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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18327/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7186/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale a margine de l ricorso, da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio del difensore; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 4610/14/2017, depositata in data 21 luglio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento sintetico con cui recuperava ad imposizione, ai fini Irpef, ai sensi Oggetto: Redditometro - Definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/18 - Successivo sgravio dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, maggior reddito di [OSCURATO:PERSONA] (euro 84.945,00) per l’anno di imposta 2008 (a fronte di un reddito dichiarato pari ad euro zero), in base al possesso di beni indice di capacità contributiva (due abitazioni, una imbarcazione e contratti assicurativi).

Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che annullava l’avviso.

2. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio , che accoglieva il gravame; in particolare, riteneva che il contribuente non avesse fornito la prova idonea a dimostrare la disponibilità di somme sufficienti afare fronte alle spese prese in considerazione dall’Ufficio.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a quattro motivi.

L’Ufficio ha resistitocon controricorso.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il ricorrente ha depositato istanza per l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, avendo presentato, in data 31/05/2019, domanda per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018, pagando quanto dovuto.

Ha, altresì, dichiarato che l’Ufficio, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva proceduto allo sgravio della posizione debitoria dello stesso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la «violazione o falsa applicazione dell’art. 33 del D.lgs. 546/1992, artt. 156 e 161 c.p.c.» per avere la CTR deciso la controversia all’esito della camera di consiglio, nonostante la richiesta di fissazione della pubblica udienza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente de duce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la «violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1 comma 2 del D.lgs. 546/1992» per non avere la CTR tenuto conto che l’Ufficio in primo grado non aveva contestato il nesso tra la disponibilità di denaro e la riferibilità dello stesso a fonti esterne all’attività lavorativa.

3. Con il terzo mezzoil ricorrentelamenta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art.38, comma VI del D.P.R. 600/1973, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.»; sostiene, in particolare, di aver fornito la prova circa la disponibilità delle risorse non soggette a tassazione (provenienti da eredità) e ricevute in corrispondenza degli anni cui si riferiscono le spese contestate.

4. Con il quarto (ed ultimo) motivo il ricorrente denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», ossia la disponibilità di ingenti somme di danaro.

5. Va, preliminarmente, evidenziato che il ricorrente, avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) la relativa domanda, allegando il successivo provvedimento di sgravio emesso dall’Ufficioper effetto dell’intervenuto pagamento di quanto dovuto (cfr. provvedimento di sgravio del 17/10/2019); l’Ufficio non ha notificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego della definizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione (il comma 13 prevede la mancata presentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione del giudizio).

Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Può farsi, altresì, luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere atteso che lo sgravio documenta il pagamento di quanto dovuto.

Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7186/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale a margine de l ricorso, da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio del difensore; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 4610/14/2017, depositata in data 21 luglio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento sintetico con cui recuperava ad imposizione, ai fini Irpef, ai sensi Oggetto: Redditometro - Definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/18 - Successivo sgravio dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, maggior reddito di [OSCURATO:PERSONA] (euro 84.945,00) per l’anno di imposta 2008 (a fronte di un reddito dichiarato pari ad euro zero), in base al possesso di beni indice di capacità contributiva (due abitazioni, una imbarcazione e contratti assicurativi). Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che annullava l’avviso. 2. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio , che accoglieva il gravame; in particolare, riteneva che il contribuente non avesse fornito la prova idonea a dimostrare la disponibilità di somme sufficienti afare fronte alle spese prese in considerazione dall’Ufficio. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a quattro motivi. L’Ufficio ha resistitocon controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorrente ha depositato istanza per l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, avendo presentato, in data 31/05/2019, domanda per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018, pagando quanto dovuto. Ha, altresì, dichiarato che l’Ufficio, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva proceduto allo sgravio della posizione debitoria dello stesso. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la «violazione o falsa applicazione dell’art. 33 del D.lgs. 546/1992, artt. 156 e 161 c.p.c.» per avere la CTR deciso la controversia all’esito della camera di consiglio, nonostante la richiesta di fissazione della pubblica udienza. 2. Con il secondo motivo il ricorrente de duce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la «violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1 comma 2 del D.lgs. 546/1992» per non avere la CTR tenuto conto che l’Ufficio in primo grado non aveva contestato il nesso tra la disponibilità di denaro e la riferibilità dello stesso a fonti esterne all’attività lavorativa. 3. Con il terzo mezzoil ricorrentelamenta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art.38, comma VI del D.P.R. 600/1973, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.»; sostiene, in particolare, di aver fornito la prova circa la disponibilità delle risorse non soggette a tassazione (provenienti da eredità) e ricevute in corrispondenza degli anni cui si riferiscono le spese contestate. 4. Con il quarto (ed ultimo) motivo il ricorrente denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», ossia la disponibilità di ingenti somme di danaro. 5. Va, preliminarmente, evidenziato che il ricorrente, avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) la relativa domanda, allegando il successivo provvedimento di sgravio emesso dall’Ufficioper effetto dell’intervenuto pagamento di quanto dovuto (cfr. provvedimento di sgravio del 17/10/2019); l’Ufficio non ha notificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego della definizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione (il comma 13 prevede la mancata presentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione del giudizio). Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Può farsi, altresì, luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere atteso che lo sgravio documenta il pagamento di quanto dovuto. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e
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