati ed esaltati nellaloro pregnanza euristica da confessioni o intercettazioni particolarmentesignificativi), che rivelino la finalità dell'agente e addirittura l'imminentepassaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamentel'avvio.E’ conscio il Collegio del fatto che secondo altro filone giurisprudenziale(tesi c.d.

“oggettiva”), «Gli atti diretti in modo non equivoco a commettere unreato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici,corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alladescrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, inquanto l'univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio diessenza e una caratteristica oggettiva della condotta, non essendo dunquepunibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori» (ex ceteris: Sez. 3, n. 15656del 02/02/2022, Rocca, Rv. 283045-01).In sostanza, mentre per la tesi c.d.

“soggettiva” l'univocità va valutatasulla base delle circostanze concrete, sicché anche gli atti in sé "preparatori"possono, a determinate condizioni, essere considerati univoci, al contrario per latesi c.d.

“oggettiva”, l'univocità coincide con l'inizio degli atti tipici di undeterminato reato.In tal modo, viene però riproposta la problematica di cui si discuteva sottola vigenza del codice Zanardelli, che faceva riferimento a concetti quali"cominciamento", "mezzi" ed "esecuzione", lasciando insoluti (in particolare inmateria di reati a forma libera) gli interrogativi che avevano indotto il legislatoredel 1930 a rivedere la normativa in materia.Deve però osservarsi che la disposizione di cui al vigente art. 56 cod. pen.non ripropone i concetti di "delitto tentato" e "delitto mancato" del vecchio codiceZanardelli, ma distingue tra tentativo non compiuto (quando l'azione non sicompie) e tentativo compiuto (quando l'evento non si verifica), in tal modofacendo riferimento non solo all'esecuzione, ma anche all'azione.

E poiché laricerca delle chiavi di soluzione del problema della riconoscibilità del tentativonon può essere spinta oltre la lettera dell'art. 56 cod. pen., che rappresenta ilpunto di confluenza di tutte le nozioni descrittive con le quali si cerca di integrareil mezzo d'identificazione dell'univocità degli atti, questo Collegio condivide eribadisce l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui l'unico criteriodi ordine generale, che può essere di valido ausilio nel riconoscimentodell'univocità, è costituito dall'imprevedibilità della non consumazione, ovvero daquella complessiva situazione di fatto in cui tutto fa supporre che il reato saràcommesso, e non appaiono percepibili incognite che pongano in dubbio taleeventualità (cfr. Sez. 2, n. 18747 del 20/03/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236401-01).A tal fine, saranno quindi esclusi solo quegli eventi imprevedibili nondipendenti dalla volontà del soggetto agente, atteso che costui ha solo un modoper dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso: ossia la desistenzavolontaria (art. 56, comma 3, cod. pen.) o il recesso attivo (art. 56, comma 4,cod. pen.) (cfr. Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D’Angelo, Rv. 254106-01).Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quandol'esecuzione è compiuta, ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti,non necessariamente esecutivi (si pensi a quanto sopra evidenziato con riguardoalla predisposizione di mezzi ed al riparto dei ruoli tra i soggetti agenti inprocinto di agire) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di volercompiere un determinato delitto; ovvero, in tutti quei casi in cui l'agente abbiaapprontato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziatoad attuarlo (ultima riunione “operativa” nel corso della quale i soggetti giàindossavano i capi di abbigliamento necessari per il loro camuffamento inoccasione dell’azione), pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera epropria.Quanto detto trova, peraltro, conferma nei commi successivi dell'art. 56cod. pen. che, nel prevedere il caso di desistenza dell'azione e di impedimento daparte dell'agente dell'evento determinato dagli atti esecutivi veri e propri,confermano i due livelli del tentativo punibile sanzionati in modo differente.Del pari, riprova della bontà della tesi “soggettiva” può trarsi dall'art. 49,comma 2, cod. pen. che esclude la punibilità per "l'inidoneità dell'azione" e nondegli atti esecutivi, così confermando che bisogna aver riguardo più che allaidoneità dei singoli atti, alla idoneità dell'azione valutata nel suo complesso.Va quindi ancora una volta ribadito il principio secondo cui per laconfigurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, maanche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", faccianofondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il pianocriminoso in ogni dettaglio, abbia, come nel caso in esame, iniziato ad attuarlo.4.2.

Quanto poi al concorso degli odierni ricorrenti nei reati incontestazione e, per quanto interessa in questa sede, in quello di tentata rapina,il Tribunale, anche in questo caso con motivazione congrua e logica, come talenon sindacabile in queste sede di legittimità, ha evidenziato come tutti iricorrenti hanno avuto un ruolo nella vicenda «chi come [OSCURATO:PERSONA] qualeorganizzatore con compiti direttivi come attestano le conversazioni captate …»,altri occupandosi del trasporto delle armi e del materiale esplosivo (tra i qualiCannone) ed altri ancora con compiti operativi di esecuzione della rapina, inparticolare (per quel che qui interessa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ancorchésopraggiunti solo il 18 marzo) partecipando alla riunione tenutasi nel “covo” cheprecedeva l’assalto, in tal modo dimostrando la loro piena e consapevolepartecipazione al piano criminoso de quo essendo presenti in un momentodecisamente strategico relativo all’organizzazione dell’azione delittuosa.Ampio spazio motivazionale è stato poi dedicato nell’ordinanza impugnata(pagg. 13 e 14) anche all’esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha sostenuto –ribadendolo sostanzialmente anche in questa sede di legittimità - che la suapresenza in loco all’atto dell’intervento delle Forze dell’ordine era meramenteoccasionale.

Il Tribunale dopo avere analizzato la documentazione prodotta dalladifesa dalla quale è emerso che [OSCURATO:PERSONA] era arrivato a Bologna il giorno dell’arrestocon un volo proveniente dall’Albania al fine di far visita a (asseriti) parenti oamici, con una valutazione di merito caratterizzata da stringente logicità, hatestualmente evidenziato che «appare francamente inverosimile che [OSCURATO:PERSONA]– poi arrestato con un Kalashnikov in mano e dunque pienamente coinvolto nelpiano per l’assalto ad un portavalori – abbia portato con sé un soggetto chedoveva semplicemente accompagnare dai parenti e del tutto estraneo ai fatti, inun luogo in cui – unitamente ad altre persone tutte armate – stava per compiereuna rapina ad un portavalori e in cui si trovavano custoditi armi e materialeesplosivo» poi anche aggiungendo di ritenere «ragionevolmente che proprio ilfatto di avere incontrato il connazionale [OSCURATO:PERSONA] – già attivo in zona daqualche giorno – e di essere stato portato dallo stesso a raggiungere gli altricomponenti del gruppo, dimostra chiaramente che l’obbiettivo del sodalizio eraquello di poter contare su un altro elemento e francamente non può ritenersicredibile che l’interessato dovesse solo recarsi a trovare dei parenti e nullasapesse di ciò che avveniva dentro il “covo” , luogo dove peraltro egli si ètrattenuto per diverse ore rispetto all’orario in cui doveva essere eseguitol’assalto».Il Tribunale (pag. 14) ha poi dato adeguata risposta alle eccezionidifensive anche con riferimento alle questioni inerenti la tempistica delle ripreseeffettuate dagli investigatori con un drone e della presenza di [OSCURATO:PERSONA] in loco,richiamando elementi di fatto non sindacabili in questa sede di legittimità, poianche aggiungendo, a corollario di quanto in precedenza indicato, che [OSCURATO:PERSONA] èstato sorpreso mentre si dava alla fuga unitamente agli altri indagati e mentreindossava capi di abbigliamento funzionali al travisamento (nella specie duepassamontagna) ed anche necessari per l’esecuzione del colpo (un paio di guantineri) dei quali il predetto non ha fornito alcuna giustificazione.Osserva l’odierno Collegio che si tratta anche in questo caso di elementiche rendono evidente e logica la tesi sostenuta dai Giudici della cautela circa ilconcorso di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda delittuosa in esame.5.

Il secondo profilo di doglianza sollevato nei motivi di ricorso sopraindicati che, come detto, appaiono meritevoli di trattazione congiunta, riguardala configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 628-bis cod. pen.introdotta dal d.l. n. 23 del 24 febbraio 2026.Nei motivi di ricorso sopra riassunti si sostiene che detta disposizione dilegge non sarebbe applicabile nel caso in esame stante il fatto che gli indagatisono stati sorpresi mentre detenevano le armi in funzione statica (all’interno del“covo”) e non mentre “scorrevano in armi le campagne e le pubbliche vie” comeinvece richiesto dalla norma.Occorre, al riguardo, prendere le mosse dal testo dell’art. 628-bis cod.pen. che, nella parte qui di interesse, così testualmente recita: «La pena è dellareclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti dicredito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori olocali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzatoche scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositiviesplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nociveo pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti diviolenza o sabotaggio».Una prima osservazione si impone: dalla lettura dell’imputazionepreliminare di cui al capo A della rubrica così come trascritto nell’ordinanzaimpugnata, risulta testualmente richiamato l’art. 628-bis cod. pen. e si menzionaesclusivamente il fatto che ci si trova in presenza di un «gruppo organizzatoutilizzatore di dispositivi esplosivi e di armi da guerra» ed in alcuna partedell’imputazione stessa si fa riferimento al fatto che gli indagati “scorrevano inarmi le campagne e le pubbliche vie”.Non sfugge, poi, che la disposizione di legge sopra richiamata non indicacome unico elemento costitutivo lo scorrere in armi le campagne o le pubblichevie ma prevede (attraverso l’uso della disgiuntiva “ovvero”) situazioni alternativequali l’”uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi …” o (si noti l’uso dialtra disgiuntiva) l’impiego di “ogni altra tecnica o metodo per il compimento diCome correttamente osservato nell’ordinanza impugnata sono emerse inmodo indiscutibile le modalità paramilitari progettate dagli indagati per l’assaltoal portavalori attraverso la predisposizione di temibili mezzi di attacco e difesa dautilizzare anche attraverso l’intervento delle Forze dell’ordine, si pensi al fattoche gli indagati sono stati trovati, tra l’altro, in possesso di taniche di benzina, difucili mitragliatori, di secchi contenenti punte chiodate per bloccare i veicoli intransito sul tratto autostradale, di ricetrasmittenti, di un dispositivo jammer perimpedire le comunicazioni, di una sega circolare (all’evidenza da utilizzarsi pertagliare le lamiere del furgone assaltato) e di giubbotti antiproiettile.E’ quindi indubbia la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 628-bis,comma 1, cod. pen. sotto il profilo della presenza di un gruppo organizzato “chefa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali e di armi”.Osserva, poi, l’odierno Collegio che non pertinente è il richiamogiurisprudenziale contenuto nei ricorsi formulati nell’interesse degli indagatiPerdonò, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza di questa Sezione n. 31535 del12/9/2025 ciò in quanto detta pronuncia riguardava la ben diversa circostanzaprevista dal quarto comma dell'art. 416 cod. pen. relativa alla condotta degliassociati che "scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie” circostanza che,come è agevole notare, non prevede le citate diverse condotte alternative di cuiall’art. 628-bis cod. pen. e che, giova ribadirlo, contrariamente a quantosostengono le difese, non risulta contestata nel caso in esame sotto tale tipologiadi condotta.Pacifico è, infine, che il disposto dell’art. 628-bis cod. pen. null’altro è cheuna circostanza aggravante della rapina disciplinata dal precedente art. 628 cod.pen. come si evince dal testo del comma secondo della prima delle duedisposizioni di legge («Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una opiù delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 …») con l’ulterioreconseguenza che la circostanza aggravante prevista per il delitto consumato èapplicabile anche nel caso in cui la condotta delittuosa è rimasta a mero livello ditentativo valendo il principio generale in materia di circostanze aggravantisecondo il quale le stesse possono essere riconosciute anche nel caso di delittotentato, ove le modalità del fatto criminoso siano idonee a fornire concrete edunivoche indicazioni sulle condotte che sarebbero state compiute se l'azionedelittuosa fosse stata portata a compimento.Quanto evidenziato consente di ritenere manifestamente infondati i motividi ricorso relativi alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art.628-bis cod. pen.6.

Manifestamente infondati sono, infine, anche tutti i motivi di ricorsovertenti sul trattamento cautelare riservato agli indagati.Si è evidenziato fin da tempi remoti che questa Corte è Giudice delprovvedimento impugnato e non del fatto, con la conseguenza che certo non lecompete una (ri)valutazione delle esigenze cautelari, ma deve provvedere soload esaminare se, alla luce degli elementi a disposizione del Tribunale del riesameal momento della decisione e delle questioni allo stesso sottoposte, sia stataadottata una decisione conforme alle disposizioni di legge ed ai connessiorientamenti giurisprudenziali nonché adeguatamente e logicamente motivata, iltutto senza trascurare il principio secondo il quale «in tema di adeguatezza dellamisura cautelare adottata, non è necessaria una analitica dimostrazione delleragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è necessario che il giudiceindichi gli elementi specifici che, nel singolo caso, fanno ragionevolmenteritenere quella applicata all'indagato o all'imputato come la misura più idonea asoddisfare le ravvisate esigenze cautelari» (Sez. 3, n. 19 del 11/01/1999,Atiogbe, Rv. 213003).Ciò premesso si legge nei ricorsi sul punto che sarebbe stata applicata neiconfronti di tutti gli indagati, tra i quali gli odierni ricorrenti, la misura cautelaredi massimo rigore senza alcuna personalizzazione del giudizio di sussistenza delleesigenze cautelari, il tutto attraverso l’utilizzazione di una motivazionedisancorata da dati concreti ed attuali e che il Tribunale non avrebbe evidenziatole ragioni del perché non risultino praticabili soluzioni cautelari meno afflittive edasseritamente idonee a fronteggiare dette esigenze quale quella degli arrestidomiciliari con eventuale ricorso all’applicazione del c.d.

“braccialettoelettronico”.Osserva la Corte che così non è e che i ricorsi nei quali sono state espostele relative doglianze non si confrontano adeguatamente con il contenutodell’ordinanza impugnata.Infatti, emerge che il Tribunale ha adeguatamente preso inconsiderazionele relative doglianze difensive (pagg. 18 e 19) e vi ha dato adeguata rispostafacendo corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale «In tema dimisure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza dispecifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte delgiudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, chetenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anchela previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (ex ceteris: Sez. 5, n. 22344del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197-01).Al riguardo sono stati evidenziati dal Tribunale numerosi elementi daiquali desumere la sussistenza di un concreto, elevato ed attuale pericolo direiterazione criminosa a carico di tutti gli odierni ricorrenti «trattandosi dicondotte commesse in epoca recentissima per le quali i predetti sono stati coltied arrestati in flagranza, nonché considerata l’estrema gravità dei fatti diparticolare allarme sociale che denotano all’evidenza l’estrema spregiudicatezzadi tutti i soggetti coinvolti e la sussistenza di consolidati rapporti e contatti consoggetti di sicuro rilievo criminale, anche legati ad associazioni criminali, capacidi recuperare svariate armi da guerra … e relativo munizionamento e materialiesplosivi».Lo stesso Tribunale ha poi anche evidenziato la meticolosità dellaprogrammazione dell’azione predatoria, la elevata pericolosità della stessa, laspregiudicatezza e la caratura criminale degli indagati, pluripregiudicati – adeccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – in relazione a reati della stessa indole.Quanto poi a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli stessi Giudici della cautela, anche inquesto caso con una valutazione di puro merito, logica e adeguatamentemotivata, hanno affermato come la loro incensuratezza appare come un datomeramente formale che non scalfisce il giudizio di pericolosità che emerge dalloro coinvolgimento nella commissione di illeciti di tale gravità da ritenersiindicativo della concreta inclinazione alla commissione di gravi reati contro ilpatrimonio e la persona.Ritiene la Corte che anche in questo caso i Giudici della cautela hannofatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale «Ai fini dellavalutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo direcidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla,la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzionerelativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzandol'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità dellacondotta in concreto tenuta» (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Lucia, Rv.288567-01).Occorre, poi, anche evidenziare con riguardo alla posizione del Losurdoche è stata adeguatamente motivata anche l’esigenza cautelare del pericolo difuga.Infine, a pag. 20 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha richiamato –evidenziando di condividerle – le ragioni per le quali già il G.i.p. ha ritenuto nonapplicabili nel caso di specie misure cautelari personali meno rigorose di quelladella custodia in carcere.Ritiene la Corte che tutte le richiamate motivazioni in materia disussistenza delle esigenze cautelari, in particolare di quella di cui all’art. 274,lett. c), cod. proc. pen. appaiono adeguate alla luce del principio affermato daquesta Corte, secondo il quale In tema di esigenze cautelari, la modalità dellacondotta tenuta in occasione del reato può essere presa in considerazione per ilgiudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, oltre che sulla gravità del fatto(Sez. 6, n. 12404 del 17/2/2005, Genna, Rv. 231323) ed appare altresìadeguata a spiegare la scelta della custodia cautelare in carcere quale unicamisura idonea a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa speciealla luce dell'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui intema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione delprovvedimento di custodia in carcere non è necessaria un’analitica dimostrazionedelle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che ilgiudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalitàdi commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementispecifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come lamisura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa,rimanendo in tal modo assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità dellealtre misure coercitive (Sez. 6, n. 17313 del 20/04/2011, Cardoni, Rv. 250060;Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723).Ne consegue che anche sotto il profilo della proporzionalità edell’adeguatezza della misura cautelare adottata, il Tribunale del riesame,contrariamente a quanto sostenuto dalle difese dei ricorrenti, risulta averecompiutamente adempiuto agli imposti obblighi di motivazione.E’, infine, del tutto evidente che quella effettuata dal Tribunale delriesame nell’ordinanza impugnata è una valutazione di tipo prognostico, ma nelmomento in cui la stessa è stata motivata – così come in effetti è stato - inmaniera congrua e logica, nessun vizio è ravvisabile nella stessa.7.

Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.8.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertàdei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delledisposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessasia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati trovansiristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 23/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, inpresenza delle parti, a seguito di rituale richiesta delle stesse;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;udito il difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Americo, anche in sostituzione del codifensore del [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamentodell’ordinanza impugnata;udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA],anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato MatteoCannone, che ha concluso chiedendo l’accoglimento di entrambi i ricorsi ancheriportandosi al contenuto degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 10 giugno 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Bologna ha parzialmente riformato l’ordinanza in data 9 aprile 2026del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale escludendo lacontestata circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ed haconfermato nel resto il provvedimento impugnato con il quale era stata applicatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PioLosurdo e [OSCURATO:PERSONA] (oltre ad altri) la misura cautelare personale dellacustodia in carcere in relazione al concorso degli stessi nei seguenti reati:A) tentata rapina pluriaggravata (artt. 110, 112, comma 1 n. 1, 56-628-bis,628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.);B) violazione della legge sulle armi (artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 n. 1cod. pen., 2 e 4 l. 895/1967);C e D) ricettazione di autoveicoli (artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 n. 1 e 648cod. pen.);E) furto di autoveicoli (110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e comma 2, 61n. 2 cod. pen.I reati di cui ai capi da A a D sono contestati come commessi/accertati indata 18 marzo 2026 mentre il reato di cui al capo E è contestato comecommesso in data 17 marzo 2026.2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori degliindagati, deducendo:2.1. per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:2.1.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 628 e 628-biscod. pen.Rileva la difesa dei ricorrenti che i Giudici della cautela avrebberoerroneamente affermato la sussistenza del delitto di rapina, nella forma tentata,ritenendo superata la soglia del tentativo punibile alla luce dei sopralluoghieffettuati da alcuni degli indagati nei giorni precedenti a quello programmato perl’azione, del reperimento di un terreno da destinare a base operativa del gruppo,della collocazione in un luogo dei beni strumentali per la commissione del delittoe, infine, dalla confluenza di tutti gli indagati nel “covo” il giorno in cui sono statitratti in arresto ed al riguardo richiama assunti giurisprudenziali in materia, sia inrelazione alla idoneità degli atti, sia in relazione alla loro univocità.Con particolare riguardo alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rileva la difesa che la loro comparsa nell’attività investigativa è avvenuta pocoprima delle ore 17 del 18 marzo 2026, quindi nella stessa giornata nella quale glistessi sono stati arrestati e non sono emersi precedenti contatti con gli altriindagati.Sarebbe, poi, stato solo apoditticamente affermato nel provvedimentoimpugnato che il furgone da assaltare, che nella serata di quel giorno avrebbedovuto trasportare lingotti d’oro, era quello della ditta Battistolli ciò in quantol’intervento delle Forze dell’ordine è avvenuto circa tre ore prima delprogrammato transito del furgone stesso.2.1.2. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen. in relazione all’art. 628-bis cod. pen.Rileva la difesa dei ricorrenti che la nuova fattispecie delittuosa de quasarebbe stata erroneamente ritenuta sussistente, ancorché nella forma tentata,dai Giudici della cautela nonostante che gli stessi hanno comunque escluso lasussistenza della “scorreria in armi” che invece è da ritenersi un elementocostitutivo della fattispecie.2.1.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 275 cod. proc. pen.Rileva la difesa dei ricorrenti che la valutazione delle esigenze cautelari ela scelta della misura applicabile sarebbe stata operata in maniera indiscriminatatra tutti i ritenuti concorrenti nel reato senza alcuna valutazione soggettiva degliodierni ricorrenti, nei confronti dei quali le esigenze di tutela della collettività benavrebbero potuto essere garantite dalla misura cautelare degli arresti domiciliaricon l’eventuale applicazione della strumentazione elettronica di controllo.A ciò si aggiunge che il delitto di rapina del quale sono chiamati arispondere i ricorrenti, ancorché di competenza per le indagini della ProcuraDistrettuale della Repubblica, tuttavia, non figura tra i delitti per i quali vige lapresunzione di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere.2.2. per [OSCURATO:PERSONA]:2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 275 cod.proc. pen.Deduce la difesa del ricorrente l’”apparenza” della motivazione in puntodi adeguatezza della misura cautelare applicata che, nonostante l’intervenutaesclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è stataapplicata nella sua massima declinazione.La posizione di [OSCURATO:PERSONA], soggetto incensurato, sarebbe stata ingiustamenteequiparata a quella dei coindagati molti dei quali gravati da massicci profili direcidivanza ed i Giudici della cautela non hanno adeguatamente spiegato leragioni per le quali nei confronti dell’indagato non poteva essere applicata misuracautelare diversa, quale, ad esempio quella degli arresti domiciliari con controlloelettronico.Il Tribunale del riesame avrebbe poi operato una inversione della provaignorando il dato documentale prodotto dalla difesa relativo alla totale assenzadel ricorrente da ogni dinamica preparatoria dell’azione delittuosa essendol’indagato arrivato all’aeroporto di Bologna lo stesso giorno in cui fu tratto inarresto, per poi recarsi dai parenti a [OSCURATO:PERSONA] e non essendo dato conoscerea quale ora lo stesso è poi sopraggiunto a Vignola dove è stato arrestato.In sostanza, secondo la difesa, il Tribunale avrebbe sovrapposto la figuradel “concorrente consapevole” con quella del soggetto meramente presente sulluogo del delitto così non correttamente applicando i principi sul concorso dipersone nel reato.A ciò si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere mai stato coinvolto nelleconversazioni intercettate, né è stato riconosciuto dal collaboratore di giustizia DiBenedetto nell’interrogatorio del giorno 8 aprile 2026.Sempre con riguardo alle esigenze cautelari (ancorché le relativeargomentazioni risultano poi contenute in altro motivo di ricorso) si duole ladifesa del ricorrente del fatto che la posizione dello stesso è stata trattatacumulativamente a quella dei coindagati e rileva che difetterebbe qualsiasivalutazione di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] non essendovi prova dell’inserimento dellostesso in contesti criminali strutturati o professionali, né che ricorrerebbe ilpericolo di fuga avendo lo stesso legami con il territorio nazionale.2.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 628-bis,628 1 e 3 n. 1, cod. pen.Con argomentazioni in larga parte sovrapponibili a quelle sopra esposteallorquando si è trattato dei ricorsi del coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rileva (inestrema sintesi) la difesa del ricorrente che nel caso in esame difetterebbe l’iniziodell’azione tipica per la configurabilità del reato essendo le condotte rimaste alivello di atti preparatori.2.2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 628-bis cod. pen.sotto il profilo dell’erronea qualificazione giuridica del fatto con erroneasussunzione della condotta statica nella fattispecie di “scorreria armata” essendol’arresto avvenuto all’interno di un casolare e non potendo l’imputato essereeventualmente chiamato a rispondere di reati, quali quelli in contestazione aicapi C, D ed E consumati antecedentemente al suo arrivo a Vignola.2.3. per [OSCURATO:PERSONA]:2.3.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art. 56 cod.pen.Il motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quelli inprecedenza riassunti in relazione all’univocità degli atti volti a ritenere raggiuntala soglia del tentativo punibile di rapina. Anche in questo motivo di ricorso,infatti, si sottolinea il lasso temporale intercorso tra l’intervento delle Forzedell’ordine che ha portato all’arresto degli indagati e la presunta ora diconsumazione della rapina, il tutto come confortato anche da contenuto di unaconversazione intercettata e richiamata nell’ordinanza impugnata nella quale ilLosurdo consigliava al proprio interlocutore di “far dormire i ragazzi” poiché eraancora presto per dare inizio all’azione, al punto che la relativa riunioneoperativa non era ancora iniziata, situazione che non può portare a ritenere checi si trovasse nell’imminenza dell’azione stessa o che la stessa avesse già avutoun inizio di esecuzione.2.4. per [OSCURATO:PERSONA]:2.4.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in punto di qualificazione del delitto ditentativo di rapina aggravata.Anche il motivo di ricorso de quo è sostanzialmente sovrapponibile aquello dei coindagati laddove si contesta la non configurabilità del tentativo dirapina non avendo l’azione superato il confine dei meri atti preparatori e nonessendo, al momento dell’intervento delle Forze dell’ordine, ancora stato datoavvio all’azione esecutiva del proposito criminoso, non essendo la stessa diimminente realizzazione.2.4.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per insussistenza dell’aggravante dellarapina commessa da gruppo organizzato che “scorre in armi le campagne e lepubbliche vie” di cui all’art. 628-bis cod. pen.Il motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quelli dedotti daicoindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.1.2) e [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.2.3) edanche nello stesso si sottolinea che per ritenere configurabile la circostanzaaggravante de qua non sarebbe sufficiente la mera disponibilità di armiall’interno della base logistica del gruppo ma sarebbe invece richiesto un effettivoutilizzo delle stesse e richiederebbe quantomeno un trasferimento dei correiarmati da un luogo ad un altro.I Giudici del procedimento cautelare avrebbero quindi operato unaillegittima estensione in malam partem della portata della norma.2.4.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, lett. c), 275 e275-bis, cod. proc. pen.Si duole la difesa del ricorrente del fatto che nonostante l’intervenutaesclusione della circostanza aggravante, originariamente contestata, di cui all’art.416-bis.1 cod. pen. non risultano essere state adeguatamente valutate leesigenze cautelari ed evidenzia da un lato che la motivazione sul punto sarebbecaratterizzata da mere clausole di stile e, dall’altro, che la motivazione stessa inpunto di attualità del pericolo di reiterazione delle esigenze cautelari sarebbe deltutto assente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Prima di passare all’esame dei motivi di ricorso sopra riassunti, giovaricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo dichiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, conricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudicedi merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premessoche la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione,sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare conriguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e aipresupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, haposto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame,dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalcitato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gliadattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare,non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non dellaresponsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, hatrovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (exceteris: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui sidirà più avanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice èrilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche normedi legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante daltesto del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che ilcontrollo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, nél'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanzae concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n.47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010,Merja, Rv. 248698).2. Ciò doverosamente premesso occorre fin da subito evidenziare che conriguardo ai fatti-reato in contestazione agli odierni ricorrenti i motivi di ricorsoproposti riguardano esclusivamente il delitto di tentata rapina pluriaggravata dicui al capo A della rubrica delle imputazioni preliminari e non anche gli altri delittisopra indicati in relazione ai quali è stato comunque avviato il trattamentocautelare di massimo rigore che rimane, allo stato, pienamente in vigore.3. Al fine di dare ordine alla trattazione che ne seguirà, si rappresenta find’ora che si procederà ad una trattazione congiunta dei motivi di ricorso vertentisui tre filoni sui quali si indirizzano le doglianze rappresentate a questa Corte dilegittimità: quello della configurabilità del delitto di rapina attraverso ilraggiungimento della soglia del tentativo, quello della configurabilità dellacircostanza aggravante di cui all’art. 628-bis cod. pen. e, infine, quello delleesigenze cautelari e della scelta della misura per il loro contenimento in relazionealla posizione dei singoli indagati.4. Quanto alla questione di diritto relativa alla configurabilità del delitto dirapina nella forma tentata, occorre, innanzitutto, dare atto che nell’ordinanzaimpugnata (v. pagg. da 8 a 11), previa motivata risposta a tutte le questionisollevate dalle difese, sono stati adeguatamente ricostruiti gli sviluppiinvestigativi che hanno consentito ai Giudici della cautela di individuare in modocerto l’obbiettivo della programmata azione predatoria costituito da un furgoneportavalori della società [OSCURATO:SOCIETA]. (ditta Battistolli) destinato al trasporto diuna ingente quantità di oro nella serata del 18 marzo 2026, il tutto sulla base deisopralluoghi compiuti da alcuni degli indagati nei giorni precedenti a quelloprogrammato per l’azione e registrati dagli inquirenti, oltre che sulla base delleconversazioni intercettate su particolari utenze (c.d. “citofono”) in uso agli stessiindagati e delle dichiarazioni confessorie rese da uno degli stessi (Carmine DiBenedetto) successivamente all’arresto.Occorre, inoltre, dare atto che risulta sempre dall’ordinanza impugnata,che in occasione dell’intervento del personale dei N.O.C.S. alle ore 17:00 circadel 18 marzo 2026 presso il “covo” di Vignola, dove sono stati trovati gli odierniricorrenti (ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA] peraltro indicato come l’organizzatoredell’azione), sono state rinvenute armi pronte all’utilizzo e soprattutto si è datocon “indosso l’abbigliamento strumentale a non lasciare tracce durante l’evento”(“nella specie … giacche e pantaloni scuri e impermeabili, indossati sopra gli abitidalla maggior parte degli arrestati ed in possesso di guanti e passamontagna…”).Nella stessa ordinanza si è altresì evidenziato che all’atto dell’interventodelle Forze dell’ordine era ragionevolmente in corso una riunione operativa deicomponenti del gruppo, riunione funzionale a definire gli ultimi dettagli in vistadell’esecuzione dell’assalto e dimostrativa dell’imminenza dell’entrata in azionedel gruppo armato, essendo anche emerso dalle conversazioni intercettate che irapinatori si sarebbero divisi in tre gruppi con diverse dislocazioni: il primoavrebbe condotto l’attacco in autostrada, il secondo si sarebbe posizionato incorrispondenza di un ponte già oggetto di precedenti sopralluoghi ed il terzo sisarebbe posizionato in corrispondenza di un cancello adiacente il margine destrodell’autostrada, nei pressi dello svincolo di Valsomoggia, così da agevolarel’esfiltrazione del gruppo armato.A conforto, poi, del fatto che l’azione, che ricomprendeva anche ladislocazione dei soggetti agenti nei punti chiave per l’esecuzione della stessa, eradi fatto in itinere e comunque imminente si collocano, poi, due conversazioniintercettate nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] ed altro indagato (Matera)comunicavano di essersi avveduti della presenza delle Forze di polizia cheavevano bloccato la strada il che determinava il gruppo a “darsi alla fuga,spostandosi di qualche centinaio di metri rispetto all’ingresso del sito, indirezione del luogo ove erano custodite le armi, per poi scappare via al momentodell’intervento dei N.O.C.S.”.Anche detta situazione ha portato il Tribunale ad affermare con stringentelogicità (pag. 12) che il fatto che gli indagati si siano mossi attorno alle ore 17immediatamente dopo le chiamate del Matera, effettivamente in anticipo rispettoal passaggio del furgone previsto per le ore 20, non appare incompatibile conl’obbiettivo della rapina così come individuato e con l’imminenza dell’assaltoessendo tale movimentazione dovuta alle chiamate effettuate dallo stesso Materache li aveva allertati delle presenza delle Forze dell’ordine.Quanto, infine, al profilo dell’idoneità dell’azione delittuosa – a dir del veroneppure specificamente contestata in questa sede di legittimità dagli odierniricorrenti – il Tribunale ha motivatamente evidenziato come tutte le attivitàcompiute avevano una evidente e significativa probabilità di essere portate acompimento, tenendo conto dell’ individuazione dell’obbiettivo, dellaprogettazione nei minimi particolari dell’azione, della predisposizione di mezziinequivocabilmente da utilizzarsi nell’assalto al portavalori (auto rubate, armi daguerra, caricatori, materiali infiammabili, esplosivi), nonché della verificataprogressione dell’azione del gruppo costituito dai numerosi indagati checonvergevano nel “covo” e da dove sarebbero da li a poco partiti per collocarsinei luoghi predisposti per l’assalto.4.1. Tutto ciò doverosamente premesso, osserva l’odierno Collegio checorrettamente è stato configurato sulla base delle risultanze investigative ildelitto di tentata rapina alla luce sia dell’idoneità che dell’inequivoca direzionalitàdelle condotte degli indagati il che rende non fondati i motivi di ricorso qui inesame.Infatti, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, «Perla configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, maanche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamenteritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso inogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativaprobabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso,salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà dell’agente»(ex multis: Sez. 2, n. 9638 del 07/01/2025, S., Rv. 287849-01; Sez. 1, n. 37091del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282-01; Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017,P.M. in proc. Gentile, Rv. 269963-01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori,Rv. 269931-01; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589-01),evento imprevedibile consistito nel caso qui in esame dal tempestivo interventodelle Forze dell’ordine.La problematica giuridica in esame richiede, peraltro, qualche ulterioreriflessione.Il delitto tentato, disciplinato dall'art. 56 cod. pen., che costituiscefattispecie autonoma rispetto al delitto consumato, per la sua configurabilitàrichiede la sussistenza sia dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo;mentre l'elemento soggettivo è identico al dolo del reato che il soggetto agentesi propone di compiere, l'elemento oggettivo ruota intorno ai tre concetti diidoneità degli atti, univocità degli stessi e mancato compimento dell'azione omancato verificarsi dell'evento.La problematica del delitto tentato si inserisce, dunque, tra gli estremidella semplice "ideazione", o semplice accordo (non punibile ai sensi dell'art. 115cod. pen.), ed il delitto consumato.Per il reato tentato, è necessario, quindi, stabilire quando un'azione,avendo superato la soglia della mera "ideazione", pur non avendo raggiunto ilsuo scopo criminoso, sia ugualmente punibile.Come già sopra accennato, per quanto concerne il requisito della idoneitàdegli atti, l'opinione maggioritaria della giurisprudenza è nel senso che un attopuò essere ritenuto idoneo quando, valutato "ex ante" ed in concreto (c.d.criterio della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanzeconosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamente presenti e conosciutedopo (Sez. 5, n. 84 del 09/12/1996, Tansino, Rv. 206562-01; Sez. 6, n. 11360del 14/10/1998, Merloni, Rv. 213408-01) il giudice, sulla base della comuneesperienza dell'uomo medio, possa ritenere che quegli atti - indipendentementedall'insuccesso determinato da fattori estranei - erano tali da ledere, ove portatia compimento, il bene giuridico tutelato dalla norma violata.L'idoneità degli atti non va, infatti, valutata con riferimento ad un criterioprobabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione allapossibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone,configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensidell'art. 49 c.p., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale delmezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche,ove l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondoquanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di01).Per quanto riguarda, invece, la nozione di univocità degli atti, secondo latesi c.d. “soggettiva”, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativopunibile quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione diun reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante"ed in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e atale risultato sia univocamente diretto (cfr. Sez. 2, n. 40702 del 30/09/2009,P.G. in proc. Cristiano, Rv. 245123-01); la prova del requisito dell'univocitàdell'atto (da considerare quale parametro probatorio) può essere raggiunta, nonsolo, sulla base dell'atto in sé considerato, ma anche "aliunde" e, quindi, anchesulla base di semplici atti "preparatori" (magari accompagnati ed esaltati nellaloro pregnanza euristica da confessioni o intercettazioni particolarmentesignificativi), che rivelino la finalità dell'agente e addirittura l'imminentepassaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamentel'avvio.E’ conscio il Collegio del fatto che secondo altro filone giurisprudenziale(tesi c.d. “oggettiva”), «Gli atti diretti in modo non equivoco a commettere unreato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici,corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alladescrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, inquanto l'univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio diessenza e una caratteristica oggettiva della condotta, non essendo dunquepunibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori» (ex ceteris: Sez. 3, n. 15656del 02/02/2022, Rocca, Rv. 283045-01).In sostanza, mentre per la tesi c.d. “soggettiva” l'univocità va valutatasulla base delle circostanze concrete, sicché anche gli atti in sé "preparatori"possono, a determinate condizioni, essere considerati univoci, al contrario per latesi c.d. “oggettiva”, l'univocità coincide con l'inizio degli atti tipici di undeterminato reato.In tal modo, viene però riproposta la problematica di cui si discuteva sottola vigenza del codice Zanardelli, che faceva riferimento a concetti quali"cominciamento", "mezzi" ed "esecuzione", lasciando insoluti (in particolare inmateria di reati a forma libera) gli interrogativi che avevano indotto il legislatoredel 1930 a rivedere la normativa in materia.Deve però osservarsi che la disposizione di cui al vigente art. 56 cod. pen.non ripropone i concetti di "delitto tentato" e "delitto mancato" del vecchio codiceZanardelli, ma distingue tra tentativo non compiuto (quando l'azione non sicompie) e tentativo compiuto (quando l'evento non si verifica), in tal modofacendo riferimento non solo all'esecuzione, ma anche all'azione. E poiché laricerca delle chiavi di soluzione del problema della riconoscibilità del tentativonon può essere spinta oltre la lettera dell'art. 56 cod. pen., che rappresenta ilpunto di confluenza di tutte le nozioni descrittive con le quali si cerca di integrareil mezzo d'identificazione dell'univocità degli atti, questo Collegio condivide eribadisce l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui l'unico criteriodi ordine generale, che può essere di valido ausilio nel riconoscimentodell'univocità, è costituito dall'imprevedibilità della non consumazione, ovvero daquella complessiva situazione di fatto in cui tutto fa supporre che il reato saràcommesso, e non appaiono percepibili incognite che pongano in dubbio taleeventualità (cfr. Sez. 2, n. 18747 del 20/03/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236401-01).A tal fine, saranno quindi esclusi solo quegli eventi imprevedibili nondipendenti dalla volontà del soggetto agente, atteso che costui ha solo un modoper dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso: ossia la desistenzavolontaria (art. 56, comma 3, cod. pen.) o il recesso attivo (art. 56, comma 4,cod. pen.) (cfr. Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D’Angelo, Rv. 254106-01).Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quandol'esecuzione è compiuta, ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti,non necessariamente esecutivi (si pensi a quanto sopra evidenziato con riguardoalla predisposizione di mezzi ed al riparto dei ruoli tra i soggetti agenti inprocinto di agire) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di volercompiere un determinato delitto; ovvero, in tutti quei casi in cui l'agente abbiaapprontato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziatoad attuarlo (ultima riunione “operativa” nel corso della quale i soggetti giàindossavano i capi di abbigliamento necessari per il loro camuffamento inoccasione dell’azione), pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera epropria.Quanto detto trova, peraltro, conferma nei commi successivi dell'art. 56cod. pen. che, nel prevedere il caso di desistenza dell'azione e di impedimento daparte dell'agente dell'evento determinato dagli atti esecutivi veri e propri,confermano i due livelli del tentativo punibile sanzionati in modo differente.Del pari, riprova della bontà della tesi “soggettiva” può trarsi dall'art. 49,comma 2, cod. pen. che esclude la punibilità per "l'inidoneità dell'azione" e nondegli atti esecutivi, così confermando che bisogna aver riguardo più che allaidoneità dei singoli atti, alla idoneità dell'azione valutata nel suo complesso.Va quindi ancora una volta ribadito il principio secondo cui per laconfigurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, maanche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", faccianofondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il pianocriminoso in ogni dettaglio, abbia, come nel caso in esame, iniziato ad attuarlo.4.2. Quanto poi al concorso degli odierni ricorrenti nei reati incontestazione e, per quanto interessa in questa sede, in quello di tentata rapina,il Tribunale, anche in questo caso con motivazione congrua e logica, come talenon sindacabile in queste sede di legittimità, ha evidenziato come tutti iricorrenti hanno avuto un ruolo nella vicenda «chi come [OSCURATO:PERSONA] qualeorganizzatore con compiti direttivi come attestano le conversazioni captate …»,altri occupandosi del trasporto delle armi e del materiale esplosivo (tra i qualiCannone) ed altri ancora con compiti operativi di esecuzione della rapina, inparticolare (per quel che qui interessa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ancorchésopraggiunti solo il 18 marzo) partecipando alla riunione tenutasi nel “covo” cheprecedeva l’assalto, in tal modo dimostrando la loro piena e consapevolepartecipazione al piano criminoso de quo essendo presenti in un momentodecisamente strategico relativo all’organizzazione dell’azione delittuosa.Ampio spazio motivazionale è stato poi dedicato nell’ordinanza impugnata(pagg. 13 e 14) anche all’esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha sostenuto –ribadendolo sostanzialmente anche in questa sede di legittimità - che la suapresenza in loco all’atto dell’intervento delle Forze dell’ordine era meramenteoccasionale. Il Tribunale dopo avere analizzato la documentazione prodotta dalladifesa dalla quale è emerso che [OSCURATO:PERSONA] era arrivato a Bologna il giorno dell’arrestocon un volo proveniente dall’Albania al fine di far visita a (asseriti) parenti oamici, con una valutazione di merito caratterizzata da stringente logicità, hatestualmente evidenziato che «appare francamente inverosimile che [OSCURATO:PERSONA]– poi arrestato con un Kalashnikov in mano e dunque pienamente coinvolto nelpiano per l’assalto ad un portavalori – abbia portato con sé un soggetto chedoveva semplicemente accompagnare dai parenti e del tutto estraneo ai fatti, inun luogo in cui – unitamente ad altre persone tutte armate – stava per compiereuna rapina ad un portavalori e in cui si trovavano custoditi armi e materialeesplosivo» poi anche aggiungendo di ritenere «ragionevolmente che proprio ilfatto di avere incontrato il connazionale [OSCURATO:PERSONA] – già attivo in zona daqualche giorno – e di essere stato portato dallo stesso a raggiungere gli altricomponenti del gruppo, dimostra chiaramente che l’obbiettivo del sodalizio eraquello di poter contare su un altro elemento e francamente non può ritenersicredibile che l’interessato dovesse solo recarsi a trovare dei parenti e nullasapesse di ciò che avveniva dentro il “covo” , luogo dove peraltro egli si ètrattenuto per diverse ore rispetto all’orario in cui doveva essere eseguitol’assalto».Il Tribunale (pag. 14) ha poi dato adeguata risposta alle eccezionidifensive anche con riferimento alle questioni inerenti la tempistica delle ripreseeffettuate dagli investigatori con un drone e della presenza di [OSCURATO:PERSONA] in loco,richiamando elementi di fatto non sindacabili in questa sede di legittimità, poianche aggiungendo, a corollario di quanto in precedenza indicato, che [OSCURATO:PERSONA] èstato sorpreso mentre si dava alla fuga unitamente agli altri indagati e mentreindossava capi di abbigliamento funzionali al travisamento (nella specie duepassamontagna) ed anche necessari per l’esecuzione del colpo (un paio di guantineri) dei quali il predetto non ha fornito alcuna giustificazione.Osserva l’odierno Collegio che si tratta anche in questo caso di elementiche rendono evidente e logica la tesi sostenuta dai Giudici della cautela circa ilconcorso di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda delittuosa in esame.5. Il secondo profilo di doglianza sollevato nei motivi di ricorso sopraindicati che, come detto, appaiono meritevoli di trattazione congiunta, riguardala configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 628-bis cod. pen.introdotta dal d.l. n. 23 del 24 febbraio 2026.Nei motivi di ricorso sopra riassunti si sostiene che detta disposizione dilegge non sarebbe applicabile nel caso in esame stante il fatto che gli indagatisono stati sorpresi mentre detenevano le armi in funzione statica (all’interno del“covo”) e non mentre “scorrevano in armi le campagne e le pubbliche vie” comeinvece richiesto dalla norma.Occorre, al riguardo, prendere le mosse dal testo dell’art. 628-bis cod.pen. che, nella parte qui di interesse, così testualmente recita: «La pena è dellareclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti dicredito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori olocali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzatoche scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositiviesplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nociveo pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti diviolenza o sabotaggio».Una prima osservazione si impone: dalla lettura dell’imputazionepreliminare di cui al capo A della rubrica così come trascritto nell’ordinanzaimpugnata, risulta testualmente richiamato l’art. 628-bis cod. pen. e si menzionaesclusivamente il fatto che ci si trova in presenza di un «gruppo organizzatoutilizzatore di dispositivi esplosivi e di armi da guerra» ed in alcuna partedell’imputazione stessa si fa riferimento al fatto che gli indagati “scorrevano inarmi le campagne e le pubbliche vie”.Non sfugge, poi, che la disposizione di legge sopra richiamata non indicacome unico elemento costitutivo lo scorrere in armi le campagne o le pubblichevie ma prevede (attraverso l’uso della disgiuntiva “ovvero”) situazioni alternativequali l’”uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi …” o (si noti l’uso dialtra disgiuntiva) l’impiego di “ogni altra tecnica o metodo per il compimento diCome correttamente osservato nell’ordinanza impugnata sono emerse inmodo indiscutibile le modalità paramilitari progettate dagli indagati per l’assaltoal portavalori attraverso la predisposizione di temibili mezzi di attacco e difesa dautilizzare anche attraverso l’intervento delle Forze dell’ordine, si pensi al fattoche gli indagati sono stati trovati, tra l’altro, in possesso di taniche di benzina, difucili mitragliatori, di secchi contenenti punte chiodate per bloccare i veicoli intransito sul tratto autostradale, di ricetrasmittenti, di un dispositivo jammer perimpedire le comunicazioni, di una sega circolare (all’evidenza da utilizzarsi pertagliare le lamiere del furgone assaltato) e di giubbotti antiproiettile.E’ quindi indubbia la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 628-bis,comma 1, cod. pen. sotto il profilo della presenza di un gruppo organizzato “chefa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali e di armi”.Osserva, poi, l’odierno Collegio che non pertinente è il richiamogiurisprudenziale contenuto nei ricorsi formulati nell’interesse degli indagatiPerdonò, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza di questa Sezione n. 31535 del12/9/2025 ciò in quanto detta pronuncia riguardava la ben diversa circostanzaprevista dal quarto comma dell'art. 416 cod. pen. relativa alla condotta degliassociati che "scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie” circostanza che,come è agevole notare, non prevede le citate diverse condotte alternative di cuiall’art. 628-bis cod. pen. e che, giova ribadirlo, contrariamente a quantosostengono le difese, non risulta contestata nel caso in esame sotto tale tipologiadi condotta.Pacifico è, infine, che il disposto dell’art. 628-bis cod. pen. null’altro è cheuna circostanza aggravante della rapina disciplinata dal precedente art. 628 cod.pen. come si evince dal testo del comma secondo della prima delle duedisposizioni di legge («Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una opiù delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 …») con l’ulterioreconseguenza che la circostanza aggravante prevista per il delitto consumato èapplicabile anche nel caso in cui la condotta delittuosa è rimasta a mero livello ditentativo valendo il principio generale in materia di circostanze aggravantisecondo il quale le stesse possono essere riconosciute anche nel caso di delittotentato, ove le modalità del fatto criminoso siano idonee a fornire concrete edunivoche indicazioni sulle condotte che sarebbero state compiute se l'azionedelittuosa fosse stata portata a compimento.Quanto evidenziato consente di ritenere manifestamente infondati i motividi ricorso relativi alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art.628-bis cod. pen.6. Manifestamente infondati sono, infine, anche tutti i motivi di ricorsovertenti sul trattamento cautelare riservato agli indagati.Si è evidenziato fin da tempi remoti che questa Corte è Giudice delprovvedimento impugnato e non del fatto, con la conseguenza che certo non lecompete una (ri)valutazione delle esigenze cautelari, ma deve provvedere soload esaminare se, alla luce degli elementi a disposizione del Tribunale del riesameal momento della decisione e delle questioni allo stesso sottoposte, sia stataadottata una decisione conforme alle disposizioni di legge ed ai connessiorientamenti giurisprudenziali nonché adeguatamente e logicamente motivata, iltutto senza trascurare il principio secondo il quale «in tema di adeguatezza dellamisura cautelare adottata, non è necessaria una analitica dimostrazione delleragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è necessario che il giudiceindichi gli elementi specifici che, nel singolo caso, fanno ragionevolmenteritenere quella applicata all'indagato o all'imputato come la misura più idonea asoddisfare le ravvisate esigenze cautelari» (Sez. 3, n. 19 del 11/01/1999,Atiogbe, Rv. 213003).Ciò premesso si legge nei ricorsi sul punto che sarebbe stata applicata neiconfronti di tutti gli indagati, tra i quali gli odierni ricorrenti, la misura cautelaredi massimo rigore senza alcuna personalizzazione del giudizio di sussistenza delleesigenze cautelari, il tutto attraverso l’utilizzazione di una motivazionedisancorata da dati concreti ed attuali e che il Tribunale non avrebbe evidenziatole ragioni del perché non risultino praticabili soluzioni cautelari meno afflittive edasseritamente idonee a fronteggiare dette esigenze quale quella degli arrestidomiciliari con eventuale ricorso all’applicazione del c.d. “braccialettoelettronico”.Osserva la Corte che così non è e che i ricorsi nei quali sono state espostele relative doglianze non si confrontano adeguatamente con il contenutodell’ordinanza impugnata.Infatti, emerge che il Tribunale ha adeguatamente preso inconsiderazionele relative doglianze difensive (pagg. 18 e 19) e vi ha dato adeguata rispostafacendo corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale «In tema dimisure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza dispecifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte delgiudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, chetenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anchela previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (ex ceteris: Sez. 5, n. 22344del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197-01).Al riguardo sono stati evidenziati dal Tribunale numerosi elementi daiquali desumere la sussistenza di un concreto, elevato ed attuale pericolo direiterazione criminosa a carico di tutti gli odierni ricorrenti «trattandosi dicondotte commesse in epoca recentissima per le quali i predetti sono stati coltied arrestati in flagranza, nonché considerata l’estrema gravità dei fatti diparticolare allarme sociale che denotano all’evidenza l’estrema spregiudicatezzadi tutti i soggetti coinvolti e la sussistenza di consolidati rapporti e contatti consoggetti di sicuro rilievo criminale, anche legati ad associazioni criminali, capacidi recuperare svariate armi da guerra … e relativo munizionamento e materialiesplosivi».Lo stesso Tribunale ha poi anche evidenziato la meticolosità dellaprogrammazione dell’azione predatoria, la elevata pericolosità della stessa, laspregiudicatezza e la caratura criminale degli indagati, pluripregiudicati – adeccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – in relazione a reati della stessa indole.Quanto poi a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli stessi Giudici della cautela, anche inquesto caso con una valutazione di puro merito, logica e adeguatamentemotivata, hanno affermato come la loro incensuratezza appare come un datomeramente formale che non scalfisce il giudizio di pericolosità che emerge dalloro coinvolgimento nella commissione di illeciti di tale gravità da ritenersiindicativo della concreta inclinazione alla commissione di gravi reati contro ilpatrimonio e la persona.Ritiene la Corte che anche in questo caso i Giudici della cautela hannofatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale «Ai fini dellavalutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo direcidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla,la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzionerelativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzandol'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità dellacondotta in concreto tenuta» (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Lucia, Rv.288567-01).Occorre, poi, anche evidenziare con riguardo alla posizione del Losurdoche è stata adeguatamente motivata anche l’esigenza cautelare del pericolo difuga.Infine, a pag. 20 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha richiamato –evidenziando di condividerle – le ragioni per le quali già il G.i.p. ha ritenuto nonapplicabili nel caso di specie misure cautelari personali meno rigorose di quelladella custodia in carcere.Ritiene la Corte che tutte le richiamate motivazioni in materia disussistenza delle esigenze cautelari, in particolare di quella di cui all’art. 274,lett. c), cod. proc. pen. appaiono adeguate alla luce del principio affermato daquesta Corte, secondo il quale In tema di esigenze cautelari, la modalità dellacondotta tenuta in occasione del reato può essere presa in considerazione per ilgiudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, oltre che sulla gravità del fatto(Sez. 6, n. 12404 del 17/2/2005, Genna, Rv. 231323) ed appare altresìadeguata a spiegare la scelta della custodia cautelare in carcere quale unicamisura idonea a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa speciealla luce dell'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui intema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione delprovvedimento di custodia in carcere non è necessaria un’analitica dimostrazionedelle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che ilgiudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalitàdi commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementispecifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come lamisura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa,rimanendo in tal modo assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità dellealtre misure coercitive (Sez. 6, n. 17313 del 20/04/2011, Cardoni, Rv. 250060;Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723).Ne consegue che anche sotto il profilo della proporzionalità edell’adeguatezza della misura cautelare adottata, il Tribunale del riesame,contrariamente a quanto sostenuto dalle difese dei ricorrenti, risulta averecompiutamente adempiuto agli imposti obblighi di motivazione.E’, infine, del tutto evidente che quella effettuata dal Tribunale delriesame nell’ordinanza impugnata è una valutazione di tipo prognostico, ma nelmomento in cui la stessa è stata motivata – così come in effetti è stato - inmaniera congrua e logica, nessun vizio è ravvisabile nella stessa.7. Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.8. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertàdei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delledisposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessasia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati trovansiristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 23/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 34564/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris