CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22051/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
napoli.legalmail.it-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.c. a r.l. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGianfranco Graziadei unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL],francescotrotta@ordineavvocatiroma.org-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3557/2020depositata il 20/10/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 11909/2021Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 22051/2026Data pubblicazione 27/06/20261. Risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Napoli harigettato le domande di «revocatoria ex art. 67 l.f. o ex art. 2901 c.c.»relativamente a pagamenti («trattenuta-pagamento») dell’importo di €927.151,29 e ha dichiarato tardiva l’ulteriore domanda subordinata ex art.2041 cod. civ., proposte dal [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – dichiaratocon sentenza del 4 maggio 2015 - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (MCI).2. Le domande traevano origine dall’esecuzione di un contratto disubappalto stipulato in data 15 febbraio 2013 dalla subappaltatriceCogesimpresa, poi dichiarata fallita, con la sub-committente MCI per ilcorrispettivo di € 2.242.938,00 oltre IVA e lavorazioni aggiuntive, oggettodi risoluzione in data 7 novembre 2013; a fronte delle fatture emessedalla società poi fallita, per € 2.009.316,61, MCI aveva trattenutol’importo di € 927.151,29 (oggetto di domanda) a compensazione dipagamenti da essa eseguiti direttamente in favore di fornitori, persopperire ai vizi delle opere non eseguite o mal eseguite dalla prima.3. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello del Fallimento. In particolare, pur ritenendo, quanto allarevocatoria ordinaria (e diversamente dal primo giudice), che MCI fosseconsapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori con la«trattenuta-pagamento», ha però ritenuto insussistente l’atto dispositivopregiudizievole in danno dei creditori, trattandosi di pagamenti avvenuti acompensazione dei costi sostenuti per vizi e difetti di opere ineseguite omale eseguite dalla subappaltatrice, e dunque opposti «a titolo dicompensazione con il debito nei confronti di quest’ultima, nascente dalcontratto di subappalto».4. Il giudice di appello, correggendo la motivazione, ha poi ritenutoinammissibile la domanda ex art. 2041 cod. civ., proposta per la priman. 11909/2021 R.G.Numero registro generale 11909/2021Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 22051/2026Data pubblicazione 27/06/2026volta con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., perdifetto di sussidiarietà ex art. 2042 cod. civ., in quanto la curatela avrebbepotuto esperire l’azione ex contractu.5. Propone ricorso per cassazione il Fallimento, affidato a due motivi,cui resiste con controricorso MCI. Entrambe le parti hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 56,66, 67 l. fall. e degli artt. 1988 e 2901 cod. civ., nonché, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., manifestacontraddittorietà della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che non visia atto dispositivo in quanto «trattasi, a ben vedere, di pagamentieffettuati da un terzo (la MCI) nei confronti di propri creditori (le impreseincaricate dell’esecuzione dei lavori mal, o non, eseguiti dallaCogesimpresa) ed imputati alla Cogesimpresa a titolo di compensazionecon il debito nei confronti di quest’ultima, nascente dal contratto disubappalto». Si osserva che il pagamento del terzo costituisce assunzionedi nuova obbligazione, conseguente al riconoscimento da parte delsubappaltatore, per facta concludentia, di vizi dell’opera, così facendosorgere una nuova e autonoma obbligazione di garanzia, la quale sisarebbe aggiunta alla garanzia legale per vizi, costituendo atto dispositivoche ha aggravato la garanzia patrimoniale degli altri creditori.2. Si censura, inoltre, la compensazione, in quanto volontaria e nonlegale, deducendosi l’assenza di certezza dei crediti oggetto dicompensazione. Inoltre, la compensazione volontaria costituirebbe mezzoanomalo di pagamento. Nella sostanza si chiede – come riepilogato inmemoria – se avere «sostenuto pagamenti verso propri creditori, ossiaimprese incaricate dell’esecuzione dei lavori mal eseguiti o non eseguiti daCogesimpresa, imputando poi tali costi alla subappaltatrice en. 11909/2021 R.G.Numero registro generale 11909/2021Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 22051/2026Data pubblicazione 27/06/2026compensandoli con il debito nascente dal contratto di subappalto»,costituisca atto lesivo della garanzia patrimoniale del debitore.3. Si deduce, infine, l’inopponibilità al Fallimento del riconoscimento didebito effettuato dalla fallita mediante sottoscrizione degli stati diavanzamento contenenti gli addebiti in oggetto.4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2041 e 2042 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenutoinammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento per difetto dellasussidiarietà, non essendo esperibile alcuna azione contrattuale, attesal’estinzione del credito per compensazione.5. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità delprimo motivo, il quale, pur cumulando la prospettazione di diversecensure, sviluppa analiticamente e singolarmente le singole doglianze; néil motivo verte su una riqualificazione in fatto, da parte del giudice dilegittimità, della fattispecie concreta.6. Il primo motivo va invece dichiarato inammissibile limitatamentealla prospettata inopponibilità del riconoscimento di debito, in quanto(come correttamente deduce il controricorrente) questione nuova,estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata.7. Nel resto, il primo motivo è fondato nei termini che seguono.8. Il ricorrente espone (trascrivendo l’originario atto di citazione) chela debitrice aveva stipulato un contratto di subappalto con MCI relativoalla realizzazione di opere edili e opere specialistiche di fondazione(micropali), oltre a lavorazioni aggiuntive, nell’ambito di un più ampiocontratto di appalto, avente a oggetto il «[OSCURATO:PERSONA]» di unostabilimento sito in Melfi (PZ), affidato alla società convenuta in veste diappaltatore, opere da pagarsi a S.A.L. Sul corrispettivo dovuto in base aivari SS.AA.LL., la convenuta ha opposto in compensazione ai debitiderivanti da alcuni dei certificati di pagamento (relativi alla liquidazionen. 11909/2021 R.G.Numero registro generale 11909/2021Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 22051/2026Data pubblicazione 27/06/2026dei vari SS.AA.LL.) – oltre a pagamenti eseguiti in favore dei dipendentidel subappaltatore e a rimborso di una polizza assicurativa – diversiimporti dovuti a fornitori (pag. 9 sent. impugnata), risultanti da fatture(pag. 3 ric.), si tratta di fatture attive emesse della convenuta e oppostein compensazione dei debiti dovuti in forza dei certificati di pagamento nn.3, 7 «e altri addebiti», 8, 10, 11. Gli importi eseguiti in favore dei fornitoridella subappaltatrice sono stati qualificati dal giudice di appello,esemplificativamente, come «pagamenti effettuati da un terzo (la MCI) neiconfronti di propri creditori (le imprese incaricate dell’esecuzione dei lavorimal, o non, eseguiti dalla Cogesimpresa) ed imputati alla Cogesimpresa atitolo di compensazione con il debito nei confronti di quest’ultima,nascente dal contratto di subappalto» (pag. 10 sent. imp.). Nellasostanza, la sentenza impugnata considera dovuti questi importi (e,quindi, validamente eccepiti in compensazione), in adesione allaricostruzione offerta dall’appellata, secondo cui tali pagamenti avrebberoavuto «lo scopo di compensare i costi sostenuti dalla prima in esecuzionedei lavori oggetto del contratto di subappalto ed in luogo dellasubappaltatrice con i crediti di quest’ultima, la quale … si è resaresponsabile di gravi e reiterati inadempimenti che hanno condotto poi allarisoluzione del contratto» (pag. 9 sent. imp.).9. Questo impegno del subappaltatore di riconoscimento dei vizidell’opera comporta – come condivisibilmente deduce il ricorrente – unaautonoma obbligazione di facere, di fonte negoziale, la quale si affianca,senza estinguerla, all'originaria obbligazione di garanzia di fonte legale,soggetta non ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti perquest’ultima, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale fissatoper l'inadempimento contrattuale (Cass., n. 62/2018; Cass., n.25541/2015; Cass., n. 13613/2013). Tale impegno costituisce tacitoriconoscimento dei vizi, che, in quanto tale, ha l'effetto di svincolare iln. 11909/2021 R.G.Numero registro generale 11909/2021Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 22051/2026Data pubblicazione 27/06/2026diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza eprescrizione di cui all'art. 1667 cod. civ. (Cass., n. 14815/2018).10. Pur non avendo il subappaltatore riconosciuto espressamente undebito nei confronti del proprio committente, tuttavia, con la ricezionedelle fatture del convenuto emesse a imputazione dei vizi dedotti dalcommittente e a compensazione del corrispettivo spettantegli per effettodell’impegno a rimuovere i vizi dell’opera non eseguiti o male eseguiti, ilsubappaltatore ha aggravato la garanzia in favore del propriocommittente, aggiungendo alla garanzia legale una ulteriore garanzianegoziale di facere. La pattuizione di questa obbligazione aggiuntiva non èdifferente dalla stipulazione di un atto complesso, in cui vi sia stato ilriconoscimento della responsabilità per vizi, con assunzione di una nuovae autonoma garanzia e l’accettazione che il costo dei lavori addebitatiglivenga portato in compensazione con il proprio credito, atto complessocostituente atto dispositivo revocabile, ove vi sia consapevolezza dellostato di insolvenza e del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori(Cass., n. 8188/1994; Cass., n. 26927/2017).11. Ben può costituire atto dispositivo rilevante ai fini dell’azionerevocatoria il trasferimento di un diritto patrimoniale del debitore, comel’assunzione di una nuova obbligazione. Tale atto complesso non comportail semplice pagamento di un terzo (Cass., n. 31463/2024), bensì quello disottrarre alla garanzia dei creditori il corrispettivo che altrimenti sarebbestato dovuto al subappaltatore, come icasticamente riepilogato dalricorrente in memoria («tali pagamenti siano stati riversati contabilmentee giuridicamente sulla posizione patrimoniale di Cogesimpresa,determinando l’estinzione di crediti che, in assenza di tale operazione,sarebbero confluiti nell’attivo fallimentare»).12. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:«L'impegno dell'appaltatore a eliminare i vizi denunciati dal committentecostituisce tacito riconoscimento degli stessi che, senza novare l'originarian. 11909/2021 R.G.Numero registro generale 11909/2021Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 22051/2026Data pubblicazione 27/06/2026obbligazione gravante sull'appaltatore, aggiunge alla garanzia legale di cuiall'art. 1667 cod. civ., una nuova garanzia di facere di fonte negoziale, laquale aggrava la garanzia patrimoniale del debitore e, ove comportil’estinzione di crediti che, in sua assenza, sarebbero stati corrispostiall’appaltatore, costituisce atto dispositivo revocabile ex art. 2901 cod.civ.».13. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto imputabili avizi dell’opera le fatture attive del committente opposte in compensazioneai certificati di pagamento, quale tacito riconoscimento dei vizi, non hafatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata.14. Il secondo motivo è assorbito.15. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per ladecisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione, dichiaraassorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte diAppello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.La PresidentePaola Vellan. 11909/2021 R.G.