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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 35251/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 8 giugno 2021 (de.p. il 23 giugno 2021) la Corte di appello di Firenze, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Bruno FIORANI e in parziale riforma della pronuncia resa il 13 dicembre 2017 dal Tribunale di Firenze, ha rideterminato in anni tre la durata delle pene accessorie irrogate all'imputato ex art. 216, ultimo comma, legge fall. e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. - lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), deducendo che la sentenza impugnata avrebbe disatteso i motivi di appello con un'argomentazione eccessivamente sintetica, come dimostrato in via esemplificativa: - dal fatto che l'ottavo motivo di appello è stato rigettato «per ovvi motivi» senza nulla aggiungere; - dalla motivazione resa per affermare l'infondatezza del primo motivo di appello, in relazione al quale la Corte avrebbe esposto che il curatore ha dovuto impiegare una sforzo di particolare diligenza per ricostruire il movimento degli affari della società fallita, senza spiegare cosa debba intendersi per sforzo di particolare diligenza (atteso che il curatore, pubblico ufficiale per quanto attiene all'esercizio della sua funzione ex art. 30 legge fall. e - come dedotto con il secondo motivo di ricorso - vi sarebbero dubbi sull'effettivo adempimento dei doveri da parte del curatore ex art. 33 legge fall.); - dalla motivazione relativa all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. che prevede due distinte fattispecie, una delle quali richiede il dolo generico e l'altra il dolo specifico, atteso che in nessuna parte della sentenza sarebbe chiarito quale tipo di dolo avrebbe caratterizzato l'agire del FIORANI,, né in relazione al primo né in relazione al secondo capo di imputazione.

2.1.1. Il motivo è inammissibile.

Anzitutto, esso è privo di specificità allorché ha inteso prospettare il vizio di motivazione adducendo la mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, delle censure sollevata in sede di gravame, senza indicarle in alcun modo (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01).

In secondo luogo, quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, la Corte di merito: - ha ribadito che, nella specie, ricorre l'ipotesi di irregolare tenuta della contabilità (già ritenuta dalla sentenza di primo grado), in quanto il curatore non ha potuto ricostruire il movimento degli affari della fallita alla luce della «quasi insussistente contabilità consegnata dal FIORANI»; e anche sul punto il ricorso è del tutto generico poiché ha denunciato il vizio di motivazione limitandosi ad assumere che non sarebbe stato chiarito in cosa consista la diligenza del curatore, senza addurre effettive censure alla motivazione della decisione impugnata (che ha confermato quella di primo grado); - e quanto all'elemento soggettivo del delitto - per cui, rileva il Collegio, è prescritto il dolo generico (Sez. 5 , n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01) - ha richiamato sul punto quanto affermato dalla prima sentenza, il cui contenuto ha compendiato pure in relazione agli indici di fraudolenza dell'agire del FIORANI, nonché quanto già esposto nella stessa decisione di secondo grado (che ha considerato dimostrativo di fraudolenza il contratto di mantenimento stipulato dall'imputato), ragion per cui il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui assume che nella specie non si sia compiutamente argomentato sul dolo; - ancora, il ricorso è del tutto apodittico con riferimento al delitto di cui all'art. 217 legge fall. pure ascritto al FIORANI.

Infine, gli «ovvi motivi» (qui oggetto di doglianza) sulla scorta dei quali sarebbe stato rigettato all'appello, attengono nella motivazione della sentenza impugnata solo alla c.d. continuazione fallimentare, i cui presupposti la difesa aveva negato con il gravame solo adducendo che non ricorressero i reati in imputazione (la cui sussistenza invece la Corte territoriale ha affermato), ragion per cui la motivazione della sentenza impugnata in parte qua è congrua rispetto alla prospettazione dell'impugnéinte.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.).

La difesa ha prospettato la scarsa diligenza del curatore, esponendo che nella relazione da lui redatta si sarebbe rappresentata l'opportunità di compiere indagini per verificare se l'ingentissimo pregiudizio per l'Erario «possa e debba essere imputato anche ad altri soggetti», la cui inerzia o lentezza nell'incassare le somme dovute dal FIORANI ha permesso a quest'ultimo «di incrementare smisuratamente il proprio debito nei confronti dell'Erario»; e rilevato come tali indagini non siano mai state svolte «dal curatore fallimentare e nemmeno durante il processo» ed essere «avrebbero generato prove fondamentali per ricostruire con precisione l'accaduto e la responsabilità dell'imputato; il che renderebbe nulla la sentenza impugnata.

2.2.1. Il motivo è inammissibile.

È prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., quella che abbia «ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035- 01) e che, «confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01).

Nel caso in esame il ricorrente si è doluto del mancato svolgimento di indagini, ipotizzando genericamente che esse avrebbero condotto all'individuazione di prove per -n./ ricostruire i fatti con precisione.

È, allora, evidente che dalle allegazioni del ricorrente non può trarsi la mancata acquisizione di alcun dato probatorio che avrebbe sicuramente inciso, in maniera per l'appunto decisiva, sull'iter logico-giuridico della sentenza impugnata.

3. L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la decorrenza del termine di prescrizione del reato di bancarotta semplice (commesso il 16 gennaro 2014), pari a sette anni e sei mesi (tenuto conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.), successivamente alla sentenza di secondo grado (resa il giugno 8 giugno 2021: cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.1'4.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 8 giugno 2021 (de.p. il 23 giugno 2021) la Corte di appello di Firenze, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Bruno FIORANI e in parziale riforma della pronuncia resa il 13 dicembre 2017 dal Tribunale di Firenze, ha rideterminato in anni tre la durata delle pene accessorie irrogate all'imputato ex art. 216, ultimo comma, legge fall. e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. - lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), deducendo che la sentenza impugnata avrebbe disatteso i motivi di appello con un'argomentazione eccessivamente sintetica, come dimostrato in via esemplificativa: - dal fatto che l'ottavo motivo di appello è stato rigettato «per ovvi motivi» senza nulla aggiungere; - dalla motivazione resa per affermare l'infondatezza del primo motivo di appello, in relazione al quale la Corte avrebbe esposto che il curatore ha dovuto impiegare una sforzo di particolare diligenza per ricostruire il movimento degli affari della società fallita, senza spiegare cosa debba intendersi per sforzo di particolare diligenza (atteso che il curatore, pubblico ufficiale per quanto attiene all'esercizio della sua funzione ex art. 30 legge fall. e - come dedotto con il secondo motivo di ricorso - vi sarebbero dubbi sull'effettivo adempimento dei doveri da parte del curatore ex art. 33 legge fall.); - dalla motivazione relativa all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. che prevede due distinte fattispecie, una delle quali richiede il dolo generico e l'altra il dolo specifico, atteso che in nessuna parte della sentenza sarebbe chiarito quale tipo di dolo avrebbe caratterizzato l'agire del FIORANI,, né in relazione al primo né in relazione al secondo capo di imputazione. 2.1.1. Il motivo è inammissibile. Anzitutto, esso è privo di specificità allorché ha inteso prospettare il vizio di motivazione adducendo la mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, delle censure sollevata in sede di gravame, senza indicarle in alcun modo (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01). In secondo luogo, quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, la Corte di merito: - ha ribadito che, nella specie, ricorre l'ipotesi di irregolare tenuta della contabilità (già ritenuta dalla sentenza di primo grado), in quanto il curatore non ha potuto ricostruire il movimento degli affari della fallita alla luce della «quasi insussistente contabilità consegnata dal FIORANI»; e anche sul punto il ricorso è del tutto generico poiché ha denunciato il vizio di motivazione limitandosi ad assumere che non sarebbe stato chiarito in cosa consista la diligenza del curatore, senza addurre effettive censure alla motivazione della decisione impugnata (che ha confermato quella di primo grado); - e quanto all'elemento soggettivo del delitto - per cui, rileva il Collegio, è prescritto il dolo generico (Sez. 5 , n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01) - ha richiamato sul punto quanto affermato dalla prima sentenza, il cui contenuto ha compendiato pure in relazione agli indici di fraudolenza dell'agire del FIORANI, nonché quanto già esposto nella stessa decisione di secondo grado (che ha considerato dimostrativo di fraudolenza il contratto di mantenimento stipulato dall'imputato), ragion per cui il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui assume che nella specie non si sia compiutamente argomentato sul dolo; - ancora, il ricorso è del tutto apodittico con riferimento al delitto di cui all'art. 217 legge fall. pure ascritto al FIORANI. Infine, gli «ovvi motivi» (qui oggetto di doglianza) sulla scorta dei quali sarebbe stato rigettato all'appello, attengono nella motivazione della sentenza impugnata solo alla c.d. continuazione fallimentare, i cui presupposti la difesa aveva negato con il gravame solo adducendo che non ricorressero i reati in imputazione (la cui sussistenza invece la Corte territoriale ha affermato), ragion per cui la motivazione della sentenza impugnata in parte qua è congrua rispetto alla prospettazione dell'impugnéinte. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). La difesa ha prospettato la scarsa diligenza del curatore, esponendo che nella relazione da lui redatta si sarebbe rappresentata l'opportunità di compiere indagini per verificare se l'ingentissimo pregiudizio per l'Erario «possa e debba essere imputato anche ad altri soggetti», la cui inerzia o lentezza nell'incassare le somme dovute dal FIORANI ha permesso a quest'ultimo «di incrementare smisuratamente il proprio debito nei confronti dell'Erario»; e rilevato come tali indagini non siano mai state svolte «dal curatore fallimentare e nemmeno durante il processo» ed essere «avrebbero generato prove fondamentali per ricostruire con precisione l'accaduto e la responsabilità dell'imputato; il che renderebbe nulla la sentenza impugnata. 2.2.1. Il motivo è inammissibile. È prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., quella che abbia «ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035- 01) e che, «confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01). Nel caso in esame il ricorrente si è doluto del mancato svolgimento di indagini, ipotizzando genericamente che esse avrebbero condotto all'individuazione di prove per -n./ ricostruire i fatti con precisione. È, allora, evidente che dalle allegazioni del ricorrente non può trarsi la mancata acquisizione di alcun dato probatorio che avrebbe sicuramente inciso, in maniera per l'appunto decisiva, sull'iter logico-giuridico della sentenza impugnata. 3. L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la decorrenza del termine di prescrizione del reato di bancarotta semplice (commesso il 16 gennaro 2014), pari a sette anni e sei mesi (tenuto conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.), successivamente alla sentenza di secondo grado (resa il giugno 8 giugno 2021: cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.1'4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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